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Bur n. 94 del 18 luglio 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 131 del 15 luglio 2025

Sospensione temporanea iscrizione vigneti, della varietà Garganega, allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle DO "Soave", "Recioto di Soave" e "Soave Superiore", per le campagne vitivinicole 2025/26, 2026/27 e 2027/28. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Soave per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate a Garganega ai fini della produzione delle DO “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”, per le campagne vitivinicole dalla 2025/26 alla 2027/28.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il Decreto ministeriale n. 313223 del 9 luglio 2025 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela vini Soave (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per le DO “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”;

VISTI i decreti ministeriali del 24.10.2019 (G.U. 258 – 04.11.2019, G.U. 259 – 05.11.2019) con i quali sono stati approvati i disciplinari delle denominazioni di origine “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2023 della Commissione del 12.11.2021 (G.U. UE L. 411 del 19.11.2021) relativo all’approvazione di una modifica dell’Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta “Soave”;

VISTA la nota prot. n. 289443 del 12 giugno 2025, con la quale il Consorzio ha chiesto:

  • ai sensi del comma 3 dell’articolo 39 della legge 238/2016, il mantenimento, con deroghe, della misura della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate di varietà Garganega allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DO “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”, attivata al punto 3 del DDR n. 79 del 08 maggio 2023, per le tre campagne vitivinicole dalla 2025/26 alla 2027/28;
     
  • ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 della LN 238/2016, l’esclusione dalla rivendicazione alle DO “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”, per la vendemmia 2025, dei vigneti individuati al comma 2 del DDR n. 79/2023, dando facoltà al conduttore degli stessi di sostituirli con altri di Garganega idonei alla rivendicazione alle DO sopraccitate;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta ed in particolare:

  • convocazione dell’assemblea dei soci del 22 maggio 2025
     
  • il verbale dell’Assemblea del 4 giugno 2025;
     
  • la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione;
     
  • i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema DO “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”, che hanno formalmente manifestato parere pienamente favorevole alla richiesta del Consorzio;

TENUTO CONTO che la richiesta di mantenimento con l’introduzione deroghe, della sospensione temporanea dell’idoneità, per gli impianti realizzati con la varietà Garganega successivamente al 31 luglio 2023, per le campagne dalla 2025/26 alla 2027/28, nelle intenzioni del Consorzio proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo delle DO “Soave”, “Recioto di Soave” e “Soave Superiore”, con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta di prodotto certificato compatibile con le dinamiche della domanda;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dagli avvisi di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicati nel BUR n. 79 del 20 giugno 2025, non è pervenuta alcuna osservazione relativamente il mantenimento, per le campagne dalla 2025/26 alla 2027/28, della sospensione temporanea dell’idoneità, per gli impianti realizzati, con la varietà Garganega, successivamente al 31 luglio 2023;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di prorogare per le campagne 2025/26, 2026/27 e 2027/28, la sospensione temporanea alla rivendicazione alle DO “Soave”, “Soave Superiore” e “Recioto di Soave” dei vigneti della varietà Garganega realizzati successivamente al 31/07/2023, attivata ai sensi del punto 3 del DDR n. 79/2023 e, ricomprendendo nel potenziale idoneo alla rivendicazione delle stesse DO, i vigneti di Garganega realizzati successivamente al 31/07/2023:
  • con autorizzazioni al reimpianto originate da estirpo di vigneti di Garganega realizzati entro il 31/07/2023 o di vigneti di Garganega individuati ai sensi del punto 2 del DDR n. 79/2023;
  • con autorizzazioni da estirpo di vigneti, ricadenti nella relativa area delimitata, delle varietà Garganega, Trebbiano di Soave e Chardonnay, la cui domanda di fine lavori estirpo è stata protocollata entro il 31/07/2023;
  • riferiti alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate ai sensi dei bandi regionali di cui alla DGR n. 281/2022 (bando PRRV 2022/23) e DGR n. 169/2023 (bando PRRV 2023/24), per le quali l’istruttoria ha riconosciuto una potenziale idoneità alla produzione delle DO “Soave”, “Soave Superiore” e “Recioto di Soave”, escluse le varianti presentate successivamente all’adozione del DDR n. 79/2023.
  1. che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione alle DO “Soave”, “Soave Superiore” e “Recioto di Soave”, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
     
  2. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
     
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – Ufficio di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Siquria SpA e al Consorzio tutela vini Soave;
     
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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