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Bur n. 44 del 08 aprile 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 86 del 14 marzo 2025

Zerocento S.r.l. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 30 della L. R. n. 3/2000, di un impianto di sperimentazione e ricerca di titolarità della Zerocento S.r.l., con sede legale in Viale Gran Bretagna 3, Ponte San Nicolò (PD), per il recupero di rifiuti presso il sito di Acciaierie Venete S.p.A. in via Riviera Francia n.9, Padova (PD).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza la realizzazione e l'esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 30 della L. R. n. 3/2000, di titolarità della Zerocento S.r.l., con sede legale in Viale Gran Bretagna 3, Ponte San Nicolò (PD), per il recupero di rifiuti presso il sito di Acciaierie Venete S.p.A. in via Riviera Francia n.9, Padova (PD).

Il Direttore

VISTA l’istanza della Zerocento S.r.l. del 12.07.2024, acquisita al prot. reg. n. 353764 e 354329 del 15.07.2024, per la realizzazione di un impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero di rifiuti presso il sito di Acciaierie Venete S.p.A. in via Riviera Francia n.9, Padova (PD);

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento e indizione della Conferenza di Servizi prot. reg. n. 376833 del 29.07.2024;

PRESO ATTO del parere favorevole trasmesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova con prot. 26590 del 27.08.2024 (prot. reg. n. 440385 del 02.09.2024) e le condizioni ivi contenute al fine dell’inizio dell’attività di conferimento rifiuti;

VISTI gli esiti della prima riunione della Conferenza di Servizi del 06.09.2024 di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 489043 del 24.09.2024 e la conseguente richiesta di documentazione integrativa;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta acquisita al prot. reg. n. 597975 del 25.11.2025;

VISTO il parere ULSS6 euganea con prot. 4706 del 13.01.2025 (prot. reg. n. 19641 del 14.01.2025) e le condizioni ivi contenute;

VISTI gli esiti della riunione Conferenza di Servizi del 21.01.2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 61382 del 05.02.2025 e, in particolare, che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente in ordine al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione, ai sensi dell’art. 211 del d.l.gs n. 152/2006, ferma restando la necessità della trasmissione di una versione aggiornata del Protocollo sperimentale;

VISTO il parere ARPAV n. 6082/2025 (acquisito al prot. reg. n. 39893 del 24/01/2025) sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del c. 3 dell’art. 184 – ter del d.lgs. n. 152/2006;

VISTO il Protocollo Operativo Sperimentale rev. 2 del 17/02/2025 acquisito al prot. reg. n. 92183 del 20.02.2025;

VISTO il parere ARPAV n. 21583/2025 (prot. reg. n. 122655 del 10/03/2025), che esprime parere favorevole sul Protocollo Operativo Sperimentale rev. 2 del 17/02/2025, subordinatamente ad alcune integrazioni alla tabella 3.2;

PRESO ATTO che lo scopo della sperimentazione di recupero rifiuti consiste nell’esecuzione di prove di trattamento di reagenti, costituiti da rifiuti con eventuali materie prime/sottoprodotti/EoW e caratterizzati da elevati tenori di Calcio, Silicio, Alluminio e Ferro, in un reattore termico alimentato con combustibile gassoso con l’aggiunta di gas tecnici, con l’obbiettivo di ottenere i seguenti due prodotti di reazione:

  • Ferrolega Ferro-Silicio (FeSixx);
  • Minerale Calcio-Alluminato (CaAl2O4);

CONSIDERATO che gli obiettivi dell’attività di ricerca e sperimentazione sono:

  • confermare l’efficacia del processo di trattamento;
  • esplorare la possibilità di aumentare il titolo di Silicio nella ferrolega, variando la composizione del mix di reagenti (ricetta), sia in termini qualitativi che quantitativi;
  • verificare la sostenibilità del processo, in termini di consumi di risorse (gas naturale e gas tecnici), inquinanti generati (emissioni in atmosfera) e costi di esercizio dell’impianto (manodopera, manutenzione, ecc.);

PRESO ATTO dell’allegato “documentazione comprovante la proprietà e/o la disponibilità dell’area”, consistente nella “scrittura privata” sottoscritta tra le società Zerocento S.r.l. e Acciaierie Venete S.p.A. in data 08.06.2009, con l’Allegato 2 “Planimetria dell’area concessa in comodato” aggiornato al 06.05.2024 e indicante l’area destinata ad ospitare l’impianto di ricerca e di sperimentazione;

PRESO ATTO che l’attività di sperimentazione prevede che tutti i rifiuti e le attività di sperimentazione avvengano al coperto e su superficie pavimentata e pertanto non si generino acque di dilavamento dai rifiuti o dalle attrezzature utilizzate per la sperimentazione;

PRESO ATTO che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova con nota del Registro ufficiale U.0026590.27-08-2024 ha espresso, con nota acquisita al prot. reg. n .440385 del 02.09.2024, il parere favorevole di cui all’art. 3 del DPR 151/11 per le seguenti attività:

  • 74.2.B - Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW)
  • 1.1.C - Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h);

PRECISATO che l’avvio dell’impianto è subordinato all’adempimento di quanto richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova nel parere soprarichiamato;

PRESO ATTO che l’area individuata per l’impianto di sperimentazione è all’interno di un’area di proprietà della Acciaierie Venete S.p.A. in possesso di una Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Padova (attività di cui ai punti 2.2 e 2.3.a) dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/06);

VERIFICATO che è stato presentato il documento “Piano di ripristino”;

PRESO ATTO dell’iscrizione della Zerocento s.r.l. alla white list della Prefettura di Padova, come da ricevuta trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. reg. n. 126679 del 12/03/2025;

decreta

1. La Zerocento S.r.l., con sede legale in Viale Gran Bretagna 3, Ponte San Nicolò (PD), C.F./P.IVA 04110730282 è autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero di rifiuti presso il sito di Acciaierie Venete S.p.A. in via Riviera Francia n.9, Padova (PD).

2. L’autorizzazione ha durata massima di 2 (due) anni dal rilascio, salvo motivate proroghe.

3. Per la messa in esercizio dell’impianto la Ditta dovrà presentare a Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova e ARPAV la seguente documentazione:

  1. dichiarazione di fine lavori;
  2. comunicazione della data di avvio dell’attività sperimentale;
  3. documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Padova, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  4. comunicazione del nominativo del Tecnico Responsabile dell’impianto (con presa d’atto formale);
  5. documentazione attestante l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al DPR 151/2011 (nota del Registro ufficiale U.0026590.27-08-2024 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova).


Operazioni autorizzate e rifiuti ammessi

4. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di gestione rifiuti:

4.1. stoccaggio di rifiuti [R13] funzionale alle successive operazioni di trattamento, e stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti nell’attività di gestione rifiuti;

4.2. recupero [R4] di metalli e di composti metallici in reattore termico (forno) alimentato con combustibile gassoso (gas naturale) con l’aggiunta, in camera di combustione, di gas tecnici (ossigeno) e successiva riduzione volumetrica dei prodotti di reazione mediante macinatura in un mulino granulatore;

4.3. recupero [R5] di sostanze inorganiche in reattore termico (forno) alimentato con combustibile gassoso (gas naturale) con l’aggiunta, in camera di combustione, di gas tecnici (ossigeno) e successiva riduzione volumetrica dei prodotti di reazione mediante macinatura in un mulino granulatore;

5. La Ditta è autorizzata a trattare le tipologie di rifiuto riportate nelle seguenti tabelle; i rifiuti in ingresso devono soddisfare le indicazioni riportate nella Colonna “Caratteristiche” del criterio dettagliato a) del parere ARPAV n. 6082/2025, riportato in Allegato A al presente provvedimento.


Rifiuti con elevato tenore di Calcio

CER

Descrizione

R13

R4

R5

100202

Scorie non trattate

X

 

X

 


Rifiuti con elevato tenore di Silicio

CER

Descrizione

R13

R4

R5

100908

Forme e anime da fonderia utilizzate,
diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

X

 

X

150107

Imballaggi di vetro

X

 

X

160120

Vetro

X

 

X

170202

Vetro

X

 

X

191205

Vetro

X

 

X

 


Rifiuti con elevato tenore di Alluminio

CER

Descrizione

R13

R4

R5

120103

Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

X

X

 

120199

Rifiuti non specificati altrimenti

X

X

 

150104

Imballaggi metallici

X

X

 

160118

Metalli non ferrosi

X

X

 

170402

Alluminio

X

X

 

191203

Metalli non ferrosi

X

X

 
 


Rifiuti con elevato tenore di Ferro

CER

Descrizione

R13

R4

R5

120101

Limatura e trucioli di metalli ferrosi

X

X

 

120199

Rifiuti non specificati altrimenti

X

X

 

160117

Metalli ferrosi

X

X

 

170405

Ferro e acciaio

X

X

 

191202

Metalli ferrosi

X

X

 
 

6. Nelle fasi di sperimentazione i rifiuti possono essere sostituiti con reagenti costituiti da sottoprodotti/EoW/materie prime le cui caratteristiche devono essere rendicontate per ogni specifica ricetta di alimentazione al forno e devono in ogni caso risultare conformi ai seguenti requisiti:

6.1. reagenti ad elevato tenore di Silicio (silicio metallurgico, silicio da recupero moduli fotovoltaici, ecc.), composti da Diossido di silicio (SiO2) in percentuale >90% e Alluminio metallico in percentuale massima del 10%, con presenza di materiali estranei, quali carta, gomma, plastica, tessuto, legno, ecc., in percentuale massima del 2%;

6.2. reagenti ad elevato tenore di Alluminio, contenenti Alluminio metallico e sue leghe in percentuale >85%;

6.3. reagenti ad elevato tenore di Ferro, contenenti Ferro metallico e sue leghe in percentuale >85%.

7. Ove dallo sconfezionamento dei rifiuti, nell’ambito funzionale alle operazioni R4 o R5, derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la Ditta è tenuta a gestire tali scarti come rifiuti; qualora detti imballaggi risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali la Ditta è autorizzata alla cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione.


Quantitativi autorizzati

8. Presso l’impianto è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e la relativa capacità di trattamento:

8.1. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [R13]:

Tipologia

CER

Modalità stoccaggio

[Mg]

Rifiuti in ingresso

Calcio

100202

Sfuso

2

Silicio

100908

Big bags

oppure

Sfuso (se presente nell’area di stoccaggio un solo CER)

2

150107

160120

170202

191205

Alluminio

120103

3

120199

150104

160118

170402

191203

Ferro

120101

5

120199

160117

170405

191202

Rifiuti prodotti

ferrolega e minerale

190401 o 190299

Big bags / Sfuso

5

TOTALE

17

 

8.2. capacità massima giornaliera di trattamento [R4/R5] di rifiuti non pericolosi: 2 Mg/giorno.


Layout

9. La gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria in Allegato B al presente provvedimento; ogni modifica dell’Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione.


Conferimento di rifiuti

10. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

10.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto;

10.2. su rifiuti dovranno essere eseguite le analisi previste dalla Tabella 1.1.2 del Protocollo Operativo sperimentale rev. 2 del 17/02/2025;

10.3. all’atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa;

10.4. nel settore di accettazione rifiuti deve essere permessa un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.


Trattamento di recupero

11. Nell’attività di sperimentazione la ditta deve rispettare, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente provvedimento, i contenuti del documento “Protocollo Operativo Sperimentale rev.2 del 17/02/2025” e quanto previsto nella Relazione tecnico-descrittiva rev.1 Novembre 2024.

12. Il trattamento consiste nella reazione termica in forno alimentato con combustibile gassoso (gas naturale) e aggiunta in camera di combustione di gas tecnici (ossigeno), di reagenti costituiti da rifiuti ed eventuali materie prime / sottoprodotti / EoW, caratterizzati da elevati tenori di Calcio, Silicio, Alluminio e Ferro, per la produzione di ferrolega Ferro-Silicio e di minerale Calcio-Alluminato, successivamente macinati in mulino granulatore, che cessano la qualifica di rifiuto, nel rispetto integrale del parere ARPAV 6082/2025, per i seguenti impieghi:

12.1.  Ferrolega Ferro-Silicio (FeSixx): additivo per la produzione di acciaio secondo la norma UNI ISO 5445;

12.2. Minerale Calcio-Alluminato (CaAl2O4): additivo per la produzione di acciaio con composizione Al2O3 > 45-52%, CaO: 26-35%, MgO: 3-12%, SiO2: 7%, Fe2O3: 1,8%, TiO2: 0.5%; componente per la produzione di cemento alluminoso secondo la norma UNI EN 14647 prospetto 2;

13. Ogni test è condotto su una sola ricetta (mix di reagenti) e ha una durata di circa 2,2 ore;

14. L’attività sperimentale prevede nel dettaglio lo sviluppo delle seguenti fasi:

Ricevimento reagenti e stoccaggio

14.1. esecuzione delle attività di pesatura, controllo della conformità documentale e verifica visiva della corrispondenza rispetto a quanto riportato nella documentazione di tutti i reagenti conferiti;

14.2. stoccaggio nelle apposite aree dei reagenti identificate con apposita cartellonistica e posizionate su superficie pavimentata e coperta.

Caricamento impianto e reazione termica

14.3. caricamento dei reagenti attraverso un contenitore denominato “cucchiaio”, nelle quantità previste dalla ricetta definita per ciascun test; durante l’operazione di caricamento del cilindro nel forno attraverso il foro che coincide con il foro di uscita dei fumi, il bruciatore deve essere spento;

14.4. processo di reazione termica: preriscaldamento del forno reattore (prima del carico dei reagenti); riscaldamento in progressione del forno reattore e avvio della rotazione; reazione di ossidoriduzione con mantenimento di temperatura e rotazione; decantazione delle due fasi (metallica e minerale) con forno reattore fermo in posizione orizzontale; spillatura delle due fasi grazie alla differenza di peso specifico dei materiali generati;

Riduzione volumetrica prodotti di reazione

14.5. lavorazione finale dei prodotti di reazione ottenuti, mediante macinatura in un mulino granulatore (frantumatore a mascelle trifase), con captazione delle polveri prodotte dall’attività in modo da ottenere le pezzature previste per i due prodotti di reazione; i due prodotti della reazione sono raccolti in big bags, identificati tramite un codice e stoccati nelle aree a loro dedicate;

Caratterizzazione prodotti di reazione e analisi dati

14.6. per ogni test svolto, prelievo di un campione di ferrolega Ferro-Silicio e di un campione di minerale Calcio-Alluminato, per l’esecuzione delle analisi indicate in Tabella 1.5.2 del Protocollo Operativo Sperimentale rev. 2 del 17/02/2025 e per la verifica del conseguimento della cessazione di qualifica di rifiuto in conformità ai criteri definiti nel parere ARPAV 6082/2025 in Allegato A;

14.7. nel caso in cui le verifiche analitiche sui materiali prodotti diano esito negativo rispetto alla conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto (es. mancato rispetto delle norme tecniche applicabili o composizione diversa da quella ammessa), la ferrolega Ferro-Silicio e il minerale Calcio-Alluminato dovranno essere gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta; sui rifiuti prodotti dal trattamento la Ditta è tenuta ad effettuare le analisi di caratterizzazione al fine del loro corretto smaltimento/recupero.


Comunicazioni agli Enti e reportistica

15. La Ditta è tenuta a trasmettere una relazione intermedia (entro un anno dall’avvio della sperimentazione) e una relazione conclusiva (entro 90 giorni dalla conclusione della sperimentazione) a Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova, Azienda ULSS 6 Euganea ed ARPAV, che illustrino i risultati dell’attività sperimentale secondo i contenuti minimi di cui alla Tabella 3.2 del Protocollo Operativo Sperimentale rev.2 del 17/02/2025, integrati con le indicazioni di cui al parere ARPAV 21583/2025, relativamente alla rendicontazione non solo per classe di reagente ma anche per ogni ricetta dei quantitativi di rifiuti, materie prime, EoW e sottoprodotti utilizzati; alle relazioni devono essere allegati i rapporti di prova delle analisi effettuate.


Emissioni in atmosfera

16. Si autorizzano le emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006, dei seguenti punti indicati in Allegato B, nel rispetto delle successive prescrizioni:

Id.

Finalità

Portata massima

C1

Emissione fumi del forno reattore rotativo e relativi accessori

200 Nm3/h circa a tiraggio naturale

C2

Espulsione fumi gruppo aspiro-filtrante carrellato a servizio del mulino granulatore

1.400 Nm3/h

 

16.1. devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione per il punto di emissione C1:

Parametro

U.M.

VLE

Concentrazione Polveri

mg/Nm3

50

Concentrazione sostanze Tabella A1, Classe I
      - Berillio e suoi composti (come Be)
      - Benzo(a)pirene
      - Dibenzo(a,h)antracene
      - Benzo(a)antracene
      - Benzo(b)fluorantene
      - Benzo(j)fluorantene
      - Benzo(k)fluorantene
      - Dibenzo(a,e)pirene
      - Dibenzo(a,h)pirene
      - Dibenzo(a,i)pirene
      - Dibenzo(a,l)pirene
      - Indeno(1,2,3-cd)pirene
 

mg/Nm3

0,1

Concentrazione Metalli Tabella A1, Classe II:
      - Arsenico e suoi composti (come As)
      - Cromo VI e suoi composti (come Cr)
      - Cobalto e suoi composti (come Co)
 

mg/Nm3

1

Concentrazione sostanze Tabella A2, Classe I
      -  PCDD/F

mg/Nm3

0,01

Concentrazione sostanze Tabella A2, Classe II
      - PCB/PCT

mg/Nm3

0,5

Concentrazione Metalli Tabella B, Classe I:
      - Cadmio e suoi composti (come Cd)
      - Mercurio e suoi composti (come Hg)
      - Tallio e suoi composti (come Tl)
 

mg/Nm3

0,2

Concentrazione Metalli Tabella B, Classe II:
      - Selenio e suoi composti (come Se)
      - Tellurio e suoi composti (come Te)
      - Nichel e suoi composti (come Ni)

mg/Nm3

1

Concentrazione Metalli Tabella B, Classe III:
      - Antimonio e suoi composti (come Sb)
      - Cianuri (come CN)
      - Cromo III e suoi composti (come Cr)
      - Manganese e suoi composti (come Mn)
      - Palladio e suoi composti (come Pd)
      - Piombo e suoi composti (come Pb)
      - Platino e suoi composti (come Pt)
      - Quarzo in polvere sotto forma di silice cristallina (come SiO2)
      - Rame e suoi composti (come Cu)
      - Rodio e suoi composti (come Rh)
      - Stagno e suoi composti (come Sn)
      - Vanadio e suoi composti (come V)
 

mg/Nm3

5

Concentrazione Sostanze inorganiche Tabella C, Classe V
      - Ossidi di azoto (come biossido di azoto)
      - Ossidi di zolfo (come biossido di zolfo)
 

mg/Nm3

500

Concentrazione Monossido di carbonio (CO)

mg/Nm3

100

Concentrazione Carbonio Organico Totale (COT)

mg/Nm3

20

 

Ai sensi dell’Allegato I alla parte V del d. lgs. 152/2006, fermi restando i valori sopra indicati, ai fini del calcolo della concentrazione per i composti ricompresi in Tabella A1 e B:

  • in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
  • in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe II devono essere sommate le quantità di sostanze di classe I e alle quantità di sostanze della classe III devono essere sommate le quantità di sostanza delle classi I e II.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione per i composti ricompresi in Tabella B:

  • in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II;
  • in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III;

16.2. devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione per il punto di emissione C2:

Parametro

U.M.

VLE

Polveri

mg/Nm3

10

 

16.3. Le emissioni in atmosfera devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

16.3.1. i camini dovranno essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d’inquinante e posizione degli stessi);

16.3.2. le operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare emissioni diffuse;

16.3.3 le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto della loro progettazione/collaudo.

16.3.4. qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali; questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;


Prescrizioni generali per lo stoccaggio

17. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

17.1. le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile, la cartellonistica deve indicare i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER);

17.2. le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono essere separate;

17.3. lo stoccaggio dei rifiuti, in attesa di essere alimentati all’impianto pilota, deve avvenire in big-bags o sfusi in cumulo, solo nel caso in cui sia presente un unico CER all’interno dell’area di stoccaggio dedicata; i rifiuti dovranno sempre essere stoccati su superficie pavimentata e coperta e protetti dagli agenti atmosferici;

17.4. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

17.5. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.


Ulteriori prescrizioni

18. La Ditta deve rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

18.1. deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti in impianto attraverso tutti gli stadi di lavorazione e devono essere compilati gli appositi registri di cui all’art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

18.2. in ogni sezione impiantistica deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

18.3. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transizione, di conferimento, di lavorazione, dovranno essere sottoposte ad adeguata pulizia e libere da residui di lavorazione;

18.4. tutte le attività di gestione rifiuti e di sperimentazione devono avvenire in area pavimentata e coperta; deve essere esclusa la possibilità di dilavamento dei rifiuti e dei prodotti stoccati.

18.5. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate;

18.6. dovrà essere garantita l’affidabilità dei sistemi di sicurezza e controllo installati in impianto;

18.7. durante l’effettuazione delle lavorazioni deve sempre essere garantito l’accesso dei mezzi di emergenza;

18.8. deve essere garantito il monitoraggio acustico secondo le indicazioni di cui alla tabella 1.9.1 del Protocollo Operativo Sperimentale rev. 2 del 17/02/2025;

18.9. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto dovrà essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia di Padova ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato, non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell’eventuale sostituzione del Tecnico responsabile;

18.10. la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in impianto; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio:

18.11. alla conclusione delle attività di sperimentazione tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area.

19. Resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014; l’avvio dei conferimenti di rifiuti è subordinato alla accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Padova.

20. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 376833 del 29.07.2024

21. Il presente provvedimento è notificato alla Zerocento S.r.l. e comunicato a Provincia di Padova, Comune di Padova e ARPAV.

22. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.

23. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

24. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

86_AllegatoA_DDR_86_14-03-2025_552178.pdf
86_AllegatoB_DDR_86_14-03-2025_552178.pdf

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