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Bur n. 66 del 27 maggio 2025


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 58 del 14 maggio 2025

Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2025.

Note per la trasparenza

Il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l'anno 2025.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce le misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all’interno di determinate aree delimitate;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l’articolo 6, comma 3, lettera g) che assegna ai Servizi Fitosanitari Regionali la competenza della definizione delle aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione europea;

VISTO il Decreto Ministeriale 6 giugno 2023 “Abrogazione del decreto 31 maggio 2000, concernente le misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite” (G.U. 11 agosto 2023, n. 187);

VISTA l’Ordinanza del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023, n. 4, recante “Misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di Grapevine flavescence dorée phytoplasma atte ad impedirne la diffusione nel territorio della Repubblica italiana” (G.U. del 12 agosto 2023, n. 188);

VISTO il Documento tecnico ufficiale del Servizio Fitosanitario Nazionale n. 29 del 23 dicembre 2022 “Linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della Flavescenza dorata sul territorio nazionale”;

VISTO il proprio Decreto Dirigenziale n. 35 dell’8 maggio 2024 recante “Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l’anno 2024”;

VISTA la Legge Regionale del 6 dicembre 2017, n. 41, art. 9 comma 4, che modifica ed integra la Legge Regionale del 18 aprile 1994, n.23, recante “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”;

PRESO ATTO che con proprio Decreto Dirigenziale n. 35 dell’8 maggio 2024 è stata definita un’Area Delimitata in eradicazione dalla Flavescenza dorata nella quale è ricompresa una Zona Infestata e una Zona Cuscinetto identificata negli Allegati A, B e C del medesimo provvedimento, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 5 dell’Ordinanza del Direttore del Servizio Fitosanitario Centrale del 22 giugno 2023 n. 4;

VALUTATE le informazioni e i dati acquisiti nel corso del 2024 nell’ambito delle attività di monitoraggio e studio del “Piano per il Contrasto alla Diffusione delle Patologie della Vite del triennio 2022-2024" di cui alla DGR 877 del 19 luglio 2022, Azioni 2 e 3 e del “Bando per l'attività di monitoraggio territoriale della malattia flavescenza dorata” di cui alla DGR 1463 del 18 novembre 2022, dai quali si evince che la diffusione della Flavescenza dorata nel territorio veneto permane generalizzata, seppur disomogenea tra i vari comprensori produttivi e in generale calo di incidenza;

PRESO ATTO che il rischio di diffusione della Flavescenza dorata nel territorio veneto è una minaccia concreta che grava sull’intera filiera vitivinicola e vivaistica regionale e che le misure di lotta obbligatoria devono essere eseguite tempestivamente e meticolosamente da tutti i portatori di interesse operanti nell’Area Delimitata;

VISTO il proprio Decreto n. 22 del 26 febbraio 2025 “Approvazione Linee Tecniche di Difesa Integrata -anno 2025” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 1997;

decreta

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di confermare l’Area Delimitata in eradicazione dalla Flavescenza dorata istituita nel territorio della Regione Veneto con Decreto Dirigenziale n.35 dell’8 maggio 2024, come identificata negli Allegati A, B e C del presente provvedimento.

3. In tutto il territorio ricadente nell’Area Delimitata ogni proprietario o conduttore di piante di vite a qualunque titolo, professionale e non, è obbligato ad eliminare tutte le piante che manifestano sintomi riconducibili alla Flavescenza dorata. Durante la stagione vegetativa, tale operazione deve essere eseguita tempestivamente con l’estirpazione o, in via transitoria, con la capitozzatura dei ceppi. In quest’ultimo caso, i polloni e i ricacci devono essere prontamente eliminati fino al momento dell’effettivo estirpo che dovrà comunque avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo. Inoltre, tutti gli appezzamenti vitati che manifestano un’incidenza di viti sintomatiche superiore al 20% delle piante vive presenti devono essere completamente e tempestivamente estirpati.

4. In tutto il territorio regionale, ogni proprietario di vigneti in stato di abbandono o di superfici ex-vitate in cui sono presenti selvatici di vite, è obbligato a sradicare tempestivamente tutte le piante del genere Vitis presenti al fine di eliminare i potenziali serbatoi della malattia. Ai fini del presente Decreto si considerano vigneti in stato di abbandono gli appezzamenti vitati nei quali non sono svolte operazioni agronomiche e interventi fitosanitari ordinari da almeno un’annata viticola. Anche i Gestori pubblici o privati, responsabili dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e bonifica nelle aree non agricole, sono obbligati a provvedere tempestivamente all’eliminazione delle piante del genere Vitis laddove presenti lungo i bordi stradali, le aree fluviali, le aree incolte, le massicciate ferroviarie e autostradali.

5. In tutto il territorio ricadente nell’Area Delimitata ogni proprietario o conduttore di piante di vite a qualunque titolo, professionale e non, è obbligato ad eseguire dei trattamenti per contenere le popolazioni della cicalina Scaphoideus titanus, vettore della Flavescenza dorata, sin dal primo anno di impianto del vigneto. I periodi di intervento entro i quali devono essere eseguiti i trattamenti obbligatori sono stabiliti dall’UO Fitosanitario in base all’evoluzione degli stadi giovanili dell’insetto rilevata in vari ambienti ed altimetrie del territorio regionale. Tali periodi sono comunicati attraverso i Bollettini settimanali di difesa integrata della vite pubblicati nel sito istituzionale dell’UO Fitosanitario regionale alla pagina https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/bollettini-fitosanitari-2025 .

Il numero di trattamenti obbligatori da eseguire è diversificato come segue:

a) Due trattamenti esclusivamente nei vigneti in gestione integrata, obbligatoria e volontaria, nei quali si esegue la strategia di lotta raccomandata dall’UO Fitosanitario specificata al p.to 6), lett. a);

b) Tre trattamenti in tutti gli altri casi, ovvero nei vigneti in gestione biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848 e nei vigneti in gestione integrata nei quali si impiegano delle sostanze attive ammesse per la gestione biologica, in alternativa a quelle specificate dalla strategia di lotta raccomandata dall’UO Fitosanitario al p.to 6), lett. a).

Il rispetto dei periodi di intervento e del numero di trattamenti da eseguire è vincolante ai fini degli obblighi di lotta contro lo Scaphoideus titanus.

6. Le sostanze attive da impiegare e la loro successione devono essere pianificate secondo una logica di strategia fitoiatrica, che tiene in debita considerazione le modalità di azione e la diversa efficacia delle sostanze stesse, nonché la contemporanea presenza di eventuali altre avversità animali da controllare.

Le strategie di lotta raccomandate dall’UO Fitosanitario sono le seguenti:

a) Nei vigneti in gestione integrata, obbligatoria e volontaria:

a1) per il 1° trattamento, una delle sostanze attive ammesse contro l’avversità Scaphoideus titanus riportate nella scheda Vite delle Linee Tecniche di Difesa Integrata regionali vigenti o il Sulfoxaflor, ad esclusione di quelle impiegabili per la gestione biologica;

a2) per il 2° trattamento, esclusivamente una sostanza attiva tra Deltametrina, Esfenvalerate, Etofenprox, Lambda-cialotrina e Tau-fluvalinate.

b) Nei vigneti in gestione biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848:

 b1) per il 1° trattamento, una delle sostanze attive ammesse per la gestione biologica contro l’avversità Scaphoideus titanus riportate nella scheda Vite delle Linee Tecniche di Difesa Integrata regionali vigenti o il silicato di alluminio (caolino calcinato). Oltre alle sostanze attive suddette è ammesso l’impiego del caolino classificato come corroborante, come indicato nel DTU n. 29 del Comitato Fitosanitario Nazionale approvato il 13/12/2022;

 b2) per il 2° e 3°trattamento, esclusivamente le Piretrine naturali.

c) Nelle fasce di rispetto (dai corpi idrici, dalle piante e dagli artropodi non bersaglio):

d) silicato di alluminio (caolino calcinato) o caolino classificato come corroborante.

7. I prodotti fitosanitari autorizzati per i trattamenti obbligatori devono essere registrati per l’impiego contro lo Scaphoideus titanus o contro le cicaline della vite in genere. Le prescrizioni in etichetta devono essere sempre rispettate, in particolare le dosi di impiego e le misure di mitigazione per evitare sovra o sotto dosaggi e le contaminazioni o i danni alle persone e all’ambiente.

8. Nelle superfici vitate adiacenti alle Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni devono essere in ogni caso rispettate, oltre alle prescrizioni in etichetta, anche le disposizioni della DGR Veneto 1082/2019 recante “Approvazione dei nuovi Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari…” così come recepita dai Regolamenti comunali in materia.

9. La preparazione delle soluzioni fitoiatriche, la cura nella realizzazione dei trattamenti nonché la corretta funzionalità e regolazione delle attrezzature di distribuzione, sono fasi operative di fondamentale importanza per conseguire i migliori risultati possibili dall’applicazione dei trattamenti. È necessario pertanto osservare meticolosamente tutte le buone pratiche elencate nell’Allegato D.

10. È vietato eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari tossici o con restrizioni d’uso per le api e gli insetti pronubi durante la fioritura della vite e del cotico erboso sottostante il vigneto. Questa tipologia di prodotti formulati è ammessa solo successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4).

11. La tracciabilità dei trattamenti eseguiti deve essere garantita da tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari, professionali e non.

12. In tutto il territorio regionale, ogni proprietario o conduttore a qualunque titolo di impianti destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione del genere Vitis è obbligato ad eseguire tre interventi con le sostanze attive specificate al precedente p.to 6), lett. a1) nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai, nei periodi individuati dall’UO Fitosanitario e comunicati specificatamente alle imprese vivaistiche.

13. Le OOPP, le OOSS e tutti i portatori di interesse, in particolare i rivenditori di fitofarmaci, sono tenuti a collaborare attivamente con l’UO Fitosanitario al fine di divulgare le misure di lotta previste dal presente Decreto e contribuirne all’attuazione consapevole e generalizzata.

14. L’UO Fitosanitario si riserva la facoltà di adottare ulteriori misure laddove esistano delle situazioni particolarmente a rischio di diffusione della Flavescenza dorata.

15. L'inosservanza delle prescrizioni disposte col presente Decreto è perseguita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19;

b) con la sospensione dell’erogazione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo e dello sviluppo rurale fino all’adempimento delle prescrizioni;

c) con la limitazione della potenzialità produttiva delle superfici vitate interessate fino all’adempimento delle prescrizioni.

16. A fronte di omissione, anche parziale, delle disposizioni emanate con Ordinanza del Direttore dell’UO Fitosanitario relative all’estirpazione totale o parziale di appezzamenti vitati, il medesimo Ufficio può procedere all’attuazione delle stesse in via sostitutiva con le modalità previste all’articolo 32, comma 3, del DLgs n. 19 del 2021.

17. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale.

18. Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di decadenza di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza oppure, alternativamente, al Capo dello Stato entro il termine di decadenza di 120 giorni dall’avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i limiti prescrizionali per l’impugnazione del provvedimento.

19. Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e on-line nel sito ufficiale dell’U.O. Fitosanitario.

Paolo Frasson

(seguono allegati)

58_Allegato_A_DDR_58_14-05-2025_556910.pdf
58_Allegato_B_DDR_58_14-05-2025_556910.pdf
58_Allegato_C_DDR_58_14-05-2025_556910.pdf
58_Allegato_D_DDR_58_14-05-2025_556910.pdf

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