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Bur n. 62 del 20 maggio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 157 del 06 maggio 2025

ELITE AMBIENTE S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con ubicazione in via Pigafetta, 38 Grisignano di Zocco (VI). AIA di cui al PAUR n. 4/2020 e ss.mm.ii. Deroga alla prescrizione n. 20.8 per l'invio di miscele ad altri impianti autorizzati ad operazioni di pretrattamento.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia a ELITE AMBIENTE S.r.l. deroga alla prescrizione di cui al punto 20.8 dell'AIA di cui al PAUR n. 4/2020 e ss.mm.ii. per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione ad altri impianti autorizzati ad operazioni di pretrattamento. Le miscele oggetto di deroga sono codificate 190203 e 190204*.

Il Direttore

RICHIAMATA l’AIA rilasciata con PAUR n. 4/2020, come modificata con i decreti n. 54/2023, n. 270/2023 e n. 277/2024;

CONSIDERATO che la prescrizione 20.8 stabilisce che: le miscele di rifiuti ottenuti devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006: possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati”;

VISTA l’istanza presentata dalla Ditta il 24.01.2025 (prot. reg. n. 44534 del 28.01.2025) finalizzata ad ottenere una deroga alla prescrizione 20.8 per il conferimento di rifiuti codificati EER 190203 e 190204*, all’installazione di Rigenio Srl sita in S.S. 756 Km. 2.300, Sannazzaro de’ Burgondi (PV), autorizzata con AIA n. 3 del 23.04.2020 e ss.mm.ii., dove saranno sottoposti ad operazioni R13/R12 e D15/D13 per essere successivamente avviati a termodistruzione (R1/D10) presso impianti italiani ed esteri;

RICHIAMATA inoltre la prescrizione 20.15 dell’AIA che stabilisce che “l’impianto per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti gli EER che compongono la miscela stessa”.

VISTA la nota prot. reg. n. 116507 del 06.03.2025 con la quale la U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare ha riscontrato la comunicazione di Elite Ambiente S.r.l. del 24.01.2025, provveduto all’avvio del procedimento amministrativo e richiesto documentazione integrativa;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 182196 del 09/04/2025, con cui Elite Ambiente S.r.l., ha trasmesso le integrazioni documentali richieste;

VISTO che i codici EER che compongono le miscele oggetto di deroga rientrano nei gruppi 1 e 2 con destino incenerimento/termovalorizzazione e pertanto il destino finale individuato per il conferimento delle miscele dopo il passaggio intermedio presso l’installazione di Rigenio S.r.l. è esclusivamente l’invio ad impianti di combustione R1/D10;

CONSIDERATO che le operazioni svolte presso Rigenio S.r.l. consistono nell’ulteriore miscelazione;

CONSIDERATE le motivazioni dell’istanza di deroga presentata da Elite Ambiente S.r.l., consistenti nell’attuale impossibilità di raggiungere una soglia quantitativa minima per il conferimento delle miscele direttamente a impianto finale attraverso notifica estera diretta a cui si somma la difficoltà del conferimento delle stesse miscele presso impianti nazionali e che tali condizioni comportano conseguenti notevoli ritardi per i regolari ritiri dei rifiuti e la necessità di garantire il regolare flusso di entrata/uscita dei rifiuti presso l’impianto;

VISTO che con la su citata nota di avvio del procedimento la U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare ha altresì invitato i soggetti interessati ad esporre eventuali osservazioni sull’istanza presentata da Elite Ambiente S.r.l;

PRESO ATTO che, nei termini indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati, in conformità alle previsioni dell’art. 10 della L. 241/1990 e ss..mm.ii.;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01230481590541 per il rilascio del provvedimento;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. È autorizzata la deroga alla prescrizione n. 20.8 dell’AIA di cui al PAUR n. 4/2020 e ss.mm.ii. per il conferimento di miscele di rifiuti codificate 190203 e 190204* di cui ai gruppi di miscelazione I “Miscela n. 1 R1 – D10 Incenerimento – termovalorizzazione - Rifiuti pericolosi” e 2 ““Miscela n. 2 R1 – D10 Incenerimento – termovalorizzazione - Rifiuti non pericolosi” presso l’installazione di Rigenio Srl sita in S.S. 756 Km. 2.300, Sannazzaro de’ Burgondi (PV);

3. La deroga di cui al punto precedente ha validità vincolata alla disponibilità dell’impianto intermedio al ricevimento di rifiuti ed è rilasciata nel rispetto della seguente prescrizioni:

3.1. tutti i codici EER e le HP dei rifiuti che compongono la miscela prodotta da Elite Ambiente S.r.l. devono essere singolarmente conferibili all’impianto intermedio, nonché all’impianto di destino finale;

3.2. la Ditta è tenuta a comunicare, congiuntamente alle relazioni periodiche del PMC, i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso l’impianto intermedio autorizzato e quelli relativi al loro avvio a destino finale: quantitativi, numeri identificativi formulari, date di invio all’impianto intermedio autorizzato e dichiarazione di avvenuto avvio delle miscele conferite ad impianti di recupero/smaltimento definitivo da parte del gestore dell’impianto intermedio che attesti anche che detto impianto di destino è autorizzato a ricevere tutti i codici EER che compongono la miscela.

4. Sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nell’AIA di cui al PAUR n. 4/2020 e ss.mm.ii.

5. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 116507 del 06.03.2025.

6. Il presente provvedimento è notificato a Elite Ambiente S.r.l., e comunicato ad ARPAV, Provincia di Vicenza, Comune di Grisignano di Zocco (VI).

7. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

8. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

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