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Bur n. 94 del 18 luglio 2025


Materia: Informazione ed editoria regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 33 del 15 luglio 2025

Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle domande di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 259 del 24 marzo 2025 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2025, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34". Dichiarazione di non finanziabilità della domanda.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Bando, si dichiara la non finanziabilità della domanda di partecipazione presentata da un’emittente radiofonica locale risultante all’esito dell’istruttoria di valutazione (ex art. 9, comma 2, del Bando) secondo quanto disposto dalla DGR n. 259 del 24 marzo 2025.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, ha introdotto nell’ordinamento della Regione del Veneto, all’articolo 11, il “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa nel Veneto;
  • la Giunta regionale, in esecuzione del disposto di cui all’art. 11 della L.R. n. 34/2021, ha approvato la DGR n. 259 del 24 marzo 2025 recante in oggetto “Approvazione del Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2025, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34”;
  • il “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2025, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione», è finalizzato all’erogazione di contributi volti a incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all’informazione a copertura dell’intero territorio regionale e a garanzia di maggiore trasparenza e facilità di documentazione (art. 1);
  • il Bando è finanziato con risorse regionali quantificate, per l’esercizio 2025, in euro 1.250.000,00 a valere sul Fondo suddetto e la dotazione finanziaria è ripartita su tre linee di intervento (art. 4):

A. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 587.500,00;
B. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 587.500,00;
C. Contributi alle testate giornalistiche on line locali per Euro 75.000,00;

DATO ATTO che

- entro il termine previsto dall’articolo 7, comma 1., lett. d) del Bando (30 aprile 2025, ore 11.00) sono pervenute n. 92 domande di cui:

- n. 55 da emittenti radiofoniche locali;
- n. 18 da emittenti televisive locali;
- n. 19 da testate giornalistiche on line locali;

- con i Decreti del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 18, n. 19, n. 20 e n. 21 del 6 giugno 2025 sono state dichiarate inammissibili, per le motivazioni ivi addotte, le domande di partecipazione al Bando presentate da n. 4 (quattro) testate giornalistiche on line locali;

- con Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 22 del 6 giugno 2025, sono state approvate le risultanze istruttorie conseguenti alla verifica di ammissibilità delle domande di contributo presentate dalle emittenti radiotelevisive locali e dalle testate giornalistiche on line locali, secondo quanto disposto dalla DGR n. 259 del 24 marzo 2025 (art. 9, comma 1, lett. e) del Bando);

- con Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 25 del 13 giugno 2025, ai sensi dell’art. 8 del Bando è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione al Bando, successiva alla verifica di ammissibilità delle stesse (art. 9, comma 1) sulla base dei criteri di valutazione di cui all’articolo 9, comma 2 e per la determinazione dell’entità del contributo concesso di cui all’articolo 9, comma 3 del predetto Bando;

- alla luce del predetto Decreto n. 22/2025 sono risultate ammesse - e successivamente oggetto di valutazione da parte della predetta Commissione di valutazione - complessivamente n. 88 domande di contributo presentate da:

  • n. 55 emittenti radiofoniche locali;
  • n. 18 emittenti televisive locali;
  • n. 15 testate giornalistiche on line locali;

VISTI i verbali relativi alle attività della Commissione valutatrice, iniziate in data 16 giugno 2025 e terminate in data 11 luglio 2025 (sedute del 16/06/2025, 18/06/2025, 23/06/2025, 24/06/2025, 25/06/2025, 27/06/2025, 1/07/2025, 02/07/2025, 03/07/2025, 04/07/2025 e 11/07/2025), acquisiti agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione in data 11 luglio, con prot. n. 342361 e verificata la regolarità delle attività medesime;

RILEVATO che:

  • l’art. 9, comma 2, del Bando (“Valutazione delle domande”) individua, nel dettaglio, i criteri di valutazione, ripartiti secondo tre diversi ambiti di valutazione (Ambito A) – “Generale”; Ambito B) - “Specifiche”; Ambito C) - “Dati Aziendali”), oggetto dell’istruttoria di valutazione delle domande di partecipazione al Bando medesimo, svolta dalla predetta Commissione valutatrice;
  • tra i predetti criteri di valutazione è prevista, tra le altre, la realizzazione/promozione, da parte dei Soggetti istanti, di “Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario (dal 1 settembre 2024 al 31 marzo 2025”);
  • l’art. 9, comma 3, del Bando (“Graduatoria e determinazione dell’entità del contributo concesso”), stabilisce che “Il contributo è concesso ai soggetti le cui domande, all’esito della valutazione […] soddisfino la seguente condizione: - conseguire un punteggio totale pari o superiore a punti n. 15 (quindici), parte dei quali nella sezione 4) “Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario (dal 1 settembre 2024 al 31 marzo 2025). Conseguentemente, non accede al contributo chi ottiene un punteggio pari a 0 (zero) nella sezione predetta, dedicata all’informazione locale”, così prevedendo un punteggio minimo di accesso al contributo de quo;
  • l’art. 11, comma 1, del Bando (“Erogazione del contributo”), in continuità con il predetto art. 9, comma 3, statuisce che “Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, tenuto conto di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e in essa comprovato e a condizione che all’esito dell’istruttoria di valutazione il punteggio totale conseguito sia pari o superiore a punti n. 15 (quindici), parte dei quali nella sezione 4) “Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario (dal 1 settembre 2024 al 31 marzo 2025)”, così prevedendo una soglia di sbarramento per l’accesso ai contributi (almeno 15 punti) e la condizione necessaria che parte degli stessi siano stati attribuiti nell’apposita sezione dedicata all’informazione locale ove conseguentemente non potrà esserci un punteggio pari a 0 (zero);
  • la prescrizione relativa alla produzione della documentazione comprovante le iniziative descritte o all’indicazione di un link di riferimento ove visionarla, è prevista dal Bando de quo nella sezione 4) “Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario […], Allegato B, nel “N.B” in calce a ciascuna delle voci ad esse relative (“Presenti”, “Comunicazione d’emergenza”, “Servizi rivolti ai non vedenti”, “Servizi rivolti ai non udenti”) e che il mancato rispetto della stessa comporta che “[…] le iniziative solamente descritte e non comprovate come richiesto non saranno oggetto di valutazione”;
  • l’art. 9, comma 3, del Bando prevede, altresì, che “Il Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione […] concluderà il procedimento amministrativo de quo, approvando con proprio decreto […] l’elenco delle domande eventualmente non finanziabili con le relative motivazioni”;

DATO ATTO che:

  • per il già citato criterio di valutazione, afferente all’ambito B) “Specifiche” relativo alle “Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario” (art. 9, comma 2, del Bando), la Società Radio Birikina s.r.l. per l’emittente radiofonica locale “Radio Sportiva BK” (n. progressivo pratica: 29), ha dichiarato nel corpo della propria domanda di partecipazione al Bando di aver realizzato le predette iniziative, selezionando l’apposito campo “Presenti” e la casella “Sì” relativamente alla comunicazione d’emergenza ed individuando link di riferimento secondo i quali, in base ai relativi contenuti, le iniziative medesime non sono riconducibili specificamente all’emittente radiofonica locale de qua: di conseguenza non sono state comprovate come richiesto dal Bando de quo le iniziative radiofoniche, giusta Scheda di valutazione della Commissione valutatrice agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione;
  • a seguito della mancata riconducibilità delle predette iniziative all’emittente radiofonica in questione e della necessaria comprova delle iniziative succitate nei termini sopra descritti, di fatto non dimostrate, la Società Radio Birikina s.r.l., per l’emittente radiofonica locale “Radio Sportiva BK”, ha ottenuto nella sezione 4) “Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario […]” un punteggio pari a 0 (zero), giusta Scheda di valutazione redatta dalla Commissione valutatrice agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione: conseguentemente non ha soddisfatto la predetta condizione necessaria per accedere al contributo de quo, di cui all’art. 9, comma 3 “conseguire un punteggio totale pari o superiore a punti n. 15 (quindici), parte dei quali nella sezione 4) “Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario (dal 1 settembre 2024 al 31 marzo 2025). Conseguentemente, non accede al contributo chi ottiene un punteggio pari a 0 (zero) nella sezione predetta, dedicata all’informazione locale”;

SI TRATTA con il presente Decreto di dichiarare quindi non finanziabile, all’esito dell’istruttoria di valutazione delle domande di partecipazione al Bando (art. 9, comma 2, del Bando), la domanda presentata dalla Società Radio Birikina s.r.l., per il marchio/palinsesto “Radio Sportiva BK”, in quanto la stessa Società per la succitata emittente radiofonica, ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione di aver realizzato le predette iniziative individuando link di riferimento secondo i quali, in base ai relativi contenuti, le iniziative medesime non sono specificamente riconducibili all’emittente radiofonica locale de qua e quindi non risultano comprovate come richiesto dal Bando de quo con ciò conseguendo un punteggio pari a 0 (zero) giusta Scheda di valutazione redatta dalla Commissione valutatrice agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione: con questo il Soggetto de quo non ha soddisfatto la necessaria condizione per l’accesso al contributo de quo prevista nell’art. 9, comma 3, del Bando e pertanto non può essere concesso allo stesso alcun contributo;

VISTI

  • la Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 11;
  • la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
  • il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi);
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 3 settembre 2019;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 24 marzo 2025;
  • i Decreti del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 18, n. 19, n. 20 e n. 21 del 6 giugno 2025;
  • il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 22 del 6 giugno 2025;
  • il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 25 del 13 giugno 2025;
  • i verbali della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione al Bando;
  • la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
  • la documentazione agli atti;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
     
  2. di dichiarare, all’esito dell’istruttoria di valutazione delle domande di partecipazione al Bando ex art. 9, comma 2, del Bando, la non finanziabilità della domanda di partecipazione presentata dalla Società Radio Birikina s.r.l., per il marchio/palinsesto “Radio Sportiva BK”, in quanto la stessa Società per la succitata emittente, ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione di aver realizzato iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario (dal 1 settembre 2024 al 31 marzo 2025), link di riferimento secondo i quali, in base ai relativi contenuti, le iniziative medesime non sono riconducibili specificamente all’emittente radiofonica locale de qua e quindi non risultano comprovate, con ciò ottenendo il relativo punteggio pari a 0 (zero) giusta Scheda di valutazione redatta dalla Commissione valutatrice agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione: con questo il Soggetto de quo non ha soddisfatto la necessaria condizione per l’accesso al contributo de quo prevista nell’art. 9, comma 3, del Bando (“conseguire un punteggio totale pari o superiore a punti n. 15 (quindici), parte dei quali nella sezione 4) “Iniziative volte a sostenere le informazioni nel campo sociale e sanitario (dal 1 settembre 2024 al 31 marzo 2025). Conseguentemente, non accede al contributo chi ottiene un punteggio pari a 0 (zero) nella sezione predetta, dedicata all’informazione locale”), e pertanto non può essere concesso allo stesso alcun contributo;
     
  3. di comunicare il presente Decreto alla Società Radio Birikina s.r.l., unitamente alla Scheda di valutazione redatta dalla Commissione valutatrice agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione;
     
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
     
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Silvia Zangirolami

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