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Bur n. 91 del 11 luglio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 228 del 02 luglio 2025

Sesa S.p.a. - Discarica per rifiuti urbani classificata "discarica per rifiuti non pericolosi", ubicata in Via Comuna, Comune di Este (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, rilasciata con Decreto della Provincia di Padova n. 333/IPPC/2016 del 13.05.2016. Aggiornamento d'ufficio del Provvedimento Autorizzazione Integrata Ambientale e modifica dell'AIA ai sensi dell'art 29 - nonies comma 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si modifica e si aggiorna il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato alla ditta Sesa S.p.a. per la discarica per rifiuti urbani classificata "discarica per rifiuti non pericolosi", ubicata in Via Comuna, Comune di Este (PD), allineando l'Art. 5 a quanto previsto dall'art. 9 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali e integrando le Tabelle n. 3 e n. 6 con tre nuovi EER, funzionali alla gestione della discarica per la copertura giornaliera e la viabilità.

Il Direttore

Provvedimento amministrativo di riferimento

PREMESSO CHE con Decreto della Provincia di Padova n. 333/IPPC/2016 del 13.05.2016 è stata rilasciata alla Società SESA Spa l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti urbani classificata “discarica per rifiuti non pericolosi”, ubicata in Via Comuna, Comune di Este (PD), per l’attività individuata al punto 5.4 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

Iter amministrativo aggiornamento d’ufficio

RILEVATO CHE l’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali (PRGR), approvato con Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 988 del 09.08.2022, ha individuato la discarica di Este, gestita da SESA Spa come impianto di piano per il territorio regionale, ovvero impianto di chiusura per lo svolgimento della gestione dei rifiuti di origine urbana nell’ambito del territorio regionale;

DATO ATTO altresì quanto previsto dall’art. 9 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali in cui si stabilisce una regia regionale sui flussi dei rifiuti urbani, operativa dal 2023, sulla base dei fabbisogni dei Consigli di Bacino e delle capacità impiantistiche degli impianti di piano mediante il supporto del Comitato di Bacino Regionale di cui alla L.R. n. 52/2012 e dei dati forniti dall’Osservatorio Regionale Rifiuti;

RILEVATO pertanto che annualmente viene predisposta la quantificazione dei flussi del rifiuto urbano residuo, degli scarti del loro trattamento e degli scarti dal trattamento della raccolta differenziata provenienti dai consigli di bacino del veneto e relative destinazioni presso gli impianti di piano, con eventuali aggiornamenti nel corso dell’anno;

CONSIDERATO altresì che, allo scopo di non diversificare le modalità di autorizzazione degli impianti di piano e di approvazione delle loro tariffe, con Legge Regionale 17 ottobre 2023, n. 27 è stata attribuita alla Regione la competenza dell’approvazione dei progetti e delle autorizzazioni relativi a tali impianti;

DATO ATTO CHE la discarica in oggetto, come indicato in Allegato A al Provvedimento n. 333/IPPC/2016, “è attiva già dagli anni '70 e nel tempo è stata ampliata e ammodernata, anche se negli anni ha perso l'iniziale funzione primaria di smaltimento dei rifiuti urbani indipendente, assumendo un ruolo fondamentale a servizio degli impianti di riciclaggio; la discarica in effetti è essenzialmente a servizio dei rifiuti derivanti dall'attiguo impianto di selezione del rifiuto secco, che tratta i rifiuti urbani indifferenziati, con valorizzazione delle frazioni ancora recuperabili”;

PRESO ATTO CHE il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato dalla Regione del Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/4/15, non più vigente, ha recepito il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani – periodo 2010-2019, adottato dalla Provincia di Padova, prevedendo, nell'Elaborato B, punto 2.3.5, un ampliamento di 350.000 m3 per la discarica di Este, a servizio dell'impianto integrato e, solo in caso di emergenza, al ricevimento del rifiuto secco non differenziato;

CONSIDERATO altresì che all’Art. 5 del Provvedimento n. 333/IPPC/2016 viene indicato che “presso l’impianto possono essere smaltiti i rifiuti non pericolosi con priorità per i rifiuti urbani ed assimilabili, prodotti nel Bacino Padova Sud, indicati nella allegata tabella 1, nel limite complessivo di 280.000 tonnellate corrispondenti a 350.000 m3 e comunque nel limite massimo di 35.000 tonn./anno”;

RITENUTO CHE la programmazione dei flussi approvata tramite Decreto direttoriale Regionale, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, approvato con DGR n. 988/2022, è da intendersi derogatoria rispetto a eventuali specifiche indicazioni autorizzative che impongono il passaggio ad un impianto di pretrattamento;

RILEVATO altresì che il rifiuto tal quale può essere conferito direttamente in discarica, a condizione che siano rispettati i limiti di accettabilità relativi alla percentuale di frazione organica presente nel rifiuto in ingresso, in linea con la previsione del D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii all’allegato 8 “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica”;

DATO ATTO altresì che, per specifiche scelte pianificatorie a scala del bacino Padova Sud, in accordo con il soggetto pubblico titolare del contratto di servizio in essere e con il Consiglio di bacino Padova Sud, l’impianto di pretrattamento può essere individuato integrato con il sistema di gestione dei propri rifiuti e connesso all’impianto di smaltimento in parola;

RILEVATO CHE qualora per problemi gestionali il rifiuto tal quale, pur rispettando i criteri di ammissibilità in discarica, non potesse essere conferito direttamente presso il suddetto impianto a causa dell’inadeguatezza tecnica della tipologia di mezzi utilizzati per il conferimento, tale rifiuto potrà essere travasato a terra presso l’impianto di selezione attiguo alla discarica, in area con pavimentazione impermeabile e sistema di raccolta di eventuali liquidi, come in essere nell’attuale gestione e conformemente ai progetti autorizzati, per essere trasportato con mezzi più idonei in discarica;

RITENUTO CHE la succitata attività non potrà costituire costi aggiuntivi a carico dei conferitori, in quanto tale costo dovrà essere ricompreso nell'ambito della determinazione della tariffa della discarica (impianto minimo) con il metodo tariffario rifiuti (MTR), approvato da ARERA;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto della Provincia di Padova n. 333/IPPC/2016 del 13/05/2016, modificando l’Art. 5 del Provvedimento n. 333/IPPC/2016 e allineandolo a quanto previsto dall’art. 9 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali in relazione alla funzione di impianto minimo individuata per la discarica di Este;

CONSIDERATO CHE il provvedimento di AIA sopra richiamato, indica la “priorità per i rifiuti urbani e assimilabili”, non fornendo tuttavia indicazioni quantitative specifiche sulla ripartizione tra tali rifiuti e i rifiuti speciali e/o rifiuti urbani extraregionali;

RITENUTO necessario specificare, sulla base dei quantitativi di rifiuti pianificati presso l’impianto in oggetto nel corso degli ultimi tre anni, la ripartizione tra rifiuti urbani (RUR + scarti) soggetti a pianificazione regionale, e rifiuti provenienti da altre filiere, ferma restando la facoltà da parte della Regione del Veneto di modificare tali quantitativi in sede di pianificazione regionale dei flussi, ovvero da parte del Gestore, a fronte di specifiche e motivate esigenze;

DATO ATTO CHE con comunicazione n. 201934 del 18.04.2025 è stato avviato il procedimento e contestualmente è stata indetta, ai sensi dell’art. 14 e 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 20.05.2025;

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14-ter della L. n. 241/1990, che nel corso della seduta del 20.05.2025, i cui esiti sono stati trasmessi con nota n. 283235 in data 09.06.2025, si è determinata favorevolmente all’unanimità all’aggiornamento dell’Art. 5 del Provvedimento n. 333/IPPC/2016;

Iter amministrativo modifica non sostanziale ai sensi dell’art - 29 nonies del D.lgs 152/2006

PREMESSO CHE con nota del 26.05.2025, acquisita a prot. reg. n. 259994 nella medesima data, la Società Sesa S.p.a. ha chiesto la possibilità di aggiornare ulteriormente l’AIA ai sensi dell’art 29 - nonies del D.lgs 152/2006, con il provvedimento in essere già avviato, apportando un aggiornamento dell’elenco dei codici EER autorizzati a recupero e funzionali alla gestione della discarica per la copertura giornaliera e la viabilità;

PRESO ATTO CHE nel dettaglio con l’istanza viene chiesto di inserire in Tabella n. 3 e in Tabella n. 6 del Provvedimento n. 333/IPPC/2016 i seguenti rifiuti:

  • EER 100202 scorie non trattate;
  • EER 101008 forme e anime da fonderie utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007;
  • EER 191209 minerali (ad esempio sabbia, rocce).

RILEVATO CHE nello specifico trattasi di rifiuti inerti analoghi per tipologia a quelli già autorizzati a recupero per la copertura giornaliera e la viabilità di cui rispettivamente alla Tabella n.3 e alla Tabella n. 6 dell’AIA e compatibili con tali attività di gestione della discarica stessa;

RITENUTO CHE tali rifiuti si possono sostituire ai materiali naturali e verranno utilizzati in modo complementare a quelli autorizzati e nel rispetto dei quantitativi già autorizzati per le attività di copertura giornaliera e per la realizzazione della viabilità;

CONSIDERATO CHE con nota n. 283235 del 09.06.2025 la scrivente Amministrazione ha dato riscontro alla comunicazione di modifica del 26.05.2025 e chiesto i relativi pareri di competenza alla Provincia di Padova e ad ARPAV, comunicando, nel contempo, di ritenere la modifica proposta “non sostanziale”, in quanto non rientrante nella definizione di cui all’art. 5 comma 1 lettera l - ter del D.lgs. 152/2006;

PRESO ATTO CHE la modifica prospettata non produce ulteriori effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana che non siano già stati valutati nel procedimento di VIA conclusasi con Determina provinciale n. 256 del 29/05/2009, e non comportano un aumento della capacità produttiva dell’installazione, né richiede una valutazione di incidenza;

DATO ATTO CHE con nota 46296 del 25.06.2025, acquisita al prot. reg. n. 311161 nella medesima data, la Provincia di Padova, per quanto di propria competenza, ritiene condivisibili le considerazioni dell’Amministrazione regionale;

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 57979 del 30.06.2025, acquisita al prot. reg. n. 321859 in data 01.07.2025, ARPAV non rileva elementi tecnici di rilievo riguardo le modifiche comunicate, fermo restando che i nuovi rifiuti introdotti dovranno rispettare le stesse prescrizioni dell’AIA n. 333/2016 dei rifiuti già utilizzati per le medesime finalità e, nelle more dell’aggiornamento complessivo del PMC, evidenzia che dovrà essere aggiornata la tabella contenente i rifiuti in ingresso in impianto;

RILEVATO CHE nella nota prot. reg. n. 283235 del 09.06.2025 la scrivente Amministrazione ha chiesto alla ditta il pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere per il totale di una modifica, secondo gli importi previsti dall’Allegato B “Modalità di quantificazione delle Tariffe” Regolamento Regionale n. 1 del 9 gennaio 2025 (articolo 11);

Considerazioni finali e conclusioni

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto della Provincia di Padova n. 333/IPPC/2016 del 13.05.2016 alla SESA Spa - Discarica per rifiuti urbani classificata “discarica per rifiuti non pericolosi”, ubicata in Via Comuna, Comune di Este (PD), con:

  • la modifica dell’Art. 5 del Provvedimento n. 333/IPPC/2016, allineandolo a quanto previsto dall’art. 9 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali in relazione alla funzione di impianto minimo individuata per la discarica di Este;
  • inserimento di tre nuovi EER (100202, 101008 e 191209) in Tabella n. 3 e in Tabella n. 6 del Provvedimento n. 333/IPPC/2016, funzionali alla gestione della discarica per la copertura giornaliera e la viabilità;

VISTO CHE il paragrafo B dell’Allegato A alla D.G.R. n. 2721/2014 prevede, tra l’altro che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;

RITENUTO quindi necessario prescrivere l’adeguamento della fideiussione già presentata mediante presentazione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero di appendice di modifica alla polizza già presentata alla Provincia di Padova;

CONSIDERATA la scarsa complessità del procedimento amministrativo relativo alla comunicazione di modifica non sostanziale del 26.05.2025, la non necessità di acquisire pareri intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte di altre pubbliche amministrazioni diversi da quelli già acquisiti e la necessità di concludere in tempi brevi il procedimento amministrativo, si ritiene che sussistano le condizioni di cui all’Art. 7, comma 1, della L. 241/1990 per poter non effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per “particolari esigenze di celerità del procedimento” stesso;

DATO ATTO CHE i due procedimenti amministrativi relativi, il primo all’aggiornamento d’ufficio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale avviato con nota n. 201934 del 18.04.2025 relativo all’aggiornamento dell’Art. 5 del Provvedimento n. 333/IPPC/2016 e il secondo, relativo alla modifica non sostanziale ai sensi dell’Art. 29 nonies, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 trasmessa in data 26.05.2025, prevedono l’aggiornamento del provvedimento;

RITENUTO pertanto, nell’ottica di un’efficace e razionale semplificazione dell’azione amministrativa, di poter emanare un unico provvedimento di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 333/IPPC/2016;

ACCERTATO il versamento da parte del gestore, con nota acquisita al prot. regionale n. 307023 del 23.06.2025, degli oneri di cui all’art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e verificatane la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dall’Allegato B “Modalità di quantificazione delle Tariffe” Regolamento Regionale n. 1 del 9 gennaio 2025 (articolo 11);

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la DGR 2721/2014 in merito di garanzie finanziarie;

VISTA la Legge Regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con comunicazione di cui alla nota prot. reg. n. 201934 del 18.04.2025;

3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi di cui all’art.14 della L. 241/1990, espresse nella seduta del 20.05.2025;

4. di modificare ed aggiornare alla Ditta SESA Spa, con sede legale in via Comuna, 5/B Este (PD) (C.F. e P.IVA. 02599280282) l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste al punto 5.4 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, per la discarica per rifiuti urbani classificata “discarica per rifiuti non pericolosi”, ubicata in Via Comuna, Comune di Este (PD), relativamente all’aggiornamento d’ufficio dell’Art. 5 del Decreto della Provincia di Padova n. 333/IPPC/2016 del 13.05.2016 e della modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.lgs. 152/2006, sulla base della documentazione presentata dalla Ditta con nota del 26.05.2025 e acquisita a prot. reg. n. 259994 nella medesima data;

5. di modificare, alla luce di quanto sopra, il l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto della Provincia di Padova n. 333/IPPC/2016 del 13.05.2016, come segue:

      5.1 L’Art.5 è così sostituito:

“Art.5. Presso l’impianto possono essere smaltiti i rifiuti non pericolosi nel limite massimo di 35.000 t/anno (operazione D1 del D.Lgs. n. 152/06, s.m.i., Allegato B, Parte IV), così ripartiti:

  • RUR e scarti dal trattamento delle raccolte differenziate decadenti dai rifiuti urbani previsti nel provvedimento di pianificazione regionale predisposto ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della Normativa di Piano dalla Regione del Veneto, senza necessità di trattamento qualora siano rispettate le condizioni di cui all'Allegato 8 del D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii, per un totale di 18.000 t/a;
  • rifiuti speciali, anche provenienti dal trattamento di rifiuti presso l’impianto complesso SESA e/o di rifiuti urbani di provenienza extraregionale per un totale di 17.000 t/a e comunque fino al raggiungimento della capacità massima annua di 35.000 tonnellate;
  • diversa ripartizione quantitativa della capacità disponibile potrà intervenire da parte della Regione del Veneto, a fronte di specifiche esigenze relativamente alla pianificazione regionale di cui sopra, ovvero su istanza del gestore, in relazione a diversi ed ulteriori sviluppi di nuove filiere di recupero o potenziamento degli impianti.”.

      5.2 In “Tabella n. 3: Rifiuti utilizzabili per la copertura giornaliera” vengono aggiunti i seguenti rifiuti:

CER

Descrizione

10 02 02

scorie non trattate

10 10 08

forme e anime da fonderie utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)


      5.3 In “Tabella n. 6: Rifiuti utilizzabili per la viabilità di discarica” vengono aggiunti i seguenti rifiuti:

CER

Descrizione

10 02 02

 scorie non trattate

10 10 08

forme e anime da fonderie utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)


6. di prescrivere al Gestore la presentazione alla Provincia di Padova, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo proroga concessa dal beneficiario su motivata istanza del Gestore, di apposite appendici delle garanzie finanziarie in essere con l'estensione delle stesse al presente provvedimento;

7. di far salve, per quanto non espressamente modificate dal presente provvedimento, tutte le prescrizioni presenti nel decreto della Provincia di Padova n. 333/IPPC/2016 del 13.05.2016;

8. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta SESA Spa, alla Provincia di Padova, al Comune di Este (PD) e ad ARPAV;

9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

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