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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO E MARKETING TERRITORIALE n. 188 del 30 maggio 2025
Approvazione dei modelli regionali di cartellino prezzi e di tabella prezzi dei rifugi alpini. Revoca del Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 83 del 24 dicembre 2014, approvante i precedenti modelli. L.R.n.11/2013, art.27 e 34.
Si approvano i modelli regionali di cartellino prezzi e di tabella prezzi dei rifugi alpini e si revocano i modelli regionali precedenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Il Direttore
PREMESSO CHE
- la l.r. 14 giugno 2013 n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'art.2, comma 1, lettera h) definisce la struttura ricettiva quale struttura, aperta al pubblico, che fornisce a pagamento alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente;
- l'articolo 27 della citata l.r.n.11/2013, nell’ambito delle tipologie di strutture ricettive complementari, disciplina anche i rifugi alpini;
- i suddetti rifugi sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino;
- i suddetti rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti;
- ai sensi della normativa nazionale attuativa di quella comunitaria, la lettera i) del comma 1 dell'art.31 del D.lgs.26.3.2010 n.59, dispone che i prestatori di servizi hanno l'obbligo di informare i destinatari sul prezzo del servizio;
- il comma 4 dell'art.34 della l.r. n.11/2013 dispone che i prezzi delle strutture ricettive praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento, sulla base del modello regionale;
- il comma 5 dell'art.34 della citata l.r.n.11/2013 dispone che il prezzo della struttura ricettiva è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, sulla base del modello regionale;
- la DGR n. 109 del 05 febbraio 2019 ha approvato i requisiti, condizioni e criteri per la classificazione unica dei rifugi alpini;
- in conformità al punto n.4 del dispositivo della citata DGR n.109/2019 spetta al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione del modello regionale del cartellino dei prezzi e della tabella dei prezzi;
DATO ATTO CHE
- con Decreto del Direttore della Sezione regionale turismo n. 83 del 24 dicembre 2014 sono stati approvati il modello regionale di cartellino dei prezzi da esporre in ogni camera, unità abitativa o suite di tutte le tipologie delle strutture ricettive, nonché il modello regionale di tabella dei prezzi da esporre nel luogo di ricevimento di tutte le tipologie di strutture ricettive;
RITENUTO OPPORTUNO
- l'aggiornamento dei modelli regionali di cartellino dei prezzi e di tabella dei prezzi dei rifugi alpini in conformità alla citata DGR n.109/2019, in sostituzione dei modelli regionali, approvati anche per i rifugi alpini, con il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale turismo n. 83 del 24 dicembre 2014;
CONSIDERATO CHE
- il prezzo della pensione completa è comprensivo di alloggio, colazione ed altri due pasti, mentre il prezzo della mezza pensione è comprensivo di alloggio, della colazione e di un altro pasto;
- conseguentemente, permane, anche per i rifugi alpini, l'indicazione, in apposita sezione del cartellino dei prezzi, dei prezzi giornalieri per persona in regime di pensione completa e di mezza pensione, qualora il titolare decida di offrire ai clienti uno o più di tali regimi dei prezzi, oltre alla necessaria indicazione dell'ordinario prezzo giornaliero, previsto dal comma 2 dell'art.34 della l.r.n.11/2013;
- non vi sono norme che stabiliscono una durata minima del soggiorno del turista per applicare ad esso i prezzi della pensione completa, né della mezza pensione;
- il titolare del rifugio alpino decide liberamente la durata minima del soggiorno del turista, per applicare ad esso i prezzi della pensione completa o della mezza pensione ed indica tale durata nel cartellino;
- nel cartellino prezzi vanno inserite altresì le indicazioni riguardanti la denominazione del rifugio alpino, il numero dei letti autorizzati/asseverati, l'ora entro cui deve essere lasciata libera la camera, nonché l'autorità competente a ricevere eventuali reclami ed il termine finale per il reclamo;
- il titolare del rifugio deve indicare nel cartellino, quale autorità competente per ricevere i reclami ai sensi dell’art.35 della L.R.n.11/2013, la struttura regionale competente in materia di Turismo attualmente la Direzione regionale Turismo e Marketing territoriale, con sede a Venezia;
- il reclamo va presentato alla struttura regionale competente in materia di Turismo, entro 30 giorni dalla data dell’evento oggetto di reclamo;
- il prezzo giornaliero indicato nel cartellino debba intendersi comprensivo del costo dell'alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura, nonché degli oneri e delle imposte, anche con evidenza separata, ai sensi del comma 1 dell'art.34 della citata l.r.n.11/2013;
- il prezzo giornaliero indicato nel cartellino debba intendersi come prezzo massimo applicabile al locale di pernottamento ove è esposto, in conformità alla lettera b) del comma 3 dell'art.49 della l.r.n.11/2013;
- il prezzo giornaliero indicato nel cartellino non comprende il costo degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente, anche se necessari ai fini della classificazione, ai sensi del comma 1 dell'art.34 della citata l.r.n.11/2013;
- nel cartellino debba essere indicato in apposita sezione il prezzo per il letto temporaneo aggiunto su richiesta del cliente, qualora il titolare decida di offrire tale dotazione ai sensi del comma 8 dell’art.25 della L.R.n.11/2013;
- per dare le informazioni sui prezzi sia ai turisti italiani, sia al maggior numero di turisti stranieri, in un formato facilmente leggibile e quindi non appesantito con troppe traduzioni in lingua straniera, sembra opportuno che le indicazioni del cartellino siano scritte in due lingue: l'italiano e l'inglese quale lingua straniera scelta per la sua grande diffusione mondiale;
- il comma 4 dell'art.34 della l.r. n.11/2013 dispone che i prezzi delle strutture ricettive praticati nell'anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento, secondo un modello regionale;
- il comma 10 dell'art.34 della l.r.n.11/2013 prevede l'indicazione dei periodi di apertura della struttura ricettiva e dell'ora di rilascio dell'alloggio, sia nel cartellino prezzi, sia nella tabella prezzi;
- ai sensi del comma 1 dell'art.34 della citata l.r.n.11/2013, il prezzo giornaliero, indicato sia nel cartellino prezzi sia nella tabella dei prezzi, comprende il costo dell'alloggio e dei servizi necessari ai fini della classificazione, salvo il costo dei servizi a richiesta del cliente;
- che il modello regionale della tabella dei prezzi, esposto nel luogo di ricevimento dei rifugi alpini, deve avere un contenuto analogo al cartellino dei prezzi, esposto nelle camere dei rifugi, distinguendo, però, nella tabella, i prezzi massimi delle camere dotate di un bagno proprio dai prezzi delle altre camere senza un bagno proprio;
- approvare i nuovi modelli regionali di cartellino prezzi e di tabella prezzi, riservati ai rifugi alpini, contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento;
- che i titolari dei rifugi alpini, che hanno già sostenuto oneri economici ed organizzativi per stampare e collocare i cartellini prezzi e la tabella prezzi per l'anno 2025, secondo i modelli regionali approvati con il Decreto del Direttore della Sezione turismo n.83 del 24 dicembre 2014, per i principi comunitari di proporzionalità e di tutela dell'affidamento, abbiano diritto di utilizzare i suddetti modelli regionali sino al 31 dicembre 2025;
- disporre, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l'obbligo per tutti i titolari di rifugi alpini, di utilizzo dei nuovi modelli regionali di cartellino prezzi e tabella prezzi, contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento;
- revocare, con decorrenza dal 1°gennaio 2026, l'efficacia del Decreto del Direttore della Sezione regionale turismo n. 83 del 24 dicembre 2014, anche per i rifugi alpini, poiché i relativi modelli regionali di cartellini prezzi e tabella prezzi non sono più applicabili a nessuna tipologia di struttura ricettiva disciplinata dalla L.R.n.11/2013 e dai successivi provvedimenti attuativi;
- vi possono essere alcuni titolari di rifugi alpini classificati ai sensi della DGR n.109/2019, interessati ad anticipare l'applicazione dei nuovi modelli regionali per i rifugi già nel 2025, perchè essi sono comunque disposti a sostenere gli oneri per la relativa stampa ed installazione;
- attribuire, già dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ai titolari dei suddetti rifugi alpini, la facoltà di sostituire i modelli regionali di cartellino prezzi e tabella prezzi, già approvati con il Decreto del Direttore della Sezione turismo n. 83 del 24 dicembre 2014, con i relativi nuovi modelli regionali di cartellino prezzi e tabella prezzi contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento;
- lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) fornisce ai prestatori di servizi le informazioni relative alle procedure e formalità per esercitare la loro attività, ai sensi dell'art.26 del D.lgs.n.59/2010;
- i titolari di strutture ricettive ed i loro clienti hanno quindi accesso, tramite il SUAP, alle informazioni sui modello regionale di cartellino dei prezzi e di tabella dei prezzi da esporre nelle strutture ricettive;
- il DPR 7.9.2010 n.160, che disciplina il SUAP, prevede alla lettera k) del comma 1 dell'art.1, come portale, il sito web impresainungiorno, quale riferimento per le imprese per ottenere informazioni;
- inserire, ai fini di assicurare il diritto all'informazione tramite il SUAP previsto dal citato art.26 del D.lgs.n.59/2010, i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.it
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI il D.lgs.n.59/2010; il DPR n.160/2010, la l.r.n.11/2013; la DGR n.109/2019; il Decreto del Direttore della Sezione regionale turismo n. 83 del 24 dicembre 2014;
decreta
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, di cartellino prezzi dei rifugi alpini da esporre in ogni camera;
2. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale contenuto nell'Allegato B al presente provvedimento, di tabella dei prezzi dei rifugi alpini da esporre nel luogo di ricevimento
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l'obbligo per tutti i titolari di rifugi alpini, di utilizzo dei nuovi modelli regionali di cartellino prezzi e tabella prezzi, contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento;
4. di revocare, per i motivi citati in premessa, con decorrenza dal 1°gennaio 2026, l'efficacia del Decreto del Direttore della Sezione regionale turismo n. 83 del 24 dicembre 2014, poiché i relativi modelli regionali di cartellini prezzi e tabella prezzi non sono più applicabili a nessuna tipologia di struttura ricettiva;
5. di attribuire, per i motivi citati in premessa, già dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ai titolari di rifugi alpini classificati, la facoltà di sostituire i modelli regionali di cartellino prezzi e tabella prezzi, già approvati con il Decreto del Direttore della Sezione turismo n. 83 del 24 dicembre 2014, con i relativi nuovi modelli regionali di cartellino prezzi e di tabella prezzi contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di inserire il citato Allegato A ed il citato Allegato B sul portale: www.impresainungiorno.it;
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.
Stefano Sisto
(seguono allegati)
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