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Bur n. 34 del 11 marzo 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 51 del 17 febbraio 2025

Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Ca' di Capri nei Comuni di Sona (VR) e Verona. Gestore: Ditta ROTAMFER S.r.l., con sede legale in Via Verona, 22 Bussolengo (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 1148 del 12.07.2016 e ss.mm.ii. Approvazione modifiche del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano, su istanza di parte, alcune modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica di cui trattasi, gestita dalla Ditta Rotamfer S.r.l., relativamente ai controlli sui rifiuti in conto terzi conferiti in discarica.

Il Direttore

VISTA la DGRV n. 1148 del 12 luglio 2016 con la quale, su istanza della Ditta Rotamfer S.r.l., è stato riapprovato il parere n. 441 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. in data 23.10.2013, relativo al giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, ed è stata altresì rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente alla variante sostanziale al progetto relativo al 3° lotto approvato con DGRV n. 662 del 14.03.2006, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica in parola;

VISTO il Decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 43 del 15.06.2018 con il quale – in attuazione degli impegni assunti a seguito della stipula di appositi accordi transattivi tra le parti interessate (Ditte, Comune di Sona, Legambiente e Comitato Cittadini) – è stata modificata e aggiornata l’AIA ed è stata approvata, con alcune prescrizioni/precisazioni, la variante non sostanziale al progetto autorizzato con DGRV n. 1148/2016, finalizzata alla messa in sicurezza ed alla chiusura definitiva della discarica, presentata dalla Ditta Rotamfer S.r.l.;

VISTI i Decreti del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 391 del 24.09.2019 e n. 661 del 09.07.2020, con i quali sono state approvate alcune modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica di cui trattasi, relative, rispettivamente, ai controlli sui rifiuti in ingresso in conto proprio di cui ai CER 191004 e 191212 ed ai controlli sui rifiuti in conto terzi;

DATO ATTO che con il succitato DDR n. 391/2019 si è stabilito, tra l’altro, di introdurre, nell’ambito delle verifiche di conformità dei rifiuti in conto proprio conferiti in discarica, il test di ecotossicità relativo alla valutazione della caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, con una frequenza di esecuzione del test in questione pari ad una volta ogni 3 mesi, da applicarsi ad ogni diversa tipologia dei rifiuti in conto proprio conferita di ogni diversa provenienza;

VISTO il Decreto del Direttore Regionale ad interim della Direzione Ambiente n. 553 del 24.06.2021 con il quale sono stati prorogati, su istanza di parte, i termini per la fine dei conferimenti di rifiuti in discarica e per il completamento del capping, di cui ai punti 6 e 7 dell’Allegato A alla DGRV n. 1148/2016, già modificati con il DDR n. 43/2018;

DATO ATTO che con la nota regionale n. 608009 del 30.12.2022 è stata concessa, su istanza di parte, un’ulteriore proroga dei suddetti termini, che sono stati differiti rispettivamente al 15.02.2026 ed al 15.02.2027;

PRESO ATTO che con nota del 15.05.2024, acquisita al prot. reg. n. 236768 del 16.05.2024, la Ditta Rotamfer S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, di poter applicare la modalità di accettazione del rifiuto utilizzando le metodiche del test di ecotossicità, prevista dal PMC solo per i rifiuti in conto proprio, anche per i rifiuti in conto terzi, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità in discarica;

DATO ATTO che con nota regionale n. 351113 del 12.07.2024 è stato comunicato l’avvio del procedimento volto alla valutazione della succitata richiesta del 15.05.2024 ed all’eventuale modifica del PMC sulla base degli esiti della valutazione;

DATO ATTO che nella medesima nota regionale del 12.07.2024 è stato, tra l’altro, comunicato che la richiesta di cui trattasi non può essere considerata come comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, ma che si configura come richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica;

VISTA la prescrizione AIA n. 27 di cui al parere della Commissione regionale V.I.A. n. 549 del 23.09.2015 – Allegato A alla DGRV n. 1148/2016, che prevede che ogni variazione al PMC debba essere assentita da questa Amministrazione, previa acquisizione del parere di ARPAV e della Provincia di Verona;

DATO ATTO che nella medesima nota regionale del 12.07.2024 si è chiesto ad ARPAV ed alla Provincia di Verona di trasmettere il parere di competenza in merito alla richiesta di modifica del PMC di cui trattasi;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 71118 del 31.07.2024 ARPAV ha espresso il proprio parere, fornendo nel merito alcune indicazioni e precisazioni;

PRESO ATTO che da parte della Provincia non sono pervenute osservazioni entro i termini assegnati;

DATO ATTO che con nota regionale n. 406240 del 09.08.2024 si è chiesto alla Ditta di trasmettere un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo in recepimento delle indicazioni fornite da ARPAV nel suddetto parere;

DATO ATTO nella medesima nota regionale del 09.08.2024 si è chiesto ad ARPAV ed alla Provincia di trasmettere, successivamente, il parere di competenza sull’aggiornamento del PMC;

PRESO ATTO che in data 14.08.2024 la Ditta ha trasmesso il PMC aggiornato (rev. 05 del 13.08.2024) limitatamente al Capitolo 1 – “Introduzione e Indice Generale” ed al Capitolo 3 – “Gestione dei Rifiuti”, acquisito al prot. reg. n. 416802 del 14.08.2024;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 81332 del 09.09.2024 ARPAV ha espresso parere favorevole al PMC rev. 05 del 13.08.2024 limitatamente ai Capitoli 1 e 3, precisando quanto segue:

Richiamato che l’esecuzione del test di ecotossicità concerne esclusivamente la caratteristica HP14, resta fermo che la classificazione del rifiuto ai fini della verifica di conformità e della presenza di eventuali ulteriori caratteristiche di pericolo deve essere condotta ai sensi della normativa e delle LG SNPA: pertanto, qualora le analisi chimiche o le informazioni sulle caratteristiche del rifiuto evidenziassero concentrazioni di contaminanti tali da lasciar supporre la presenza di altre caratteristiche di pericolo, esse dovranno essere indagate analiticamente.

PRESO ATTO che da parte della Provincia non sono pervenute osservazioni entro i termini assegnati;

RITENUTO di approvare, con il presente provvedimento, il PMC rev. 05 del 13.08.2024 relativo alla discarica di cui trattasi, limitatamente ai Capitoli 1 e 3, trasmesso dal Gestore in data 14.08.2024, acquisito al prot. reg. n. 416802 del 14.08.2024, con la precisazione sopra riportata di cui al citato parere di ARPAV del 09.09.2024;

VISTO il 7° capoverso del punto B) dell’Allegato A alla DGRV n. 2721/2014 riguardante le garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti, che prevede testualmente che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;

RITENUTO che l’approvazione della revisione del PMC di cui al presente decreto non dia luogo ad una “modifica dell’attività” di gestione dei rifiuti di cui alla DGRV n. 2721/2014 sopra richiamata;

CONSIDERATO che il beneficiario delle garanzie finanziarie è individuato dalla richiamata DGRV n. 2724/2014 nella Provincia competente per territorio;

RITENUTO quindi non necessario prescrivere l’integrazione della fideiussione già presentata, fermo restando che il soggetto beneficiario della stessa può, qualora lo ritenga necessario, richiedere tale integrazione sotto forma di nuova fideiussione o di appendice al contratto esistente;

VISTI il D.Lgs. n. 36/2003 e il D.Lgs. n. 152/2006, e loro ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;

VISTE la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 3/2000, e loro ss.mm.ii.;

VISTE la DGRV n. 242/2020 e la DGRV n. 863/2012 in materia di PMC;

VISTA la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

 

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. 05 del 13.08.2024 della discarica di cui all’oggetto, limitatamente al Capitolo 1 – “Introduzione e Indice Generale” ed al Capitolo 3 – “Gestione dei Rifiuti”, trasmesso in data 14.08.2024 dalla Ditta Rotamfer S.r.l., in qualità di Gestore, acquisito al prot. reg. n. 416802 del 14.08.2024, con la seguente precisazione:
    Richiamato che l’esecuzione del test di ecotossicità concerne esclusivamente la caratteristica HP14, resta fermo che la classificazione del rifiuto ai fini della verifica di conformità e della presenza di eventuali ulteriori caratteristiche di pericolo deve essere condotta ai sensi della normativa e delle LG SNPA: pertanto, qualora le analisi chimiche o le informazioni sulle caratteristiche del rifiuto evidenziassero concentrazioni di contaminanti tali da lasciar supporre la presenza di altre caratteristiche di pericolo, esse dovranno essere indagate analiticamente;
  1. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento amministrativo avviato con nota regionale n. 351113 del 12.07.2024;
     
  2. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;
     
  3. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nella DGRV n. 1148 del 12.07.2016, come modificata ed aggiornata dai successivi DDR n. 43 del 15.06.2018, DDR n. 391 del 24.09.2019 e DDR n. 661 del 09.07.2020;
     
  4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
     
  5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Rotamfer S.r.l., al Comune di Sona (VR), al Comune di Verona (VR), alla Provincia di Verona e ad ARPAV;
     
  6. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

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