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Bur n. 48 del 15 aprile 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 115 del 25 marzo 2025

Ronda Engineering S.B. S.r.l. Impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con tecnologia "plasma al microonde", sito in via Vegri 69, Zanè (VI). Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 30 della L.R. n. 3 del 2000, decreto n. 25 del 30/01/2024 e decreto n. 211 del 03/07/2024. Seconda Variante.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la seconda modifica impiantistica del progetto dell'impianto di sperimentazione e ricerca, autorizzato ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 30 della L. R. n. 3 del 2000 con decreto n. 25 del 30.01.2024 e già modificato con decreto n. 211 del 03/07/2024, per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con la tecnologia "plasma al microonde", nel sito di via Vegri, 69 a Zanè (VI).

Il Direttore

RICHIAMATI il decreto n. 25 del 30/01/2024, di Autorizzazione dell’impianto di sperimentazione e ricerca, ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 30 della L.R. n. 3/2000, ubicato in via Vegri, 69 a Zanè (VI) e il successivo decreto di modifica n. 211 del 03/07/2024.

PRESO ATTO che con nota del 09/01/2025, acquisita al prot. reg n. 12014 del 10/01/2025, Ronda Engineering S.B. S.r.l. ha presentato istanza di variante all’impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con la tecnologia del “plasma al microonde”;

PRESO ATTO del fatto che le modifiche riguardano le modalità di riscaldamento del syngas di ricircolo e l’eliminazione dello stadio di essiccazione e del motore endotermico;

PRESO ATTO che la nuova proposta impiantistica comporta la riduzione dei rifiuti prodotti, ad invarianza dei rifiuti trattati;

RITENUTO di mantenere la codifica R1 per la combustione in gruppo termico del syngas proveniente dalla pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, in ragione del fatto che nella configurazione impiantistica su scala industriale è previsto un sistema integrato per la produzione di energia elettrica composto da una caldaia per la produzione del vapore, turbina a vapore, riduttore di giri e alternatore;

CONSIDERATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 26207 del 17/01/2025 con cui si è indetta la Conferenza di Servizi contestualmente convocata per il giorno 28/01/2025;

VISTI gli esiti della riunione della Conferenza di Servizi del 28/01/2025 di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 76387 del 13/02/2025 e che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente in ordine alla modifica dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione;

VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta sulla base delle richieste della Conferenza di Servizi, acquisita al prot. reg. n. 126942 del 12/03/2025;

VISTO il parere favorevole di ARPAV n. 25856/2025 (prot. reg. n. 147133 del 21/03/2025) sul Protocollo sperimentale rev.01 del 11/03/2025;

RITENUTO che sulla base della documentazione presentata e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 12.12.2023 vi siano i presupposti per rilasciare alla Ronda Engineering S.B. S.r.l. la modifica dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto sperimentale;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Le prescrizioni contenute nel decreto n. 25 del 30/01/2024 di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 30 della L. R. n. 3 del 2000, già sostituite con decreto n. 211 del 03/07/2024, sono integralmente sostituite da quelle riportate ai punti successivi del presente decreto.

3. La RONDA ENGINEERING S.B. S.r.l., con sede legale in via Vegri, 83– Zanè (VI), C.F./P.IVA 02510300243 è autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per la pirogassificazione di rifiuti non pericolosi, con purificazione del syngas con tecnologia “plasma al microonde”, nel sito di via Vegri, 69 a Zanè (VI), censito catastalmente dal Foglio 20 dai m. n. 405 sub 12 graffato al m.n. 137 sub 6 C.F. e dal m. n. 136 C.T.

4. La durata della sperimentazione è pari a 2 (due) anni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivate proroghe.

5. Per la messa in esercizio dell’impianto la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Zanè e ARPAV la seguente documentazione:

a) dichiarazione di fine lavori;

b) comunicazione della data di avvio dell’attività sperimentale;

c) documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Vicenza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

d) comunicazione del nominativo del Tecnico Responsabile dell’impianto (con presa d’atto formale);

e) documentazione attestante l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al DPR 151/2011.


Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate

6. La Ditta può trattare presso l’installazione le tipologie di rifiuto riportate di seguito in tabella; sono altresì ammessi allo stoccaggio i rifiuti prodotti dalla Ditta nell’attività di gestione rifiuti.

Tabella 1

CER

Descrizione

020104

Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

030307

Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

030310

Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

030311

Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli in cui alla voce 030310

040108

Rifiuto di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

040109

Rifiuti proveniente dalle operazione di confezionamento e finitura

040222

Rifiuti da fibre tessili lavorate

150102

Imballaggi in plastica

150105

Imballaggi in materiali compositi (1)

160103

Pneumatici fuori uso

160306

Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05

170203

Plastica

190801

Residui di vagliatura dal processo di trattamento acque reflue

190805

Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

190812

Fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811*

190814

Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 1908013*

191004

Fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03

191204

Plastica e Gomma (2)

191207

Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*

191210

Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

191212

Altri rifiuti(compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*

200108

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

 

(1) vetroresina
(2) derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti


7. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di gestione rifiuti:

7.1. stoccaggio [R13] di rifiuti, funzionale alle successive operazioni di trattamento;

7.2. stoccaggio [D15-R13] di rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti;

7.3. recupero energetico [R1] con combustione in gruppo termico del syngas proveniente dalla pirogassificazione di rifiuti non pericolosi.

8. Ove dallo sconfezionamento dei rifiuti, nell’ambito funzionale all’operazione R1, derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la Ditta è tenuta a gestire tali scarti come rifiuti; qualora detti imballaggi risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali la Ditta è autorizzata alla cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione.

Quantitativi autorizzati

9. Presso l’installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e la relativa capacità di trattamento:

9.1. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [R13] di cui al punto 7.1: 5 Mg;

9.2. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [D15-R13] di cui al punto 7.2: 2,8 Mg;

Tabella 2

Tipologia

Stoccaggio [Mg]

Rifiuti in ingresso

5

Rifiuti prodotti

Ceneri pesanti, scorie da pirogassificazione

1,5

Corpuscolato in uscita dai filtri ceramici (ceneri leggere)

0,3

Acque di condensazione per spurgo occasionale delle condotte

1

TOTALE

7,8

 


9.3. potenzialità massima di trattamento [R1] di rifiuti non pericolosi di cui al punto 7.3: 1,2 Mg/giorno;

Conferimento di rifiuti

10. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

10.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto accompagnata da certificazione analitica così come definita al punto 10.5; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto; l’omologa deve essere riferita ad ogni singola partita di rifiuto sottoposta alla campagna;

10.2. qualora i rifiuti in ingresso siano costituiti da miscele prodotte presso impianti terzi deve essere indicata nell’omologa la percentuale di composizione dei singoli CER e devono essere allegate le informazioni sulle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche di ciascun CER costituente la miscela;

10.3. qualora i rifiuti in ingresso abbiano assunto un CER del capitolo 19 a seguito di pretrattamento meccanico presso impianti terzi, diverso dalla miscelazione, nell’omologa deve essere dichiarato il trattamento effettuato (es. triturazione) e il CER di origine del rifiuto;

10.4. qualora il rifiuto 191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 sia costituito da sovvallo del trattamento del rifiuto urbano, è ammesso solo se accompagnato da analisi merceologica e dalle informazioni relative alla provenienza, incluse le modalità gestionali del bacino/Comune di provenienza (sistema di raccolta), allegate all’omologa;

10.5. i rifiuti in ingresso di cui al punto 6 dovranno tutti essere accompagnati da analisi di caratterizzazione con ricerca dei parametri riportati nel Protocollo sperimentale rev.01 del 11/03/2025 al punto 2.2 (tabelle 5 e 6);

10.6. all’atto del conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa; i rifiuti dovranno avere un tenore di umidità massimo del 20%.

Trattamento di recupero R1

11. Nell’attività di sperimentazione la ditta dovrà rispettare, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente provvedimento, i contenuti del documento Protocollo sperimentale rev.01 del 11/03/2025 e quanto descritto nella Relazione tecnico-descrittiva rev.01 del 11/03/2025.

12. Il trattamento prevede: trattamento di pirolisi e gassificazione con produzione di una frazione solida carboniosa sotto forma di ceneri da gestire come rifiuto e trattamento di purificazione del syngas attraverso estrazione di micro-polveri e cracking selettivo al plasma, combustione del syngas nel gruppo termico.

13. Il trattamento deve avvenire per singole campagne e l'impianto deve essere dedicato in via esclusiva ad un’unica campagna per l’intero arco temporale di durata della stessa; ogni campagna è condotta su una sola tipologia di rifiuto identificata da: unico CER, unico produttore, unico sito di produzione e costanza delle caratteristiche chimico-fisiche, accompagnata da specifica omologa secondo quanto riportato al punto 10 del presente provvedimento; ogni campagna è suddivisa in una prima parte finalizzata al settaggio delle condizioni ottimali di rendimento e in una seconda parte finalizzata alla realizzazione di tre serie di campionamenti su tutte le matrici individuate nel Protocollo sperimentale rev.  rev.01 del 11/03/2025, come precisato ai punti 14.3 e 14.4.

14. L’attività sperimentale prevede nel dettaglio lo sviluppo delle seguenti fasi:

Attività preliminari

14.1. alimentazione dell’impianto con tre diverse tipologie di biomasse combustibili non rifiuto consentite ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 con prelievo alla posizione n. 23 del Protocollo di tre campioni di syngas per ciascuna tipologia di biomassa dopo depurazione ai fini dell’analisi sui parametri di cui alla Tabella 3 del presente provvedimento;

14.2. alimentazione del gruppo termico con gas naturale con prelievo alla posizione n. 34 del Protocollo di tre campioni delle emissioni ai fini dell’analisi sui parametri di cui alla Tabella 4 (punto 15.3.1);

Esecuzione delle singole campagne

14.3. prima fase: alimentazione dell’impianto per 6-8 ore/giorno per una settimana su massimo cinque giorni lavorativi da lunedì a venerdì; durante la marcia le varie sezioni dell’impianto sono monitorate con analizzatori in continuo per settare le apparecchiature alle condizioni ottimali di rendimento (il FTIR deve consentire in tempo reale il monitoraggio dei seguenti parametri: CH4, H2, CO, CO2, O2, N2, PCI);

14.4. seconda fase: alimentazione dell’impianto per 8-12 ore/giorno (eventualmente anche fino a 24 ore/giorno) per una settimana su cinque giorni lavorativi da lunedì a venerdì effettuando in tre giorni diversi tre serie di campionamenti su tutte le matrici individuate nel Protocollo associate alle condizioni di marcia registrate dal sistema di telecontrollo al fine di elaborare anche il bilancio di massa e il bilancio energetico del sistema; i campionamenti alle posizioni n. 23 (syngas purificato) e n. 34 (emissioni gruppo termico) del Protocollo sperimentale rev.01 del 11/03/2025 sono funzionali alle verifiche di cui ai punti 15.2 e 15.3;

15. Ogni singola campagna è finalizzata a verificare l’esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’art. 237-quater, comma 2, lettera a); la verifica deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

15.1. la verifica deve accertare entrambi i requisiti di cui all’art. 237-quater, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, ossia:

a) i gas prodotti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima della loro combustione;

b) i gas prodotti sono purificati in misura tale da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;

15.2. la verifica del requisito di cui alla lettera a) del punto 15.1 dovrà essere svolta confrontando il syngas prodotto dalla pirogassificazione di rifiuti con un syngas prodotto dalla pirogassificazione di combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006; le analisi sul syngas per la verifica del requisito sono eseguite a valle di tutti i sistemi di filtrazione:

15.2.1. i parametri da analizzare sono stabiliti nella seguente tabella:

Tabella 3

Parametri da analizzare sul syngas

Ossigeno

Metano

Anidride Carbonica

Azoto

Idrogeno

Ossido di carbonio

Ammoniaca (*)

Solfuro di Idrogeno (*)

Polveri totali (*)

Acido Cloridrico (*)

Temperatura

Vapore Acqueo

Potere Calorifico Superiore

Potere Calorifico Inferiore

Cadmio (*)

Tallio (*)

Mercurio (*)

Antimonio (*)

Piombo (*)

Cromo (*)

Cobalto (*)

Rame (*)

Manganese (*)

Nichel (*)

Vanadio (*)

Idrocarburi alogenati (*)

Acido Fluoridrico (*)

TAR (*)

Benzene (*)

PFAS (solo se rilevati nei rifiuti in ingresso)

 

15.2.2. i valori relativi al syngas prodotto da rifiuti dovranno essere confrontati con i valori relativi al syngas prodotto da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006; per l’esito positivo del confronto devono essere verificate entrambe le seguenti condizioni:

15.2.2.1. per i parametri contrassegnati in tabella al punto 15.2.1 con il simbolo (*) i valori riscontrati sul syngas da rifiuti devono risultare inferiori o uguali ai valori riscontrati sul syngas da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

15.2.2.2. per gli altri parametri in tabella al punto 15.2.1 i valori riscontrati sul syngas da rifiuti devono rientrare nel range definito dai valori minimi e massimi riscontrati nelle analisi sul syngas prodotto da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

15.2.3. il campionamento del syngas, sia quello prodotto da rifiuti sia quello prodotto da combustibili non rifiuto, deve essere effettuato per entrambi a valle di tutte le sezioni di purificazione (punto 23 della tabella 2 del Protocollo);

15.2.4. i range di accettabilità per l’esito positivo della verifica del requisito di cui al punto 15.1 lettera a) sul syngas ottenuto da rifiuti in relazione ai valori riscontrati sul syngas ottenuto da combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 sono così determinati:

- in tutte e tre le analisi sul syngas ottenuto da rifiuti ai sensi del punto 14.4, tutti i parametri inquinanti devono risultare inferiori o uguali al valore analitico massimo riscontrato sul syngas ottenuto da combustibili non rifiuto ai sensi del punto 14.1;

- in tutte e tre le analisi del syngas ottenuto da rifiuti ai sensi del punto 14.4, i parametri relativi ai gas utili H2, CH4, CO devono risultare compresi nel range definito dal valore massimo e dal valore minimo riscontrato sul syngas ottenuto da combustibili non rifiuto, determinato ai sensi del punto 14.1;

- in tutte e tre le analisi del syngas ottenuto da rifiuti ai sensi del punto 14.4, i parametri relativi ai gas inerti O2, CO2, N2 devono risultare compresi nel range definito dal valore massimo e dal valore minimo riscontrato sul syngas ottenuto da combustibili non rifiuto, determinato ai sensi del punto 14.1;

15.3. la verifica del requisito di cui alla lettera b) del punto 15.1 dovrà essere svolta analizzando le emissioni prodotte dal gruppo termico alimentato dal syngas ottenuto da rifiuti confrontandole con quelle prodotte, nel medesimo punto di campionamento, dalla combustione di gas naturale nello stesso gruppo termico;

15.3.1. i parametri da analizzare nel confronto della prova di combustione del syngas e della prova di combustione del gas naturale sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 4

Parametri prova di combustione

Ossidi di Azoto (NOx)

Ossidi di Zolfo (SOx)

Ossidi di Carbonio (CO)

Ammoniaca (NH3)

HCl

TOC (misurato con FID in continuo)

Polveri totali

PM 10 – PM 2,5

Mercurio

HF

Diossine e Furani (PCDD+PCDF)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Zinco

Tallio

Cadmio

Antimonio

Arsenico

Piombo

Cromo

Cr VI

Cobalto

Rame

Manganese

Nichel

Vanadio

PCB-DL

Mercaptani

H2S

PFAS (solo se rilevati nei rifiuti in ingresso)

 

15.3.2. ai fini della positiva conclusione della verifica del requisito di cui alla lettera b) del punto 15.1 per la combustione del syngas nel gruppo termico:

15.3.2.1. per i parametri NOX, SOx, Polveri, i valori rilevati in tutte e tre le analisi sulle emissioni dovranno essere inferiori o uguali a quelli individuati dal d.lgs. n. 152/2006, Parte V, Allegato 1, Parte III, punto 1.3 per nuovi impianti di combustione alimentati a gas naturale, ossia Polveri 5 mg/Nmc, NOx 100 mg/Nmc, SOx 35 mg/Nmc;

15.3.2.2. per gli altri parametri inquinanti, i valori rilevati in tutte e tre le analisi sulle emissioni derivanti dalla combustione del syngas ai sensi del punto 14.4, dovranno essere inferiori o uguali al valore massimo riscontrato nelle analisi condotte sulle emissioni derivanti dalla combustione del gas naturale ai sensi del punto 14.2 per il gruppo termico;

15.4. dovranno essere valutate analiticamente le seguenti componenti con riferimento al Protocollo sperimentale rev.01 del 11/03/2025:

Tabella 5

Componenti da analizzare

Riferimento al Protocollo Sperimentale

Capitolo

Tabella

Omologa rifiuto in ingresso

2.2 (pos.01)

5

Eluato su rifiuto in ingresso

6

Ceneri/char dal fondo del reattore di piro-gassificazione

2.3 (pos.06)

7

Eluato ceneri/char dal fondo del reattore di priogassificazione

8

Ceneri estratte dal reattore dopo raffreddamento a umido

2.4 (pos.08)

9

Eluato delle ceneri estratte dal reattore dopo raffreddamento a umido

10

Ceneri estratte dal filtro ceramico

2.5 (pos.12)

11

Eluato delle ceneri estratte dal filtro ceramico

12

Syngas in uscita dai seguenti sistemi: spray-dry, filtro ceramico, plasma, raffreddamento

2.6 (pos.19)

13

Syngas uscita dai seguenti sistemi: filtrazione su carbone attivo/ grafene, raffreddamento, compressione

2.7 (pos.23)

14

Gas di combustione del gruppo termico

2.8 (pos.34)

15

Acque di condensa/spurgo

2.9 (pos.36)

16

 

16. L’esito negativo della verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, riferito anche ad uno solo dei parametri da verificare secondo quanto previsto al precedente punto 15 e relativi sottopunti deve essere rendicontato nella reportistica di cui ai punti 18 e 19; la Ditta valuta l’opportunità di prevedere l’installazione di componenti integrative alle diverse sezioni di purificazione del syngas o delle emissioni per ricondursi al rispetto dei requisiti di esclusione di cui all’art. 237-quater del d.lgs. n. 152/2006; in tal caso le integrazioni impiantistiche dovranno essere comunicate agli Enti e la verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 dovrà essere ripetuta dopo l’installazione delle componenti integrative;

17. Sui rifiuti prodotti dal trattamento la Ditta è tenuta ad effettuare le analisi di caratterizzazione al fine del loro corretto smaltimento/recupero.

Comunicazioni agli Enti e reportistica

18. La Ditta, a partire dalla data di avvio dell’impianto, è tenuta a trasmettere con cadenza trimestrale una relazione tecnica a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Zanè, Azienda ULSS 7 Pedemontana ed ARPAV che illustri i risultati dell’attività sperimentale eseguita ai sensi del Protocollo sperimentale e di quanto indicato nel presente provvedimento; la relazione dovrà essere accompagnata dai rapporti di prova delle analisi effettuate.

19. Al termine della sperimentazione la Ditta è tenuta a predisporre una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell’impianto, alla prestazione ambientale del processo e ai rifiuti esitanti da comunicare a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Zanè, Azienda ULSS 7 Pedemontana ed ARPAV.

20. Nella reportistica di cui ai punti precedenti deve essere specificata la tipologia dei combustibili non rifiuto consentiti ai sensi dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 utilizzati nelle prove di pirogassificazione per il confronto tra syngas, e provenienza del gas naturale utilizzato per il confronto sulle condizioni emissive.

Emissioni in atmosfera

21. Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/200, nel rispetto delle successive prescrizioni:

Tabella 6

Finalità

Identificativo in planimetria

Torcia

05

Gruppo termico

07 (camino E4)

 

Gestione acque meteoriche

22. Nelle aree esterne al capannone in cui sarà posizionato l’impianto di sperimentazione potranno essere eseguite solo operazioni di movimentazione dei big-bags chiusi dal container esterno di stoccaggio all’impianto all’interno del capannone.

23. Le cisterne di raccolta delle acque di processo devono rimanere chiuse e contenute in una vasca di contenimento;

24. Si prende atto che le aree esterne sono già predisposte con idonee pendenze in grado di garantire la corretta funzionalità della rete di raccolta delle acque meteoriche verso i pozzetti dedicati collegati alla pubblica fognatura; deve essere eseguita idonea attività di manutenzione/pulizia della rete di raccolta al fine di garantirne il corretto funzionamento.

Prescrizioni generali per lo stoccaggio

25. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

25.1. l’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere chiaramente identificata mediante cartellonistica ben visibile, la cartellonistica deve indicare i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER);

25.2. le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono essere separate;

25.3. lo stoccaggio dei rifiuti solidi, in attesa di essere alimentati all’impianto pilota, deve avvenire in big-bags o in contenitori equivalenti posizionati all’interno del container posto sulla platea in cemento esternamente all’area di sperimentazione; i rifiuti solidi dovranno sempre essere protetti dagli agenti atmosferici;

25.4. lo stoccaggio dei rifiuti liquidi prodotti deve avvenire all’interno di una vasca di contenimento in appositi contenitori a tenuta; i rifiuti liquidi dovranno sempre essere protetti dagli agenti atmosferici;

25.5. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

25.6. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.

Ulteriori prescrizioni

26. La Ditta deve rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

26.1. deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'installazione attraverso tutti gli stadi di lavorazione e devono essere compilati gli appositi registri di cui all’art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

26.2. in ogni sezione impiantistica deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

26.3. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione;

26.4. l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

26.5. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di convogliamento delle acque;

26.6. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio;

26.7. dovrà essere garantita l’affidabilità dei sistemi di sicurezza e controllo installati in impianto;

26.8. alla conclusione delle attività di sperimentazione tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area.

27. Forma parte integrante del presente provvedimento i seguenti Allegati:

Allegato A: layout impiantistico;

28. Resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014; l’avvio dei conferimenti di rifiuti è subordinato alla accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Vicenza.

29. L’autorità competente si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente.

30. Il presente provvedimento deve essere notificato alla Ronda Engineering S.B. S.r.l. e comunicato a Provincia di Vicenza, Comune di Zanè e ARPAV.

31. Si dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

32. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con prot. reg. n. 26207 del 17/01/2025;

33. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/2006 e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

34. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

115_AllegatoA_DDR_115_25-03-2025_552734.pdf

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