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Materia: Informazione ed editoria regionale
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 33 del 15 luglio 2025
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle domande di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 259 del 24 marzo 2025 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2025, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34". Dichiarazione di non finanziabilità della domanda.
Con il presente atto, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Bando, si dichiara la non finanziabilità della domanda di partecipazione presentata da un’emittente radiofonica locale risultante all’esito dell’istruttoria di valutazione (ex art. 9, comma 2, del Bando) secondo quanto disposto dalla DGR n. 259 del 24 marzo 2025.
Il Direttore
PREMESSO che:
A. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 587.500,00; B. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 587.500,00; C. Contributi alle testate giornalistiche on line locali per Euro 75.000,00;
DATO ATTO che
- entro il termine previsto dall’articolo 7, comma 1., lett. d) del Bando (30 aprile 2025, ore 11.00) sono pervenute n. 92 domande di cui:
- n. 55 da emittenti radiofoniche locali; - n. 18 da emittenti televisive locali; - n. 19 da testate giornalistiche on line locali;
- con i Decreti del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 18, n. 19, n. 20 e n. 21 del 6 giugno 2025 sono state dichiarate inammissibili, per le motivazioni ivi addotte, le domande di partecipazione al Bando presentate da n. 4 (quattro) testate giornalistiche on line locali;
- con Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 22 del 6 giugno 2025, sono state approvate le risultanze istruttorie conseguenti alla verifica di ammissibilità delle domande di contributo presentate dalle emittenti radiotelevisive locali e dalle testate giornalistiche on line locali, secondo quanto disposto dalla DGR n. 259 del 24 marzo 2025 (art. 9, comma 1, lett. e) del Bando);
- con Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 25 del 13 giugno 2025, ai sensi dell’art. 8 del Bando è stata nominata la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione al Bando, successiva alla verifica di ammissibilità delle stesse (art. 9, comma 1) sulla base dei criteri di valutazione di cui all’articolo 9, comma 2 e per la determinazione dell’entità del contributo concesso di cui all’articolo 9, comma 3 del predetto Bando;
- alla luce del predetto Decreto n. 22/2025 sono risultate ammesse - e successivamente oggetto di valutazione da parte della predetta Commissione di valutazione - complessivamente n. 88 domande di contributo presentate da:
VISTI i verbali relativi alle attività della Commissione valutatrice, iniziate in data 16 giugno 2025 e terminate in data 11 luglio 2025 (sedute del 16/06/2025, 18/06/2025, 23/06/2025, 24/06/2025, 25/06/2025, 27/06/2025, 1/07/2025, 02/07/2025, 03/07/2025, 04/07/2025 e 11/07/2025), acquisiti agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione in data 11 luglio, con prot. n. 342361 e verificata la regolarità delle attività medesime;
RILEVATO che:
DATO ATTO che:
SI TRATTA con il presente Decreto di dichiarare quindi non finanziabile, all’esito dell’istruttoria di valutazione delle domande di partecipazione al Bando (art. 9, comma 2, del Bando), la domanda presentata dalla Società Radio Birikina s.r.l., per il marchio/palinsesto “Radio Sportiva BK”, in quanto la stessa Società per la succitata emittente radiofonica, ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione di aver realizzato le predette iniziative individuando link di riferimento secondo i quali, in base ai relativi contenuti, le iniziative medesime non sono specificamente riconducibili all’emittente radiofonica locale de qua e quindi non risultano comprovate come richiesto dal Bando de quo con ciò conseguendo un punteggio pari a 0 (zero) giusta Scheda di valutazione redatta dalla Commissione valutatrice agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione: con questo il Soggetto de quo non ha soddisfatto la necessaria condizione per l’accesso al contributo de quo prevista nell’art. 9, comma 3, del Bando e pertanto non può essere concesso allo stesso alcun contributo;
VISTI
decreta
Silvia Zangirolami
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