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Bur n. 60 del 13 maggio 2025


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI n. 104 del 16 aprile 2025

Ditta Lavarini Pietre s.r.l. - Cava di calcare da taglio denominata "BERTUIO", sita in Comune di S. Anna d'Alfaedo (VR). - D.G.R. di autorizzazione D.G.R. n. 1987 del 23.12.2015. Autorizzazione alla modifica di prescrizione per l'autorizzazione all'asporto parziale del materiale di scarto ed associato in esubero rispetto alle necessità ricompositive di cava. L.R. 13/2018.

Note per la trasparenza

Si tratta della modifica di prescrizione per l’autorizzazione all’asporto parziale del materiale di scarto ed associato in esubero rispetto alle necessità ricompositive della cava di calcare da taglio denominata “BERTUIO”, sita in Comune di S. Anna d’Alfaedo (VR).

Il Direttore

 (omissis)

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di autorizzare, alla ditta Lavarini Pietre s.r.l., con sede in S. Anna d’Alfaedo (VR) in via Bella Vista n. 3/A, l’asporto di un ulteriore quantitativo teorico massimo di 25.000 mc, calcolato in posto, di materiale calcareo di scarto ed associato costituente parte della volumetria in esubero rispetto alla necessità del piano di sistemazione ambientale della cava di calcare da taglio denominata “BERTUIO” e sita in comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR), autorizzata con D.G.R. n. 1987 del 23.12.2015, come modificata con provvedimento n. 110 del 16.03.2017;
     
  3. di fare obbligo alla ditta di comunicare tempestivamente al Comune di S. Anna d’Alfaedo, che potrà esercitare in tutto o in parte il diritto di prelazione sul materiale di scarto ed associato allontanato dall’area di cava, alla Provincia di Verona e alla Direzione Regionale competente in materia l’avvenuta alienazione dall’area della cava denominata “BERTUIO” del volume di materiale di cui al precedente punto n. 2), corredando la comunicazione con una verifica strumentale attestante la corretta quantificazione del materiale di scarto ed associato allontanato;
     
  4. di subordinare l’effettivo allontanamento della volumetria di materiale di scarto ed associato in esubero rispetto alle necessità ricompositive di cui al precedente punto n. 2) alla verifica della costante permanenza all’interno dell’area della cava di un quantitativo di materiale di scarto ed associato sufficiente alla realizzazione della ricomposizione ambientale, così come prevista nel progetto autorizzato con provvedimento n. 1987 del 23.12.2015 e successive modifiche ed integrazioni, dell’area della cava di volta in volta oggetto di coltivazione e non ancora sistemata;
     
  5. di fare obbligo alla ditta, una volta portata a termine l’alienazione della ulteriore volumetria di 25.000 mc. di materiale di scarto e scopertura dalla cava denominata “BERTUIO”, ulteriore rispetto alla volumetria di 20.000 mc di materiale autorizzati all’asporto con provvedimenti n. 115 del 16.03.2017 e n. 403 del 23.06.2021, di rispettare la prescrizione di cui al punto n. 6) lettera g) della D.G.R. n. 1987 del 23.12.2015;
     
  6. di stabilire, qualora venisse accertato un asporto di materiale di scarto ed associato superiore alla volumetria di 25.000 mc. autorizzata, ulteriore rispetto alla volumetria di 20.000 mc di materiale autorizzati all’asporto con provvedimenti n. 115 del 16.03.2017 e n. 403 del 23.06.2021, l’immediata sospensione dei lavori di coltivazione di cava fino all’avvenuta reintegrazione del quantitativo di materiale di scarto ed associato allontanato in eccesso rispetto a quanto autorizzato. Il materiale di reintegrazione dovrà essere della medesima natura litoide di quello presente naturalmente in cava;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. n 1987 del 23.12.2015 e sue modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con quelle stabilite dal presente decreto ed in particolare l’obbligo di mantenere all’interno dell’area di cava il terreno vegetale per la ricomposizione ambientale;
     
  2. di stabilire che il presente decreto, costituisce ulteriore modifica temporanea alla prescrizione di cui al punto n. 6) lettera g) della D.G.R. n 1987 del 23.12.2015, rispetto a quanto già stabilito con provvedimenti n. 115 del 16.03.2017 e n. 403 del 23.06.2021;
     
  3. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di S. Anna d’Alfaedo (VR), alla Provincia di Verona, alla U.O. Servizi Forestali ed alla Soprintendenza, nonché di pubblicarlo per estratto sul B.U.R. del Veneto;
     
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Vincenzo Artico

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