Società INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 Zevio (VR). Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicati in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata ai punti 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 142 del 14/05/2024, Allegato B al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 22 del 22/05/2024. Approvazione PMC Rev. 12 - maggio 2024 e correzione refuso.
| Note per la trasparenza |
Con il presente decreto si modifica il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato alla Ditta INERTECO S.r.l. la gestione della Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicati in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR) a seguito della trasmissione del PMC Rev. 12 datato maggio 2024, trasmesso dal Gestore con nota del 3/06/2024 in recepimento della prescrizione n. 58 dell'Allegato A al decreto n. 142 del 14/05/2024. Si procede inoltre alla correzione, in autotutela, della prescrizione di cui al punto n. 21 dell'Allegato A al decreto n. 142 del 14/05/2024 in quanto riporta un errato riferimento ad una tabella del D.Lgs. n. 36/2003.
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Il Direttore
DATO ATTO CHE con il decreto del Direttore regionale dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 22 del 22/05/2024 è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al progetto di “Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02/07/2019 nell’ambito dell’iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all’ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019, autorizzato con D.D.A.T.S.T. n. 31/2021”, comprensivo dei seguenti titoli:
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provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 24 del 19/02/2024, Allegato A al provvedimento;
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provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 142 del 14/05/2024 Allegato B al provvedimento;
DATO ATTO CHE il Gestore della discarica di cui al punto precedente è individuato, ad oggi, nella Società Inerteco S.r.l. (C.F./P. IVA 02612230231), con sede legale in Via Ca’ Bianca 16 in comune di Zevio (VR);
DATO ATTO CHE la prescrizione n. 58 dell’Allegato A al decreto n. 142 del 14/05/2024, prevede che:
“58. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il Gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC Rev. 11 datato febbraio 2024, trasmesso con nota del 7/02/2024, assunta al prot. n. 70873 del 9/02/2024, come integrato, relativamente ai Capitoli nn. 2, 4 e 5, con la Rev. 11a datata marzo 2024, allegato alla nota trasmessa a mezzo PEC in data 19/03/2024 e assunta al prot. n. 142162 in data 20/03/2024), con le seguenti correzioni al paragrafo 6 del capitolo 5:
58.1. per il punto di misura "Testa pozzo alla connessione a BOC", alla voce "Frequenza" deve essere aggiunto "Per i primi 2 anni, analisi mensile sui pozzi aventi produzione significativa di metano, a rotazione (1 per lotto)”;
58.2. per il punto di misura "Ingresso e Uscita BOC (Biofiltro)", alla voce "Frequenza" deve essere aggiunto "Per i primi 2 anni, analisi mensile".
Le correzioni di cui sopra andranno recepite nella prima modifica/ aggiornamento del capitolo 5 del PMC.”;
DATO ATTO CHE con nota del 3/06/2024, assunta al prot. n. 269089 in data 4/06/2024, il Gestore, in recepimento della prescrizione n. 58 dell’Allegato A al decreto n. 142 del 14/05/2024 sopra richiamata, invece di aggiornare solamente il capitolo 5 di cui alla versione 11, ha preferito redigere una versione completa, chiamata versione N°12, così da avere in un unico documento tutti i capitoli aggiornati, allegando quindi il nuovo PMC Rev 12 – Maggio 2024;
CONSIDERATO CHE il PMC Rev. 12 di cui sopra, oltre ad aggiornare la tabella al paragrafo 6 del capitolo 5, come richiesto nella prescrizione n. 58 sopra richiamata, ha modificata la numerazione degli Allegati Capitolo 4 “Procedura Operativa”, così da mantenere la stessa denominazione utilizzata dai Clienti per fornire le indicazioni necessarie alla procedura di Omologazione ei Rifiuti, mantenendo la restante parte del documento inalterato rispetto alla precedente Revisione 11 approvata con decreto n. 142/2024;
DATO ATTO CHE con nota n. 513617 del 8/10/2024, questa Amministrazione ha richiesto ad ARPAV il parere di competenza finalizzato all’approvazione del PMC Rev. 12 sopra richiamato;
DATO ATTO CHE con nota n. 96731 del 25/10/2024, assunta al prot. n. 552894 in data 28/10/2024, ARPAV - Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche U.O. Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi – Area OVEST (USACO), ha trasmesso Parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. 12 – maggio 2024;
PRESO ATTO CHE nel parere datato 25/10/2024 sopra richiamato ARPAV, nel prendere atto delle modifiche apportate al PMC Rev. 12 rispetto alla versione di cui alla Rev. 11 approvata con decreto n. 142/2024, ha espresso parere favorevole in relazione alle modifiche apportate alla tabella al paragrafo 6 del capitolo 5 del PMC, in quanto conforme alle prescrizioni n. 58.1 e 58.2 dell’Allegato A al decreto n. 142 del 14/05/2024;
DATO ATTO CHE la prescrizione n. 21 dell’Allegato A al decreto n. 142 del 14/05/2024, recita quanto segue:
“21. I rifiuti conferiti in discarica dovranno rispettare i criteri di accettabilità di cui all’art. 7-quinquies del D.lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.; il riferimento per la conformità del test di cessione è la Tabella 4 dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii., con le seguenti deroghe, come riconosciute sulla base del favorevole parere della C.T.R.A. n. 3688 del 28 luglio 2010 e, successivamente, confermate nel parere della C.T.R.A. n. 3932 del 19.06.2014:
… omissis…"
VISTO CHE la richiamata Tabella 4 dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003, fa riferimento ai “Limiti di accettabilità per i composti organici in discarica per rifiuti inerti”, quando la discarica in oggetto risulta essere, di base, una “discarica per rifiuti non pericolosi”;
VISTO CHE il richiamato art. 7-quinquies del D.lgs. n. 36/2003, al comma 4, prevede che “4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4.”;
CONSIDERATO CHE il riferimento alla Tabella 4 dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003 risulta essere errato e determinato da un mero errore materiale, in quanto il riferimento per la conformità del test di cessione deve essere la Tabella 5 dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di:
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Approvare il PMC PMC Rev 12 – Maggio 2024, trasmesso dal Gestore con nota del 3/06/2024, assunta al prot. n. 269089 in data 4/06/2024;
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modificare, in autotutela, la prescrizione n. 21 dell’Allegato A al decreto n. 142 del 14/05/2024, riportando il corretto riferimento alla Tabella 5 dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003;
VISTO CHE il paragrafo B dell’Allegato A alla D.G.R. n. 2721/2014 prevede, tra l’altro, che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;
RITENUTO quindi necessario prescrivere l’adeguamento della fideiussione già presentata prevedendo il recepimento di questa autorizzazione;
PRESO ATTO CHE relativamente alla valutazione di incidenza, il provvedimento favorevole di Compatibilità Ambientale di cui al decreto n. 24/2024, ha già valutato favorevolmente gli interventi e le attività svolte presso l’installazione;
CONSIDERATO CHE la modifica approvata con il presente provvedimento non prevede modifiche strutturali e/o di layout e/o gestionali dell’installazione;
RITENUTO CHE il caso in esame ricada fra le casistiche di non necessità della valutazione di incidenza, ed in particolare al punto n. 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 1400/2017: “modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;” e che non si rilevano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, ulteriori rispetto a quelli già valutati;
CONSIDERATA la scarsa complessità del procedimento amministrativo, la non necessità di acquisire pareri intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte di altre pubbliche amministrazioni diversi da quelli già acquisiti e la necessità di concludere in tempi brevi il procedimento amministrativo, si ritiene che sussistano le condizioni di cui all’Art. 7, comma 1, della L. 241/1990 per poter non effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per “particolari esigenze di celerità del procedimento” stesso;
CONSIDERATO CHE l’approvazione del nuovo PMC presentato dal Gestore costituisce adempimento ad una prescrizione del decreto n. 142 del 14/05/2024 e che la modifica, in autotutela, di un errore materiale presente nel decreto stesso è stata effettuata su iniziativa di questa Amministrazione, si ritiene non necessario il versamento da parte del gestore degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;
VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii.
VISTA la DGR 2721/2014 in merito di garanzie finanziarie;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. in materia di procedimento amministrativo;
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il PMC PMC Rev 12 – Maggio 2024, trasmesso con nota del 3/06/2024, assunta al prot. n. 269089 in data 4/06/2024, dalla società Inerteco S.r.l. (C.F./P. IVA 02612230231), con sede legale in Via Ca’ Bianca 16 in comune di Zevio (VR);
3. di modificare il decreto decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 142 del 14/05/2024, Allegato B al decreto del Direttore regionale dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 22 del 22/05/2024, come di seguito specificato:
3.1. al Punto 21 dell’Allegato A, le parole “Tabella 4” sono sostituite con le parole “Tabella 5”;
3.2. il Punto 58 dell’Allegato A è così completamente sostituto:
“58. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il Gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev 12 datato Maggio 2024, trasmesso con nota del 3/06/2024, assunta al prot. n. 269089 in data 4/06/2024.”;
4. di prescrivere al Gestore la presentazione alla Provincia di Verona, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, di apposite appendici delle garanzie finanziarie in essere con l’estensione delle stesse al presente decreto;
5. di dare atto che rimane valido quanto prescritto nel decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 142 del 14/05/2024, non in contrasto con il presente provvedimento;
6. di comunicare il presente provvedimento alla Società Inerteco S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – Zevio (VR), al Comune di Zevio (VR), alla Provincia di Verona e ad ARPAV;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
8. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010
Paolo Giandon