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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 35 del 04 febbraio 2025
ECOTRASPORTI S.r.l. - Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via dell'Industria, 5 in Comune di Cassola (VI). Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per attività di gestione rifiuti di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII della Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Il riesame è comprensivo dell'adeguamento alla DGR n. 119/2021 in tema di miscelazione.
Con il presente provvedimento si rilascia alla ECOTRASPORTI S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, per l'installazione ubicata in Via dell'Industria, 5 in Comune di Cassola (VI).
Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 74/2018 di esclusione dalla procedura di VIA del progetto di variante di cui all’istanza prot. reg. n. 53757 del 09/02/20217;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 196 del 04/07/2019 con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n.152/2006;
RICHIAMATE le seguenti comunicazioni ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs n. 152/2006:
RICHIAMATI i seguenti decreti di modifica dell’AIA:
VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
CONSIDERATO che il comma 3, lettera a) dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 dispone il riesame sull’installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione, entro quattro anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;
RICHIAMATA la nota reg. n. 0306884 del 11/07/2022 con la quale è stato disposto il riesame sull’installazione nel suo complesso al fine di avviare, ai sensi dell’art.29-octies c.3 lett. a), il procedimento finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
VISTA la domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa dalla Ditta e acquisita al prot. reg. n. 17913 e 17924 del 11/01/2023;
VISTA la nota prot. reg. n. 83641 del 13/02/2023 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi in forma simultanea e modalità sincrona;
CONSIDERATO che la documentazione trasmessa è stata pubblicata e resa disponibile a tutti i soggetti interessati sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto - Area Ambiente e Territorio (https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/impianti-gestione-rifiuti);
VISTA la nota prot. reg. n. 156214 del 27/03/2024 con cui è stata convocata per il 23/04/2024 la Conferenza dei Servizi;
VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi del 23/04/2024, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 231775 del 14/05/2024 e le richieste di integrazioni/chiarimenti ivi contenute;
VISTA la documentazione acquisita al prot. reg. n. 475836 del 24/09/2024 a riscontro delle richieste della Conferenza di Servizi, che contestualmente ha inserito ulteriori richieste di modifica non sostanziali concernenti:
VISTA la nota prot. reg. n. 491064 del 25/09/2024 con cui è stata convocata per il 29/10/2024 la Conferenza dei Servizi finalizzata al rilascio dell’AIA riesaminata con valenza di rinnovo;
VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi del 25/09/2024, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 584377 del 15/11/2024, che ha approvato all’unanimità, condizionatamente alla ricezione della planimetria conforme alle indicazioni dei VV.F., il procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006;
VISTA la documentazione integrativa assunta al prot. reg. n. 612788 del 02/12/2024 e prot. reg. n. 634576 del 12/12/2024;
CONSIDERATO che l’AIA n. 196 del 04/07/2019 autorizza l’operazione di miscelazione anche su rifiuti pericolosi e la regolamenta con specifiche prescrizioni in conformità agli Indirizzi tecnici di cui all’Allegato A alla DGR n. 119/2018;
VISTO il verbale dell’incontro tecnico del 28/08/2024, trasmesso dalla Regione con prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024, confermato da ARPAV con proprio prot. n. 107728/2024, che ha definito le prescrizioni applicative al punto n. 6 del paragrafo 4.3 “Modalità gestionali” degli Indirizzi tecnici di cui all’Allegato A della DGR n. 119/2018, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso;
VISTA la nota prot. reg. n. 613807 del 03/12/2024 con cui gli uffici regionali hanno comunicato alla ditta la possibilità di inserire nell’ambito del procedimento di riesame la prescrizione sulla base delle modalità applicative definite nel verbale dell’incontro tecnico del 28/08/2024;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 22542 del 14/01/2025 con cui la ditta ha dato riscontro alla comunicazione di cui sopra, chiedendo la riformulazione della prescrizione in conformità alle modalità applicative definite con il verbale dell’incontro tecnico del 28/08/2024;
DATO ATTO che le attività di gestione rifiuti condotte in installazione interessano i punti 5.1 e 5.5 dell’allegato VIII parte II del D.lgs n. 152/2026;
CONSIDERATO che i rifiuti prodotti presso l’installazione, qualora derivanti da attività di gestione rifiuti, vanno autorizzati allo stoccaggio (D15/R13), anche al fine del calcolo delle garanzie finanziarie, e contribuiscono quindi al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l’installazione;
VERIFICATO che rispetto a quanto autorizzato con decreto n. 196/2019 non vi sono variazioni dei quantitativi massimi di rifiuti e EoW presenti istantaneamente in impianto (R13/ D15) e della capacità massima di trattamento giornaliero e annua (R3; R4);
RITENUTO per tutto quanto argomentato, con il presente provvedimento di:
RILEVATO che la Società proponente risulta certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015;
VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori per il riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 che comportano l’aggiornamento dell’AIA, in conformità alla DGR n. 1519/2009, quietanza di pagamento trasmessa da ECOTRASPORTI S.r.l. ed acquisita al prot. reg. n. 51522 del 29/01/2025;
VISTO il D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTE le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.
VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTE la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;
VISTA la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTA la DGRV n. 119/2018 indirizzi tecnici sulla miscelazione;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si rilascia alla ECOTRASPORTI S.r.l. (C.F. e P.IVA 02317690242), con sede legale in Comune di Cassola (VI) via A. de Gasperi n. 84 e ubicazione installazione in Comune di Cassola (VI) via dell’Industria n. 5, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, riesaminata ai sensi dell’art.29-octies del d.lgs. n. 152/2006.
3. L’installazione risulta catastalmente censita al Foglio 4 mappale 2045 del Comune di Cassola (VI).
4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001:2015, inoltre:
4.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;
4.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
4.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di dette certificazioni, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
5. L’Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del d. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:
5.1.autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
5.2. aut orizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
7. Entro 20 giorni dall’accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Cassola e ARPAV la comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione delle prescrizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento; tale data non può essere antecedente all’accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione.
8. Fino alla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui al decreto n. 196 del 04/07/2019 e ss.mm.ii.; a partire dalla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti rilasciati per l’installazione in materia di autorizzazione integrata ambientale.
9. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
Allegato A: Prescrizioni e condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
Allegato A1: Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate;
Allegato A2: Planimetria della gestione rifiuti, dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
10. Il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame aperto con nota prot. reg. n. 83641 del 13/02/2023.
11.Il presente provvedimento è notificato a Ecotrasporti S.r.l e comunicato al Comune di Cassola, Provincia di Vicenza, ARPAV.
12. Il p resente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.
13. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
14. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
15. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
16. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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