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Bur n. 101 del 29 luglio 2025


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI n. 197 del 08 luglio 2025

Ditta ICG s.r.l.. Cava di sabbia e ghiaia denominata "PADERNELLO" sita in Comune di Paese (TV), autorizzata con DD.G.R. n. 2421 del 23.05.1978, n. 5215 del 25.09.1979 e n. 4401 del 31.08.1982. Proroga dei termini di conclusione dei lavori di estrazione e di ricomposizione ambientale. L.R. 13/18.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si rilascia la proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) nella cava “Padernello” in Comune di Paese (TV).

Il Direttore

(omissis)

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prorogare per una temporalità di anni 3 (tre) e mesi 3 (tre), alla ditta ICG s.r.l., con sede in Nervesa della Battaglia (TV), Via Foscarini 2/A, per i motivi di cui in premessa, il termine riguardante la conclusione dei lavori di estrazione, più ulteriori anni 1 (uno) per ultimare i lavori di ricomposizione ambientale nella cava di ghiaia e sabbia denominata “PADERNELLO” in Comune di Paese (TV), autorizzata con  DD.G.R. n. 2421 del 23.05.1978, n. 5215 del 25.09.1979 e n. 4401 del 31.08.1982;
  3. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle prescrizioni di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) del decreto n. 234 del 04.08.2005 e riguardanti la riqualificazione ambientale delle fasce perimetrali non più interessate dagli interventi estrattivi, con particolare riferimento al tratto lungo il lato nord del bacino sud di cava;
  4. di diffidare la ditta a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del presente decreto, il programma di monitoraggio idrodinamico e idrochimico, da redigersi secondo le indicazioni contenute nell’allegato alla DGR 213/2022. Comunicando che il mancato adempimento può costituire motivo per avvio del procedimento di sospensione dell’attività di cava;
  5. di fare obbligo alla ditta di ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni contenute nel parere espresso in data 24.08.2018 dall’Unità Organizzativa  Commissioni VAS VINCA NUVV e fatto proprio dalla Direzione Difesa del Suolo (ora Direzione del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici), mirate a conseguire quanto segue:
  1. il mantenimento dell’idoneità degli ambienti ricadenti nell’ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (Tritutrus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, rana dalmatina, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Alcedo athis) ovvero di reperire e mantenere superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate;
  2.  l’esecuzione delle attività preparatorie alla coltivazione e il riavvio della stessa coltivazione dovranno essere effettuate preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso) ovvero potranno essere eseguiti in tale periodo qualora, anche in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, gli stessi non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a riduzione delle fonti di disturbo e a tutela degli elementi di interesse conservazionistico ivi presenti;
  3.  l’attuazione di idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi;
  4. l’esecuzione dei rinverdimenti impiegando esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con le fitocenosi dei geosigmeto idrolitico ed elofitico della vegetazione perilacuale (Magnocaricion elatae, Phragmition australis, Alnion glutinosae) ed evitando l’utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone. La coltivazione della cava sia orientata a mantenere, al fine della ricomposizione ambientale e nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti, fasce sommerse di ampiezza variabile (mediamente tra i 3 e i 5 m) dal ciglio del lago di cava con scarpate a debole battente d’acqua (indicativamente inferiore a 2 m) ovvero, in alternativa, mediante la realizzazione di pozze (non inferiori a 1.000 mq), a debole battente d’acqua, idraulicamente connesse al lago con breve cunetta;
  5. il rispetto dei divieti e obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R.  n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017 (misure di conservazione);
  1. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00), che la ditta è tenuta a versare, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
  2. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di Paese ed alla Provincia di Treviso, nonché la pubblicazione, per estratto, dello stesso nel B.U.R. del Veneto;
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Vincenzo Artico

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