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Bur n. 86 del 01 luglio 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 121 del 26 giugno 2025

Sospensione temporanea dell'iscrizione allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG "Asolo Prosecco" per i vigneti della varietà Glera e delle varietà di cui, al comma 2 dell'articolo 2 del disciplinare di produzione impiegate per la pratica tradizionale (comma 9 articolo 5 del disciplinare di produzione), nell'area delimitata di cui alla lettera A) del comma 1 dell'articolo 3 del disciplinare di produzione, realizzate successivamente al 31/07/2025, per le campagne vitivinicole dalla 2025/26 alla 2027/28.Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini Asolo Montello per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate coltivate a Glera e con le varietà di cui al comma 2 dell’articolo 2 del disciplinare ai fini della produzione dei vini DOCG “Asolo Prosecco”, per tre campagne vitivinicole dalla 2025/26 alla 2027/28. 

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Asolo Prosecco”;

VISTO il DM del 19 ottobre 2022 pubblicato in GU n. 254 del 29 ottobre 2022, che ha confermato l’incarico al Consorzio vini Asolo Montello (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Docg Asolo Prosecco;

VISTA la nota prot. n. 284255 del 10 giugno 2025 con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016,

  • la proroga della misura attivata con il decreto del Direttore della direzione agroalimentare n. 82 del 4 luglio 2019 sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOCG “Asolo Prosecco”, per tre campagne vitivinicole dalla 2025/26 alla 2027/28;
  • la disattivazione, dal 1° agosto 2025, della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOCG “Asolo Prosecco” per le superfici vitate coltivate a varietà Pinot nero, definita con DDR n. 102 del 26 luglio 2021 e da ultimo prorogata al 31 luglio 2025 con DDR n. 127 del 31 luglio 2024;
  • l’attivazione, nel territorio delimitato ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera A) del disciplinare di produzione della DOCG “Asolo Prosecco” della sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOCG “Asolo Prosecco”, delle superfici vitate di varietà di cui al comma 2 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione impiegate per la pratica tradizionale (comma 9 articolo 5 del disciplinare di produzione), realizzate successivamente al 31/07/2025 per tre campagne vitivinicole dalla 2025/26 alla 2027/28;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta ed in particolare i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema DOCG “Asolo Prosecco” che hanno formalmente manifestato parere pienamente favorevole alla richiesta del Consorzio di tutela alla proposta di sospensione avanzata;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di sospensione delle iscrizioni predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova la necessità della proroga della misura della sospensione temporanea dell’idoneità e l’attivazione della stessa misura per le superfici all’interno dell’area delimitata di cui alla lettera A) del comma 1 dell’articolo 3 del disciplinare di produzione;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio di tutela, pubblicato nel BUR n. 76 del 13 giugno 2025, non è pervenuta alcuna osservazione;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della DOCG “Asolo Prosecco” con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta di prodotto certificato compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire la disattivazione, dal 1° agosto 2025, della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOCG “Asolo Prosecco” per le superfici vitate coltivate a varietà Pinot nero, definita con DDR n. 102 del 26 luglio 2021 e da ultimo prorogata al 31 luglio 2025 con DDR n. 127 del 31 luglio 2024;
  3. di stabilire, nel territorio delimitato ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera A) del disciplinare di produzione della DOCG “Asolo Prosecco”:
  1. il mantenimento, della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate, coltivate a Glera, allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOCG “Asolo Prosecco” definita con DDR n 82 del 4 luglio 2019, per le campagne viticole 2025/2026, 2026/2027 e 2027/28;
  2. l’attivazione della sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOCG “Asolo Prosecco”; per le campagne viticole 2025/2026, 2026/2027 e 2027/28, per le superfici vitate coltivate con varietà di cui, al comma 2 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione impiegate per la pratica tradizionale (comma 9 articolo 5 del disciplinare di produzione), realizzate successivamente al 31/07/2025;
  1. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 3 le operazioni di reimpianto e reimpianto anticipato, successive al 31/07/2025:
  1. di superfici vitate coltivate a Glera o con varietà di cui, al comma 2 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione impiegate per la pratica tradizionale (comma 9 articolo 5 del disciplinare di produzione), idonee alla produzione DOCG “Asolo Prosecco”;
  2. di superfici vitate coltivate con varietà di cui, al comma 2 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione impiegate per la pratica tradizionale (comma 9 articolo 5 del disciplinare di produzione), idonee alla produzione DOCG “Asolo Prosecco”, riconvertite nella varietà Glera, concluse entro il 31/07/2028 e con fine lavori impianto protocollata entro il 30/09/2028;
  3. relative alle domande di contributo di cui ai bandi DGR n. 470 del 2 maggio 2024 (fondi 2025) e DGR n. 180 del 25 febbraio 2025 (fondi 2026), ammesse a finanziamento per le superfici, da realizzare con varietà di cui, al comma 2 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione impiegate per la pratica tradizionale (comma 9 articolo 5 del disciplinare di produzione);
  1. di stabilire che in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a DOCG “Asolo Prosecco”, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
  2. di stabilire con riferimento al punto 4 lettera c) che le varianti, relative alle domande di contributo di cui ai bandi DGR n. 470 del 2 maggio 2024 (fondi 2025) e DGR n. 180 del 25 febbraio 2025 (fondi 2026), finalizzate:
  • alla sostituzione di varietà non idonea alla DOCG Asolo Prosecco, con varietà idonee alla DOCG Asolo Prosecco e/o
  • per riposizionare l’intervento di Ristrutturazione riconversione all’interno dell’area delimitata ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera A) del disciplinare di produzione della DOCG “Asolo Prosecco”,
    per quanto eventualmente ammissibili al contributo, non sono ammissibili per il riconoscimento dell’idoneità alla DOCG Asolo Prosecco;
  1. di stabilire che è competenza di Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – Ufficio di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio vini Asolo Montello;
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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