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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 252 del 28 luglio 2025
Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Ca' di Capri nei Comuni di Sona (VR) e Verona. Gestore: Ditta ROTAMFER S.r.l., con sede legale in Via Verona, 22 Bussolengo (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 1148 del 12.07.2016 e ss.mm.ii.. Modifica della prescrizione n. 19 di cui all'Allegato A alla DGRV n. 1148/2016.
Con il presente provvedimento si modifica, su istanza di parte, la prescrizione n. 19 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica di cui trattasi, di cui all'Allegato A alla DGRV n. 1148/2016.
Il Direttore
VISTA la DGRV n. 1148 del 12 luglio 2016 con la quale, su istanza della Ditta Rotamfer S.r.l., è stato riapprovato il parere n. 441 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23.10.2013, relativo al giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, ed è stata altresì rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente alla variante sostanziale al progetto relativo al 3° lotto approvato con DGRV n. 662 del 14.03.2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica in parola;
VISTA in particolare la prescrizione AIA n. 19, di cui all’Allegato A alla DGRV n. 1148/2016, che dispone quanto segue:
L’emungimento del percolato deve essere costante ed il battente dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve superare 1,0 m dal fondo della discarica al netto della quota di pescaggio delle pompe dei singoli pozzi di estrazione; al riguardo il Gestore è tenuto a comunicare a tutti gli Enti interessati – prima dell’inizio dei conferimenti in discarica – le succitate quote di pescaggio, sulla base di idonea documentazione descrittiva delle caratteristiche dei singoli pozzi di estrazione e delle pompe in uso.
Il percolato proveniente dal primo settore del terzo lotto dovrà essere raccolto ed avviato a trattamento in modo separato rispetto a quello prodotto dai rimanenti settori del terzo lotto di discarica.
VISTO il Decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 43 del 15.06.2018 con il quale – in attuazione degli impegni assunti a seguito della stipula di appositi accordi transattivi tra le parti interessate (Ditte, Comune di Sona, Legambiente e Comitato Cittadini) – è stata modificata e aggiornata l’AIA ed è stata approvata, con alcune prescrizioni/precisazioni, la variante non sostanziale al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016, finalizzata alla messa in sicurezza ed alla chiusura definitiva della discarica, presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l.;
VISTI i Decreti del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 391 del 24.09.2019 e n. 661 del 09.07.2020, con i quali sono state approvate alcune modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica di cui trattasi, relative, rispettivamente, ai controlli sui rifiuti in ingresso in conto proprio di cui ai CER 191004 e 191212 ed ai controlli sui rifiuti in conto terzi;
VISTO il Decreto del Direttore Regionale ad interim della Direzione Ambiente n. 553 del 24.06.2021 con il quale sono stati prorogati, su istanza di parte, i termini per la fine dei conferimenti di rifiuti in discarica e per il completamento del capping, di cui ai punti 6 e 7 dell’Allegato A alla DGRV n. 1148/2016, già modificati con il DDR n. 43/2018;
DATO ATTO che con la nota regionale n. 608009 del 30.12.2022 è stata concessa, su istanza di parte, un’ulteriore proroga dei suddetti termini, che sono stati differiti rispettivamente al 15.02.2026 ed al 15.02.2027;
VISTO il Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 51 del 17.02.2025 con il quale sono state approvate, su istanza di parte, alcune modifiche al PMC relativamente ai controlli sui rifiuti in conto terzi conferiti in discarica;
PREMESSO che con nota del 09.09.2024, acquisita al prot. reg. n. 465393 del 10.09.2024, la Ditta ha presentato istanza di modifica della prescrizione n. 19 sopra richiamata, chiedendo in particolare “di inserire una clausola di esenzione, da applicare nei periodi di emergenza, che consente di non considerare il criterio relativo al livello del percolato nei singoli pozzi di estrazione, in caso di eventi di forza maggiore che non dipendono quindi dal Gestore, quali periodi di notevole piovosità e limitazioni di conferimento presso gli impianti di depurazione, posto che, in condizioni di questo tipo, suddetto criterio risulta impossibile da rispettare”;
PRESO ATTO che l’istanza è motivata dalla situazione di difficoltà dell’impianto dovuta alle abbondanti precipitazioni verificatesi nel corso del 2024, con conseguente aumento della produzione di percolato, ed alla limitata disponibilità degli impianti terzi di trattamento a riceverlo;
PRESO ATTO che il Responsabile del PMC ha rilevato il mancato rispetto del battente massimo in alcuni pozzi di emungimento del percolato, come risulta dalla segnalazione dello stesso datata 28.08.2024, allegata all’istanza della Ditta; nella medesima nota è stato evidenziato altresì il perdurare della significativa diminuzione dei ritiri di percolato da parte degli impianti di trattamento, con il conseguente progressivo incremento del livello del refluo sul fondo dei lotti della discarica;
PRESO ATTO che in relazione al superamento di cui sopra del battente massimo del percolato previsto nell’AIA, la Provincia di Verona ha emesso la diffida di cui alla nota prot. prov. n. 49956 del 12.09.2024;
PRESO ATTO che al fine di contenere la produzione di percolato, il gestore ha comunicato di avere adottato misure quali la posa di teli provvisori su parte della superficie della discarica e, al fine di incrementare gli smaltimenti del percolato, di avere contattato tutti gli impianti che storicamente avevano dato disponibilità a riceverlo;
DATO ATTO che con nota regionale n. 522053 del 11.10.2024 è stato comunicato l’avvio del procedimento volto alla valutazione della succitata istanza ed è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona;
RITENUTO che, come già evidenziato nella nota di cui al punto precedente, non sussistano a priori motivi ostativi all’introduzione di un meccanismo di flessibilità che consenta di gestire le situazioni di particolare criticità che si vengono a creare in discarica in occasione di eventi piovosi di particolare intensità, analogamente all’approccio adottato per altre discariche soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale regionale, purché non si creino pregiudizi per l’ambiente e fermo restando che, in condizioni ordinarie, la gestione del percolato deve essere effettuata in modo da garantire il livello di massima cautela di 1,0 m dal fondo (al netto della quota di pescaggio delle pompe) in tutti i pozzi della discarica;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 103587 del 14.11.2024, ARPAV ha trasmesso il parere di competenza evidenziando, tra l’altro, quanto segue:
PRESO ATTO che da parte delle altre Amministrazioni coinvolte non sono pervenuti pareri e/o richieste di integrazioni;
PRESO ATTO che, in relazione al contenuto del suddetto parere di ARPAV, con nota del 15.11.2024 (acquisita al prot. reg. n. 587386 del 18.11.2024) la Ditta ha evidenziato, tra l’altro, che non è ipotizzabile la condizione del rientro della non-conformità entro 48 ore dalla fine delle piogge in quanto, a causa del tempo di attraversamento delle acque meteoriche nel corpo rifiuti, vi è uno sfasamento di diversi mesi tra l’evento piovoso e l’arrivo del percolato sul fondo della discarica;
DATO ATTO che con nota regionale n. 621150 del 06.12.2024 si è chiesto alla Ditta di trasmettere alcune integrazioni, tra cui la presentazione di una proposta nella quale venga individuata una soluzione finalizzata a ridurre l’attuale dipendenza delle operazioni di emungimento e smaltimento del percolato dalla disponibilità al ritiro da parte di impianti terzi;
PRESO ATTO delle integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 19.12.2024, acquisite al prot. reg. n. 649296 del 20.12.2024;
DATO ATTO che con nota regionale n. 48171 del 29.01.2025 si è chiesto alla Ditta di completare le integrazioni trasmesse in relazione ad alcuni aspetti mancanti;
PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto a completare le integrazioni con la nota del 14.02.2025, acquisita al prot. reg. n. 81956 del 17.02.2025, e con la successiva nota datata 09.04.2025, acquisita al prot. reg. n. 183939 del 10.04.2025;
PRESO ATTO che, in riferimento alla proposta finalizzata a ridurre la dipendenza dagli impianti terzi, nella succitata nota del 14.02.2025 la Ditta ha comunicato l’intenzione di installare un impianto di trattamento in sito del percolato prodotto dalla discarica; ha chiesto inoltre di poter installare un impianto prova di depurazione in sito al fine di raccogliere i dati necessari per lo sviluppo di una proposta progettuale esecutiva;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, indetta con la succitata nota del 11.10.2024, comunicati con la nota regionale n. 194215 del 15.04.2025;
DATO ATTO che nella succitata nota del 15.04.2025 è stato evidenziato altresì che, in analogia con l’approccio adottato per altre discariche soggette ad AIA di competenza regionale, le proposte di installazione di impianti di trattamento in sito del percolato, sia su scala ridotta che su scala reale, vengono gestite come modifiche ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006; pertanto si è chiesto alla Ditta di trasmettere il progetto dell’impianto prova di trattamento del percolato proposto;
PRESO ATTO che con nota del 12.06.2025, acquisita al prot. reg. n. 291200 del 13.06.2025, la Ditta ha presentato il progetto dell’impianto prova di trattamento del percolato, relativamente al quale è attualmente in corso l’attività istruttoria da parte dei competenti Uffici regionali;
RITENUTO di prescrivere alla Ditta di presentare all’Autorità Competente e agli Enti interessati una proposta progettuale di impianto di trattamento in sito del percolato su scala reale, basata sui risultati della sperimentazione con l’impianto prova di cui al punto precedente, entro 60 giorni dalla trasmissione degli stessi;
RITENUTO sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, di modificare la prescrizione n. 19 dell’Allegato A alla DGRV n. 1148/2016, sostituendone il testo con il seguente:
L’emungimento del percolato deve essere costante ed il battente dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve di norma superare 1,0 m dal fondo della discarica al netto della quota di pescaggio delle pompe dei singoli pozzi di estrazione.
In caso di superamento del battente di massima cautela (1,0 m) del percolato, il gestore dovrà darne comunicazione agli Enti di controllo specificando:
Il gestore è tenuto altresì a comunicare agli Enti di controllo l’avvenuto rientro della non conformità nei tempi previsti, allegando i dati relativi alle reali precipitazioni del periodo di notevole piovosità (confrontati con i dati di piovosità normale) ed i dati relativi all’asportazione giornaliera del periodo in questione, a partire dalla rilevazione del superamento e fino all’avvenuto rientro nel limite di 1,0 m.
La suddetta situazione “emergenziale” potrà essere giustificata solo a seguito di periodi di notevole piovosità ed in presenza di una costante asportazione di percolato dalla discarica.
Fatto salvo quanto sopra, in alcun caso potrà essere superato il battente di 1,5 metri nei pozzi dei lotti 1 e 2 e del primo settore del lotto 3, ed il battente di 1,3 metri nei pozzi dei rimanenti settori del lotto 3, al netto della nicchia su cui è poggiato il singolo pozzo di estrazione.
RITENUTO di subordinare l’efficacia della prescrizione n. 19, come sopra modificata, all’avvio dell’esercizio dell’impianto di trattamento in sito del percolato su scala reale, in quanto la sua realizzazione potrà consentire di superare il problema dell’attuale dipendenza delle operazioni di emungimento e smaltimento dal ritiro da parte di impianti terzi di trattamento;
VISTO il 7° capoverso del punto B) dell’Allegato A alla DGRV n. 2721/2014 riguardante le garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti, che prevede testualmente che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;
RITENUTO che la modifica della prescrizione autorizzativa di cui al presente decreto non dia luogo ad una “modifica dell’attività” di gestione dei rifiuti di cui alla DGRV n. 2721/2014 sopra richiamata;
CONSIDERATO che il beneficiario delle garanzie finanziarie è individuato dalla richiamata DGRV n. 2724/2014 nella Provincia competente per territorio;
RITENUTO quindi non necessario prescrivere l’integrazione della fideiussione già presentata, fermo restando che il soggetto beneficiario della stessa può, qualora lo ritenga necessario, richiedere tale integrazione sotto forma di nuova fideiussione o di appendice al contratto esistente;
VISTI il D.Lgs. n. 36/2003 e il D.Lgs. n. 152/2006, e loro ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
VISTE la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 3/2000, e loro ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 12/2024;
VISTE la DGRV n. 242/2020 e la DGRV n. 863/2012 in materia di PMC;
VISTA la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prescrivere alla Ditta di presentare all’Autorità Competente e agli Enti interessati una proposta progettuale di impianto di trattamento in sito del percolato su scala reale, basata sui risultati della sperimentazione con l’impianto prova proposto con nota del 12.06.2025 (acquisita al prot. reg. n. 291200 del 13.06.2025), attualmente in fase istruttoria, entro 60 giorni dalla trasmissione degli stessi;
3. di modificare la prescrizione n. 19 dell’Allegato A alla DGRV n. 1148/2016, il cui testo è sostituito dal seguente:
4. di subordinare l’efficacia della prescrizione n. 19, come sopra modificata, all’avvio dell’esercizio dell’impianto di trattamento in sito del percolato prodotto dalla discarica, di cui al punto 2;
5. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento amministrativo avviato con nota regionale n. 522053 del 11.10.2024;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al Regolamento regionale n. 1 del 9 gennaio 2025;
7. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 1148 del 12.07.2016, come modificata ed aggiornata dai successivi DDR n. 43 del 15.06.2018, DDR n. 391 del 24.09.2019, DDR n. 661 del 09.07.2020 e DDR n. 51 del 17.02.2025;
8. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
9. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Rotamfer S.r.l., al Comune di Sona (VR), al Comune di Verona (VR), alla Provincia di Verona e ad ARPAV;
10. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
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