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Bur n. 76 del 13 giugno 2025


Materia: Edilizia abitativa

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA  n. 116 del 11 giugno 2025

Proroga dei termini di presentazione delle domande di saldo e di conclusione dei progetti ed integrazione del Bando approvato con DGR n. 338 del 29/03/2023. Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027. Priorità 2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile" , OS iv "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe, e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici", Azione 2.4.2 "Messa a norma sismica del patrimonio edilizio pubblico".

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone la proroga dei termini di conclusione dei progetti ed integrazione del bando, di cui alla DGR n. 338 del 29/03/2023 determinati a seguito di istruttoria con Decreto Dirigente AVEPA Area Gestione FESR n. 311 del 26/09/2023, al fine di rispondere alle difficoltà manifestate dai beneficiari. 

Il Direttore

PREMESSO CHE:

il Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8415 final del 16/11/2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13/12/2022;

con deliberazione n. 637 del 01/06/2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza unico il quale, in data 23/02/2023, ha approvato una prima tranche di Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti alle singole Azioni del PR stesso, tra i quali i criteri di selezione dell’azione 2.4.2;

con DGR n. 299 del 21/03/2023 è stato approvato il relativo schema di Accordo che dettaglia nello specifico le funzioni di Organismo Intermedio esercitate da AVEPA rispetto alle singole Azioni del PR successivamente sottoscritto con firma digitale tra le parti in data 28/03/2023 e 04/04/2023;

nell’ambito del PR è prevista l’Azione Azione 2.4.2 “Messa a norma sismica del patrimonio edilizio pubblico”,

con tale Azione si intende promuovere la sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati belle aree maggiormente a rischio;

con DGR n. 338 del 29 marzo 2023 è stato approvato il “Bando per l’erogazione di contributi destinati alla messa a norma sismica del patrimonio edilizio pubblico in attuazione dell’Azione 2.4.2 del PR Veneto FESR 21-27”;

POSTO CHE, l’Organismo Intermedio AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti) con nota prot. n. 77270 del 28/04/2025 (prot. reg. n. 212501 del 28/04/2025) ha segnalato alcune situazioni di criticità, sul rispetto del termine dei lavori e la presentazione della domanda di saldo entro il 22 dicembre 2025. I progetti finanziati prevedono lavori di notevole complessità poiché includono la realizzazione sia di opere di adeguamento sismico che di efficientamento energetico, implicando spesso il prolungamento dei tempi di realizzazione dell’intervento per l’approvazione di varianti in corso d’opera. Inoltre, nella maggioranza dei casi, sono coinvolti edifici scolastici in cui quasi tutti i lavori devono essere eseguiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche, al fine di non interferire con il normale svolgimento delle stesse, inoltre l’O.I. AVEPA suggerisce di procedere alla presentazione obbligatoria di una domanda di acconto da presentare entro il 30 settembre 2025 al fine di agevolare e accelerare le attività di rendicontazione e di sostegno economico al beneficiario.

VISTA inoltre l’indicazione della Direzione Programmazione Unitaria pervenuta con nota prot. n. 261518 del 27/05/2025 che segnala la necessità di integrare l’art. 7 del citato bando (DGR 338/2023) all’art. 7 del Regolamento Fesr 1058/2021 si chiarisce la non ammissibilità della spesa per interventi di efficientamento/sostituzione dell’impianto di climatizzazione o di produzione ACS, sul sistema di generazione del calore. Sono ammissibili sistemi che non prevedono l’utilizzo di combustibili fossili, con l’eccezione di sistemi ibridi o polivalenti come definiti dalla normativa vigente. Nel sistema ibrido o polivalente deve essere obbligatoriamente presente un generatore, anche integrato, che utilizzi una fonte energetica rinnovabile;

AUTORIZZA, per le considerazioni e motivazioni sopra esplicitate, di stabilire la richiesta obbligatoria dell’acconto entro il 30 settembre 2025 e accordare proroga al 30 giugno 2026 dei termini di presentazione delle domande di saldo relative al bando di cui alla DGR n. 338 del 29 marzo 2023.

CONSEGUENTEMENTE, l’art. 7), l’art. 15 comma 4, 5 e 6), l’art. 16 comma 1), l’art. 18 comma 4) del bando in oggetto devono essere precisati come segue:

- integrare l’art. 7 del bando in oggetto con l’aggiunta della seguente spesa inammissibile: “non ammissibilità della spesa per interventi di efficientamento/sostituzione dell’impianto di climatizzazione o di produzione ACS, sul sistema di generazione del calore, sono ammissibili sistemi che non prevedono l’utilizzo di combustibili fossili, con l’eccezione di sistemi ibridi o polivalenti come definiti dalla normativa vigente. Nel sistema ibrido o polivalente deve essere obbligatoriamente presente un generatore, anche integrato, che utilizzi una fonte energetica rinnovabile”;

- integrare l’art. 15 comma 4, del bando in oggetto così riformulato: “obbligo di presentare la richiesta di acconto entro il 30 settembre 2025, ”;

- integrare l’art. 15 comma 5 e 6 del bando in oggetto così riformulato: “di prorogare la conclusione dei progetti e la presentazione della domanda del saldo al 30 giugno 2026”;

- integrare l’art. 16 comma 1 del bando in oggetto così riformulato: “obbligo di presentare la richiesta di acconto entro il 30 settembre 2025; l’entità delle erogazioni in acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l’avanzamento nella realizzazione dell’operazione da rendicontare con la documentazione obbligatoria da allegare così come previsto in art. 16 del bando;

- integrare l’art. 18 comma 4, del bando in oggetto aggiungendo tra le cause della decadenza parziale: “presentazione tardiva della domanda di acconto con l’applicazione di una riduzione del contributo spettante pari al 0,2% al giorno”;

- integrare l’art. 18 comma 4, del bando in oggetto aggiungendo tra le cause della decadenza parziale : “omessa presentazione della domanda di acconto entro i successivi 20 gg. dal 30 settembre 2025 con l’applicazione di una riduzione del contributo spettante pari al 5%;

RITENUTO pertanto, per le considerazioni e motivazioni sopra esplicitate, di stabilire la richiesta obbligatoria dell’acconto entro il 30 settembre 2025 e accordare proroga al 30 giugno 2026 dei termini di presentazione delle domande di saldo relative al bando di cui alla DGR n. 338 del 29 marzo 2023 e precisare le ulteriori condizioni previste dal bando stesso come sopra indicato;

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 338/2023 la Giunta regionale ha incaricato il direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria, di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori rispetto a quelli ivi disposti dal provvedimento medesimo;

VISTA la nota n. 282851 del 09 giugno 2025 della Direzione Programmazione Unitaria, che si è espressa favorevolmente rispetto alla proposta di proroga dei termini per la presentazione delle domande di saldo e integrazione del bando di cui alla DGR n. 338/2023;

VISTA la DGR n. 1250 del 10/10/2022 di riorganizzazione amministrativa della Giunta;

VISTA la DGR n. 715 del 26/06/2024;

decreta

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, una proroga al 30 giugno 2026 per la conclusione dei progetti e obbligo di presentare domanda di acconto entro il 30 settembre 2025;
  3. di chiarire, per le ragioni espresse in premessa che : l’art. 7), l’art. 15 comma 4, 5 e 6), l’art. 16 comma 1), l’art. 18 comma 4) del bando in oggetto devono essere precisati come segue:
  • integrare l’art. 7 del bando in oggetto con l’aggiunta della seguente spesa inammissibile: “non ammissibilità della spesa per interventi di efficientamento/sostituzione dell’impianto di climatizzazione o di produzione ACS, sul sistema di generazione del calore, sono ammissibili sistemi che non prevedono l’utilizzo di combustibili fossili, con l’eccezione di sistemi ibridi o polivalenti come definiti dalla normativa vigente. Nel sistema ibrido o polivalente deve essere obbligatoriamente presente un generatore, anche integrato, che utilizzi una fonte energetica rinnovabile”;
  • integrare l’art. 15 comma 4, del bando in oggetto così riformulato: “obbligo di presentare la richiesta di acconto entro il 30 settembre 2025, ”;
  • integrare l’art. 15 comma 5 e 6 del bando in oggetto così riformulato: “di prorogare la conclusione dei progetti e la presentazione della domanda del saldo al 30 giugno 2026”;
  • integrare l’art. 16 comma 1 del bando in oggetto così riformulato: “obbligo di presentare la richiesta di acconto entro il 30 settembre 2025l’entità delle erogazioni in acconto è stabilita in rapporto alla spesa sostenuta per l’avanzamento nella realizzazione dell’operazione da rendicontare con la documentazione obbligatoria da allegare così come previsto in art. 16 del bando;
  • integrare l’art. 18 comma 4, del bando in oggetto aggiungendo tra le cause della decadenza parziale: “presentazione tardiva della domanda di acconto con l’applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all’ 0,2% al giorno”;
  • integrare l’art. 18 comma 4, del bando in oggetto aggiungendo tra le cause della decadenza parziale totale: “omessa presentazione della domanda di acconto entro i successivi 20 gg. dal 30 settembre 2025 con l’applicazione di una riduzione del contributo spettante pari al 5% con la decadenza dal contributo”;
  1. di stabilire che rimane invariato quanto altro stabilito dalla DGR n. 338/2023 e dai relativi allegati;
  2. di dare atto che con nota prot. n. 282851 del 09 giugno 2025 la Direzione Programmazione Unitaria, preso atto delle modifiche da apportare al bando in oggetto formalizzate con il presente atto, “non avendo osservazioni od obiezioni da formulare sul suo contenuto, con la presente si comunica l’assenso dell’Autorità di gestione in merito al Decreto della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia”;
  3. di incaricare AVEPA di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli Enti interessati;
  4. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet della Regione Veneto nella Sezione Bandi Concorsi;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione. 

Marco Dorigo

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