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Bur n. 86 del 01 luglio 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 120 del 26 giugno 2025

Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella, della quantità di uve da mettere a riposo atte a produrre i vini Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella per la vendemmia 2025. Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta Consorzio tutela vini Valpolicella per la vendemmia 2025 alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella e, della quantità di uve da mettere a riposo atte a produrre i vini Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 2 della legge n. 238/2016.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 (nel seguito Legge) recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare il comma 2 dell’art. 39 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della menzionata Legge, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, per conseguire l’equilibrio di mercato, di ridurre la resa massima di vino classificabile o la resa massima di uva ad ettaro nonchè la resa di trasformazione in vino;

VISTO il disciplinare di produzione della Doc Valpolicella approvato con D.M. 03.08.2023, pubblicato nella G.U. n. 191 del 17.08.2023 ed in particolare il comma 14 dell’articolo 4 in cui viene definito che con provvedimento regionale possa essere stabilita la destinazione degli esuberi di produzione, pari al massimo del 20% della resa per ettaro prevista per la vendemmia;

VERIFICATO che l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui al citato art. 39 vanno definite dai Consorzi di tutela;

VISTO il DM del 18/07/2018, recante “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”;

VISTO il DM n 257058 del 9 giugno 2025, con cui è stato confermato l'incarico al Consorzio tutela vini Valpolicella (di seguito “Consorzio”) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge per le Doc Valpolicella e Valpolicella Ripasso e per le Docg Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella;

ACQUISITA la nota prot. n. 54/2025 del 29 maggio 2025, protocollata il 30/05/2025 al n. 268509, integrata con nota del 6 giugno 2025 prot. n. 280272, con la quale il Consorzio ha chiesto, che, per la vendemmia 2025:

  • la resa totale massima di uva ammessa per la produzione dei vini “Valpolicella”, “Valpolicella Ripasso”, “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” non debba superare le 10,00 tonnellate per ettaro;
  • l’esubero di produzione fino al 20%, previsto e consentito dalla normativa di riferimento, ottenuto dalle superfici rivendicate a “Valpolicella”, “Valpolicella Ripasso”, “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” sia applicato alla resa di 10,00 tonnellate per ettaro;
  • la produzione eccedente le 10 tonnellate ad ettaro (esubero di produzione) fino al massimo del 20%, pari a 2 tonnellate per ettaro, sia liberamente rivendicata fino ad un massimo di 1 tonnellata per ettaro in ordine alle denominazioni di pertinenza, nel rispetto delle discipline produttive previste per legge, mentre la restante produzione, fino all’esaurimento della capienza massima di esubero (1 ulteriore eventuale tonnellata per ettaro) sia obbligatoriamente destinata a vino da tavola;
  • il quantitativo massimo di uva certificabile da mettere a riposo per la produzione dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” sia pari al massimo a 4,0 tonnellate per ettaro o, al massimo a 4,5 tonnellate per ettaro per le sole uve certificate SQNPI Valpolicella o Equalitas o, al massimo a 4,8 tonnellate per ettaro per le sole uve certificate Biologiche;

VALUTATA quindi la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 6 maggio 2025;
  • il verbale dell’Assemblea dei soci del 15 maggio 2025 (seconda convocazione);
  • la relazione tecnico economica inerente alla situazione attuale e potenziale delle denominazioni predisposta dal Consorzio;
  • i pareri delle organizzazioni professionali di categoria;

VERIFICATI i dati storici delle produzioni di uva e delle giacenze dei vini, nonché l'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 71 del 6 giugno 2025, non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO di quanto espresso dalle organizzazioni professionali di categoria della provincia di Verona;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l’incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire per la vendemmia 2025, che
  1. la resa totale massima di uva ammessa per la produzione dei vini “Valpolicella”, “Valpolicella Ripasso”, “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella” pari a 10,00 tonnellate per ettaro, anziché 12,00 tonnellate per ettaro come previsto dai disciplinari e che l’esubero di produzione fino al 20%, è da calcolare sulla resa di 10,00 tonnellate per ettaro;
  2. la produzione eccedente le 10 tonnellate ad ettaro fino al massimo del 20%, pari a 2 tonnellate per ettaro, sia rivendicata a DO/IGT, fino ad un massimo di 1 tonnellata per ettaro, mentre la restante produzione, fino all’esaurimento della capienza massima di esubero (massimo 1 tonnellata) sia obbligatoriamente destinata a vino senza designazione a DO/IGT;
  3. il quantitativo di uva da mettere a riposo, certificabile da destinare alla produzione dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella” e “Recioto della Valpolicella”, sia pari al massimo a 4,0 tonnellate per ettaro, aumentabile, al massimo a 4,5 tonnellate per ettaro, per le sole uve certificate SQNPI Valpolicella o Equalitas o aumentabile al massimo a 4,8 tonnellate per ettaro per le sole uve certificate biologiche;
  1. di stabilire che l’Agenzia veneta per i pagamenti – AVEPA - è tenuta a verificare la coerenza tra la dichiarazione unificata di cui all'articolo 37 della Legge n. 238/2016 e il potenziale produttivo di ciascun soggetto avente titolo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 2 del presente provvedimento;
  2. di stabilire che la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA), è tenuta, nel processo di controllo dei vini Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella, alla verifica della conformità rispetto a quanto previsto al punto 2 lettera c);
  3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) e al Consorzio tutela vini Valpolicella;
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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