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Bur n. 93 del 15 luglio 2025


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI n. 164 del 04 giugno 2025

Ditta Impresa Costruzioni Tollot s.r.l. . Cava di detrito denominata "MASIERE", in Comune di Sospirolo (BL), autorizzata con DD.G.R. n. 4406/1982, n. 5058/1994, n. 4018/1998 e n. 1076/2015. Approvazione piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del comma 6), art. 5, del D.Lgs 117/2008. L.R. 13/2018- D.Lgs. 117/2008-D.G.R. 761/2010-D.G.R. 1987/2014.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, riferito ai lavori di coltivazione della cava di detrito denominata “MASIERE in Comune di Sospirolo (BL).

Il Direttore

(omissis)

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, e con le prescrizioni di cui ai punti seguenti, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione della cava di detrito denominata “MASIERE” sita in Comune di Sospirolo (BL), presentato dalla Impresa Costruzioni Tollot  s.r.l. con sede a Ponte nelle Alpi (BL), via Secca Vecia, 3 - frazione La Secca, acquisito al protocollo regionale n. 257184 del 28.05.2024 e firmato digitalmente dal Direttore dell’U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive, costituito dai seguenti elaborati:
  1. El. A - Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione
  2. All. 1 – Layout PGRE
  3. All. 2 – Analisi chimica limi
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le disposizioni di cui alla DGR n. 761/2010;
  2. di stabilire che è consentito l’utilizzo, per il completamento della ricomposizione morfologica e per la ricostituzione dello strato superficiale, di terre e rocce da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quantità di circa 80.000 mc, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità al D.M. 46/2019 e alla D.G.R. n. 1987/2014. A tal fine è fatto obbligo alla ditta di conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell’ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell’allegato A alla DGR 761/2010;
  3. di stabilire che la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, anche sottoprodotti provenienti dall’impianto di prima lavorazione ubicato presso la cava, per un quantitativo stimato in circa 300 mc/anno, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e privi di sostanze pericolose derivanti dall’uso di flocculanti, secondo quanto disposto dal D.M. 46/2019 e dalla D.G.R. n. 1987/2014;
  4. di fare obbligo alla ditta di effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell’allegato A alla DGR n. 761/2010, dei sottoprodotti provenienti dall’impianto di prima lavorazione ubicato presso la cava, almeno una volta ogni 12 mesi, ovvero ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione dell’impianto medesimo, inserendo, qualora vi sia l’utilizzo di flocculanti, anche l’analisi dell'acrilamide monomero nel limo tal quale e mediante test di cessione, in conformità alle modalità indicate nella D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014, al fine di dimostrarne l’assenza;
  5. di stabilire l’esclusione dall’applicazione del piano medesimo dell’attività connessa con l’impianto di betonaggio presente nell’area di cava, nonché il divieto di predisporre l’area da adibirsi allo stoccaggio temporaneo di materiale proveniente da impianto di recupero;
  6. di stabilire che il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e che le eventuali modifiche devono essere notificate alla U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008;
  7. di riservarsi adeguamenti e modifiche al piano di gestione di cui al punto 2., ai sensi della DGR n. 652/2007, anche in funzione degli indirizzi che saranno assunti in materia dalla Giunta Regionale;
  8. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 100,00 (cento/00);
  9. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di € 100,00 (cento/00) da effettuarsi sul c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a. ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione Veneto – Servizio di Tesoreria;
  10. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Sospirolo (BL) e alla Provincia di Belluno, nonché di pubblicarlo per estratto sul B.U.R. del Veneto;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Vincenzo Artico

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