Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 52 del 22 aprile 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 128 del 03 aprile 2025

NEKTA Ambiente S.r.l. Installazione di gestione rifiuti ubicata in Via Maiorana, 5 Noventa di Piave (VE). Autorizzazione integrata Ambientale n. 198 del 02.08.2022 e ss.mm.ii. Deroga alla prescrizione n.16.13 per l'invio di miscele ad impianto intermedio e e alla prescrizione 16.17 per la miscelazione di rifiuti che hanno già subito precedenti operazioni di miscelazione presso altri impianti.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla NEKTA Ambiente S.r.l. l'autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al punto n. 16.13 dell'AIA rilasciata con Decreto n. 198 del 02.08.2022 per il conferimento di rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione ad altri impianti autorizzati ad operazioni di pretrattamento e alla prescrizione 16.17 per la miscelazione di rifiuti che hanno subito precedenti operazioni di miscelazione in impianti terzi.

Il Direttore

RICHIAMATA l’AIA rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 198 del 02.08.2022 e, nello specifico le seguenti prescrizioni:

“16.13 le miscele di rifiuti ottenuti devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati”;

“16.17 non è ammissibile l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati; sono fatte salve, fino a naturale scadenza, deroghe già rilasciate per analoga previgente prescrizione”.

VISTA l’istanza del 10.02.2025 (prot. reg. n. 69995 del 10.02.2025), finalizzata ad ottenere una deroga alla prescrizione 16.13 per il conferimento di miscele di rifiuti codificate 190204* 191211* (di cui al gruppo di miscelazione “1_Incenerimento/Recupero energetico [R1/D10] della tabella 2 Allegato A al Decreto 198/2022) presso le installazioni:

  • Mecomer S.r.l. via del Tecchione n. 46, San Giuliano Milanese (MI). Il rifiuto sarà sottoposto ad eventuali operazioni D13/R12 miscelazione e/o raggruppamento e successivamente avviato ad impianto di destino finale per le operazioni di smaltimento o recupero D10 o R1;
  • Tao Ambiente S.r.l. via A. Sabin n. 28, Settimo Milanese (MI). Il rifiuto sarà sottoposto a eventuale operazione di deposito preliminare D15 e successivamente avviato ad impianto di destino finale per le operazioni di smaltimento D10

CONSIDERATE le motivazioni di ordine commerciale e logistico che impediscono l’accesso agli impianti finali di termodistruzione se non mediante passaggio ad impianto intermedio;

VISTA la nota prot. reg. n. 132442 del 14.03.2025 con cui è stato avviato il procedimento per la deroga richiesta;

RICHIAMATO che l’impianto di destino della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici EER e tutte le HP dei rifiuti che compongono la miscela, sia con riferimento al destino finale che all’impianto intermedio;

VISTA l’Autorizzazione Dirigenziale rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano (Raccolta Generale n.5507/2017 del 26/06/2017 - Prot. n.153388/2017 del 26/06/2017 - Fasc.9.9 / 2009 / 112) alla Mecomer S.r.l. con sede legale ed installazione IPPC in San Giuliano Milanese (MI) - Via del Tecchione n. 46;

VISTA l’Autorizzazione Dirigenziale rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano (Repertorio Generale: 3132/2024 del 17/04/2024 Protocollo: 67458/2024 - Fascicolo: 9.9/2009/90) alla Tao Ambiente S.r.l. con sede legale in Usmate Velate (MB), via Vittorio Veneto n. 6 ed installazione IPPC in Settimo Milanese (MI), via Sabin n. 28;

VISTE le dichiarazioni rilasciate da Mecomer S.r.l. e Tao Ambiente S.r.l. in ordine alla disponibilità a ricevere le miscele codificate con i codici EER 190204* 191211* presso i rispettivi impianti di trattamento;

VISTA l’istanza del 10.02.2025 (prot. reg. n. 69973 del 10.02.2025) finalizzata ad ottenere una deroga alla prescrizione 16.17, che vieta l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti;

CONSIDERATO che la deroga è richiesta alle seguenti condizioni:

  1.  la miscela in ingresso venga gestita esclusivamente nell’ambito della filiera del gruppo di miscelazione 1 Incenerimento/recupero energetico R1/D10 dell’AIA 198/2022;
  2. le miscele prodotte presso impianti terzi e ricevute da NEKTA Ambiente S.r.l. siano costituite da rifiuti originari afferenti al Gruppo di miscelazione 1 e che possono essere ricevute singolarmente dall’impianto di combustione finale;

VISTA la nota prot. reg. n. 79294 del 14.02.2025 con cui gli uffici regionali hanno richiesto alla Ditta di esplicitare le motivazioni alla base della richiesta;

VISTA la nota del 06.03.2025 (prot. reg. n 11690 del 06.03.2025) con cui la Ditta ha evidenziato gli elementi distintivi dell’installazione a supporto della richiesta di deroga, consistenti nel possesso di accordi commerciali, anche in via esclusiva, con impianti nazionali ed esteri e nella disponibilità di volumi, aree e apprestamenti tecnologici rilevanti per la preparazione di miscele combustibili;

VISTA la nota prot. reg. n. 132386 del 14.03.2025 con cui è stato avviato il procedimento per la deroga richiesta;

PRESO ATTO che nell’ambito dei procedimenti sopra esplicitati non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti nei termini indicati;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 168666 del 02.04.2025, la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01231089144813 per il rilascio del provvedimento;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. È autorizzata la deroga alla prescrizione n. 16.13 dell’AIA n. 198/2022 e ss.mm.ii, per il conferimento di miscele di rifiuti codificate 190204* 191211* di cui al gruppo di miscelazione “1_Incenerimento/recupero energetico [R1/D10] della tabella 2 Allegato A al Decreto 198/2022) presso le installazioni:

  • Mecomer S.r.l. via del Tecchione n. 46, San Giuliano Milanese (MI), dove possono essere sottoposte a stoccaggio D15/R13 ed eventuale miscelazione/raggruppamento D13/R12 e successivamente avviate ad impianto di destino finale per operazioni D10 o R1;
  • Tao Ambiente S.r.l. via A. Sabin n. 28, Settimo Milanese (MI) dove possono essere sottoposte a stoccaggio D15 ed eventuale ricondizionamento preliminare D14 e successivamente avviate ad impianto di destino finale per operazioni D10.

3. La deroga di cui al punto precedente ha validità vincolata alla disponibilità degli impianti terzi intermedi al ricevimento di rifiuti ed è rilasciata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

3.1. tutti i CER e le HP dei rifiuti che compongono la miscela prodotta da NEKTA Ambiente S.r.l. devono essere singolarmente conferibili all’impianto di destino finale;

3.2. la Ditta è tenuta a comunicare, congiuntamente alle relazioni periodiche del PMC, i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso gli impianti intermedi autorizzati e quelli relativi al loro avvio a destino finale: quantitativi, numeri identificativi formulari, date di invio agli impianti intermedi autorizzati e dichiarazione di avvenuto avvio delle miscele conferite ad impianti di recupero/smaltimento definitivo da parte del gestore dell’impianto intermedio che attesti anche che detto impianto di destino è autorizzato a ricevere tutti i EER che compongono la miscela.

4. È autorizzata la deroga alla prescrizione n. 16.17 dell’AIA, per consentire la miscelazione (R12/D13) su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

4.1. la miscela in ingresso deve essere gestita esclusivamente nell’ambito della filiera del Gruppo di miscelazione 1 Incenerimento/recupero energetico R1/D10 dell’AIA 198/2022;

4.2. le miscele prodotte presso impianti terzi e ricevute da NEKTA AMBIENTE s.r.l. devono essere costituite da rifiuti originari afferenti al Gruppo di miscelazione 1, che possono essere ricevuti singolarmente dall’impianto di combustione finale.

5. Sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nell’AIA n. 198/2022 e ss.mm.ii.

6. Il presente provvedimento conclude i procedimenti avviati con nota prot. 132442 e n. 132386 del 14.03.2025.

7. Il presente provvedimento è notificato alla NEKTA Ambiente S.r.l., e comunicato ad ARPAV, Città metropolitana di Venezia, Città metropolitana di Milano e Comune di Noventa di Piave.

8. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

Torna indietro