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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 12 del 15 gennaio 2025
SIMAR S.p.A. Installazione di gestione rifiuti ubicata in Via delle Industrie, 22, Porto Marghera (VE). Riesame ex art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 2.5a, 2.5b, 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.
Con il presente provvedimento si rilascia alla SIMAR S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione sita in Via delle Industrie, 22 Porto Marghera (VE), a seguito di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 e per le industrie dei metalli non ferrosi di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032. Il provvedimento autorizza e ricomprende le modifiche positivamente valutate dalla Conferenza di Servizi in corso di riesame.
Il Direttore
VISTA la DGR n. 277 del 15.03.2011 con la quale, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 313 del 21.09.2010 della Commissione Regionale VIA, è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulle modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato presentate dalla SIMAR Società Metalli Marghera S.p.A. e contestualmente è stata rilasciata per le modifiche impiantistiche proposte l’Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA e autorizzato l'esercizio provvisorio, finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto nel suo nuovo assetto impiantistico, secondo quanto previsto dall'articolo 25 della L.R. n. 3/2000;
VISTA la DGR n. 2021 dell’08.10.2012 con la quale, facendo proprio il giudizio favorevole di compatibilità ambientale di cui al parere n. 362 del 04.10.2012 della Commissione Regionale VIA, è stata rilasciata l’AIA per l’intervento di modifica non sostanziale alle prescrizioni della D.G.R n. 277/2011 di autorizzazione dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato;
VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 49 del 31.07.2013, con cui è stata concessa una proroga per la presentazione del collaudo funzionale del Sistema di monitoraggio Emissioni in continuo, di cui alla DGR n. 277 del 15.03.2011, come integrata dalla DGR n. 2021 del 08.10.2012;
VISTA la DGR n. 957 del 28.07.2015 con la quale, secondo le prescrizioni di cui al parere n. 492 del 17.12.2014 della Commissione Regionale VIA, è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull'istanza di variante sostanziale con modifiche gestionali e tecniche dell'impianto di conversione "KALDO" per la produzione di rame raffinato presentata dalla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A.;
VISTO il Decreto n. 6 del 10.08.2016 con il quale il progetto presentato dalla Ditta SIMAR - Società Metalli Marghera S.p.A., seguito di verifica ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, è stato escluso, con prescrizioni, dalla procedura di VIA;
ATTESO che il predetto progetto ha ad oggetto alcune modifiche non sostanziali, gestionali e tecniche, per la produzione di leghe di zinco attraverso il recupero di rifiuti non pericolosi contenenti metalli;
VISTO il Decreto n. 7 del 15.02.2018 del Direttore dell’Area Tutela e sviluppo del Territorio con cui è si è approvato il progetto di variante non sostanziale di cui al su citato Decreto e si è autorizzata, in analogia a quanto già avvenuto per la linea rame, l’operazione R4 per di rifiuti non pericolosi contenenti metalli per la produzione di leghe di zinco;
VISTA la nota prot. 112896 data 23/03/2018, con la quale la Ditta ha chiesto, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, di poter modificare, rispetto alle originarie previsioni autorizzate con la DGR 957/2015, l’ubicazione del trituratore relativo alla linea di produzione di rame blister;
VISTA la nota prot. reg. n. 244347 del 27.06.2018, con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro alla nota del 23.03.2018, ritenuto che la modifica potesse valutarsi come non sostanziale ai sensi del comma 1 dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 comunicando, altresì, l’intenzione di prendere atto della stessa in occasione del rilascio dell’AIA per l’esercizio definitivo;
CONSIDERATI i contenuti dell’incontro tecnico tenuto in data 5 giugno 2018 e trasmesso con nota prot. reg. n. 287758 del 06.07.2018;
VISTA la nota assunta al prot. reg. con il n. 113187 del 20.03.2019, con la quale ARPAV (prot. ARPAV n. 2019 – 29342) ha espresso il proprio parere in relazione ai rapporti di prova inviati da SIMAR S.p.A. e in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 5.25 del DRR n. 7 del 15.02.2018 e comunicato l’invalidazione del rapporto di Prova relativo alla Caratterizzazione delle emissioni del camino E76 - Linea Rame sezione termica forno Kaldo , “[…] in quanto mancante dei requisiti minimi di validazione previsti dal metodo dichiarato”;
VISTA la nota prot. reg. n. 193988 del 17/05/2019, con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, di voler richiedere lo stralcio dell’operazione individuata con causale R12-R13, cosiddetta operazione di “declassamento” da effettuarsi su rifiuti pericolosi in ingresso ai fini dell’avvio della componente non pericolosa al trattamento nel forno denominato “Kaldo” (linea Rame) così come descritto nella documentazione progettuale approvata con il provvedimento di cui alla DGR 957/2015, e la rimodulazione del layout impiantistico relativamente ad alcune aree di stoccaggio presenti in impianto;
VISTA la nota prot. reg. n. 251419 del 18.06.2019 con cui la Direzione Ambiente ha dato riscontro alla nota sopra citata richiedendo, ai fini valutativi, l’invio di documentazione integrativa ed evidenziato, in relazione alle richieste di rimodulazione delle aree di stoccaggio del layout impiantistico, la necessità di verificare lo stato di aggiornamento delle tecnologie adottate con riferimento alle “BAT Conclusions” di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 anche per un eventuale perfezionamento della situazione autorizzativa;
VISTA la nota del 16.07.2019 n. DIR33_19 (prot. reg. n. 325042 del 19.07.2019) con cui la Ditta ha provveduto, nel merito delle richieste regionali di cui alla nota sopra citata, a riscontrare quanto richiesto;
VISTA la nota prot. reg. n. 424158 del 02.10.2019 con la quale è stata comunicato l’avvio del procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale secondo i criteri art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e indetta la relativa Conferenza di Servizi decisoria;
ATTESO che il riesame dell’AIA è finalizzato a concentrare in un unico provvedimento le previsioni di cui ai provvedimenti autorizzativi sopra richiamati, stralciando gli aspetti per i quali la Ditta ha manifestato l’esigenza di non attuazione, e recepire gli aggiornamenti dell’AIA già accolti come modifiche non sostanziali verificando le prescrizioni autorizzative in relazione alle nuove disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 e alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1032;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 24/10/2019 trasmesso con nota prot. reg. 519827 del 03.12.2019;
VISTA la nota prot. reg n. 534032 del 11.02.2019 con la quale la Ditta ha dato parziale riscontro alle richieste della Conferenza di Servizi del 24/10/2019;
VISTE le note DIR59_19 del 13.12.19 e DIR61_19 del 20.12.19, assunte al protocollo regionale rispettivamente con il n. prot. 541609 del 16/12/2019 e n. prot. 554218 del 23/12/2019, con cui la Ditta ha comunicato l’avvenuto collaudo funzionale del piazzale A1, destinato allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi in ingresso, e trasmesso il Piano di Campionamento relativo ad Indagine Conoscitiva caratterizzante la concentrazione di Diossine/Furani, IPA/PCB dell’impianto KALDO;
VISTA la nota prot. reg. n. 22117 del 16.01.2020 con cui la Direzione Ambiente ha preso atto dell’avvenuto collaudo della citata area A1;
ESAMINATO il parere rilasciato da ARPAV (prot. 2020 - 0005991 / U) acquisito al prot. reg. n. 31246 in data 22.01.2020, che esprimere un giudizio favorevole in merito al Piano di Campionamento di cui sopra ;
VISTA la nota DIR 06_20 del 28.02.2020 (prot. reg. n. 108924 del 06/03/2020), con la quale la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, l’intenzione di apportare alcune modifiche al layout dell’installazione al fine di ricollocare in area idonea il materiale prodotto identificato come “scoria inerte” e introdurre alcune modifiche dimensionali di aree per un miglioramento dell’installazione dal punto di vista logistico;
VISTA la nota prot. reg. n. 121522 del 16/03/2020 con la quale la Direzione Ambiente ha dato riscontro alla su citata nota del 28.02.2020 ritenendo le modifiche comunicate non sostanziali;
VISTA la nota prot. reg. n. 267335 del 07.07.2020 con la quale la Ditta ha inviato ulteriore integrativa a parziale riscontro di quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi del 24.10.2019;
VISTA la nota DIR03-20 (assunta al prot. reg. n. prot. 109511 del 09.03.2021) con cui la Ditta ha trasmesso, ad integrazione della documentazione già inviata, l’indagine conoscitiva sui microinquinanti organici dell’impianto Kaldo secondo quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi in data 19.10.2019;
VISTA la nota ARPAV 2021 - 0036022 / U (prot. reg. n. 185904 del 23/04/2021) che riporta le valutazioni in merito alla documentazione tecnica presentata dalla Ditta in adempimento di quanto disposto dal citato decreto della Regione del Veneto n. 7 del 15 febbraio 2018 (prescrizioni di cui ai punti da 5.12 a 5.17 e della prescrizione 5.25 relativamente ad accorgimenti tecnici da adottarsi per le emissioni del Camino E76 della Linea Rame e al campionamento dei microinquinanti organici in atmosfera del medesimo camino;
ATTESO che il su citato parere ARPAV riporta: “per quanto riguarda il campionamento dei Microinquinanti Organici alle emissioni in atmosfera del Camino E 76, sono rispettati i requisiti minimi di campionamento di cui al § 7.2 e 7.4 della norma UNI EN 1948-1, nello specifico i recuperi degli Standard Marcati di campionamento rientrano nel range di validazione […] non si sollevano osservazioni in merito allo svolgimento delle operazioni di campionamento e analisi prescritte al punto 5.25 della DGR Decreto n°7 del 15/02/2018.”;
VISTA la nota DIR21_21 del 19.07.2021(prot. reg. n. 324535 data 20/07/2021), con la quale la Ditta in oggetto ha comunicato, la modifica ritenuta non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, consistente nell’installazione presso l’area “A5” di una nuova pressa per “operazioni di riduzione volumetrica tramite pressatura (R13) per recupero interno o esterno, e/o adeguamento volumetrico o accorpamento (D13/R12/D14) finalizzato allo smaltimento esterno”;
VISTA la nota prot. reg. n. 405189 del 15.09.2021, con cui la Direzione Ambiente e Transizione ecologica ha richiesto l’invio di documentazione documentale ad integrazione dell’istanza comunicata in data 19.07.2021, ai fini della valutazione della non sostanzialità della modifica e dell’esclusione di impatti negativi e significativi su ambiente e salute umana, e domandato agli Enti competenti di esprimere le proprie eventuali osservazioni e prescrizioni;
VISTA la nota DIR24_21 del 28.09.2021 (prot. reg. n. 432870 del 30.09.2021) con cui la Ditta ha inoltrato documentazione integrativa di cui alla richiesta regionale del 15.09.2021;
VISTA la nota assunta al prot. reg. n. 432191 del 29.09.2021, con cui la Ditta ha trasmesso, ad integrazione della documentazione già inviata, il Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 01 (PMC) secondo quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi in data 19.10.2019;
VISTA la nota prot. reg. n. 526253 del 10.11.2021, con cui la Direzione Ambiente e Transizione ecologica ha dato riscontro alla su citata nota DIR21_21 del 19.07.2021 e ritenuto le modifiche comunicate non sostanziali, fermo restando l’obbligo del rispetto di tutte le raccomandazioni richiamate nella nota stessa;
VISTA la nota DIR16_22 del 02.08.2022 (prot. reg. n. 341928 del 03/08/2022) con cui la Ditta ha trasmesso il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 n. di registrazione C520808 con validità al giugno 2025;
VISTA la nota DIR03_23 del 27.01.2023 con cui la Ditta, nelle more della conclusione dell’iter valutativo per il riesame dell’AIA dell’installazione SIMAR S.p.A., ha richiesto la conferma della validità dei provvedimenti autorizzativi già emessi (DGR 277/2011, DGR 2021/2012 e DGR 957/2015);
VISTA la nota prot. reg. n. 0076995 del 09.02.2023 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha dato risconto alla nota di cui sopra e comunicato, in relazione alla procedura di riesame in corso che, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, Ditta è legittimata alla prosecuzione, in esercizio provvisorio, dell’attività IPCC indicata ai punti 2.5a, 2.5b e 5.5 dell’Allegato VIII, alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. reg. n. 0235538 del 03.05.2023 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, presa visione della documentazione agli atti e rilevata la non esatta rispondenza della stessa alla modulistica approvata con Decreto n. 108 del 29.11.2018 (BURV n. 129 del 21.12.18), ha richiesto di fornire uno specifico aggiornamento in merito alla pratica in riesame;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, con nota del 01.09.2023 (prot. reg. nn. 468952, 469004 e 469066 del 01.09.2023);
ATTESO che con nota prot. reg. 0523073 del 27.09.2023 la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha organizzato un sopralluogo conoscitivo per il 20/10/2023 al fine di individuare eventuali misure di adeguamento da prescrivere in sede di riesame per garantire i migliori livelli di tutela e sicurezza nell’esercizio e gestione dell’installazione;
VISTO il verbale del sopralluogo del 20/10/2023 trasmesso con nota prot. reg. n. 580510 del 24/10/2023;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 14/11/2024 trasmesso con nota prot. reg. n. 675297 del 20.12.2023;
VISTA la nota prot. reg. n. 173388 del 08.04.2024 con la quale la Ditta ha dato parziale riscontro a quanto richiesto della Conferenza di del 14/11/2023 richiedendo un’ulteriore proroga per la consegna della documentazione inerente l’adeguamento al Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA);
VISTA la nota del 15.05.2024 (prot. reg. n. 237037 del 16.05.2024) con cui la Ditta ha dato completo riscontro alle richieste della Conferenza di Servizi del 27.10.2024);
VISTO il CPI dell’installazione acquisito al prot. reg. n. 305363 del 25/06/2024;
VISTE le note acquisite al prot.reg. prot. reg. n. 355722 del 16.07.2024, n. 363047, n. 363055 del 19.07.2024, n. 367609 del 23.07.2024 con cui la Ditta ha ritenuto di trasmettere ulteriore documentazione ai fini istruttori;
VISTO che nella documentazione di riesame complessivamente richiamata la Ditta ha ricompreso le seguenti modifiche rispetto lo stato di fatto:
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 23/07/2024, trasmesso con nota prot. reg. n. 0439710 del 02.09.2024;
VISTE le note assunte al prot. reg. con i n. 475942 e 475950 del 16/09/2024, con le quali la Ditta ha dato riscontro alle richieste di cui al Verbale della Conferenza di servizi del 23/07/2024;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 486832 del 23/09/2024 di ulteriore revisione al documento di risposta al verbale della Conferenza di Servizi;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 27.09.2024 trasmesso con nota prot. reg. n. 545106 del 23/10/2024;
PRESO ATTO che con la documentazione acquisita al prot. reg. n. 173388 del 08.04.2024, la Ditta ha dichiarato che i punti di emissione n. 64 (aspirazione forno essiccamento distributori LAI) e n. 114 (trafila filo zinco) non sono più attivi e che il punto di emissione n. 72 (saldatura) è sostituito da un aspiratore carrellato;
PRESO ATTO che con documentazione acquisita al prot. reg. n. 363055 del 19/07/2024 e prot. reg. n. 486832 del 23/09/2024, la Ditta ha attestato che:
RITENUTO di applicare al punto di emissione n. 61 del forno riscaldamento laminazione il VLE del parametro NOx secondo quanto previsto dal punto 18 della Parte III dell’Allegato I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006, ridotto del 30%, in attuazione del Piano Regionale Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) Tavolo Tecnico Zonale del 2 ottobre 2006 (verbale n. 70099 del 4.10.2006);
PRESO ATTO che il punto di scarico 17A non è più attivo e non può quindi rientrare tra le autorizzazioni sostituite dall’AIA;
RITENUTO in conformità agli orientamenti regionali, di ricomprendere nei quantitativi autorizzati allo stoccaggio (D15/R13) i rifiuti decadenti da attività di gestione rifiuti in precedenza gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 152/2006, anche al fine di sottoporli a garanzia finanziaria, senza che ciò si configuri come incremento fisico della capacità dell’installazione, in quanto effetto conseguente esclusivamente a diversa modalità di registrazione di rifiuti già gestiti in installazione;
DATO ATTO che l’AIA riesaminata costituisce autorizzazione all’esercizio dell’installazione anche a seguito della realizzazione e del collaudo degli interventi approvati con precedenti deliberazioni regionali;
CONSIDERATO che durante la seduta del 27/09/2024 la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente in merito al riesame dell’AIA, comprese le modifiche proposte nel complesso della documentazione di riesame, subordinatamente all’acquisizione dell’atto di assenso di Veritas s.p.a. e al parere favorevole di Veritas s.p.a. sul progetto di adeguamento per l’area Z;
VISTA la richiesta della Ditta acquisita al prot. reg. n. 544090 del 22/10/2024 di modifica gestionale per la determinazione quantitativi da sottoporre a garanzie finanziarie e il favorevole riscontro prot. reg. n. 0557012 del 30/10/2024, fatte salve eventuali osservazioni da parte della Città metropolitana di Venezia;
ATTESO che nei termini previsti dalla sopracitata nota prot. reg. n. 557012/2024 la Città metropolitana di Venezia non ha formulato osservazioni;
VISTA la documentazione della Ditta acquisita al prot. reg. n. 600208 del 26/11/2024 relativa al progetto di adeguamento dell’area Z e comprensiva della planimetria aggiornata degli interventi sulla rete di raccolta, trattamento, scarico di acque meteoriche e di lavaggio, acque reflue industriali, reflui di tipo domestico;
VISTA l’ulteriore documentazione della Ditta acquisita al prot. reg. n. 645025 del 19/12/2024, trasmessa a seguito di richieste di modifica da parte di Veritas s.p.a. relativa il progetto di adeguamento in area Z e comprensiva dell’ulteriore aggiornamento della planimetria degli interventi sulla rete di raccolta, trattamento, scarico di acque meteoriche e di lavaggio, acque reflue industriali, reflui di tipo domestico;
VISTO l’atto di assenso VERITAS S.p.A. Prot. 1821 del 09/01/2025 (prot. reg. n. 12052 del 10/01/2025) comprensivo delle valutazioni sul progetto di adeguamento della gestione delle acque;
ATTESO che la ditta ha provveduto ad effettuare il versamento relativo agli oneri istruttori dovuti trasmettendo (ricevuta di pagamento prot. reg. n. 548453 del 24/102024);
RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:
RITENUTO per tutto quanto argomentato di rilasciare a SIMAR S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n.152/2006.
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si rilascia alla SIMAR S.p.A. (C.F.: 02625910969; P. IVA: 02999540277), con sede legale e ubicazione installazione a Porto Marghera (VE) in Via delle Industrie 22, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 2.5a, 2.5b, 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva delle seguenti modifiche progettuali proposte in sede di riesame e positivamente valutate dalla Conferenza di Servizi:
2.1. modifica alla Linea Zinco per l’introduzione di forni a crogiolo alimentabili con rifiuti e rottami e conseguente adeguamento del Camino 68, già in precedenza esclusa da VIA con decreto n. 6/2016 a seguito di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e autorizzata con decreto n. 7/2018 ma non ancora realizzata e riproposta in sede di riesame; 2.2. modifica al Camino 76 a servizio della Linea Rame per la sostituzione del trattamento a umido con filtri a maniche; 2.3. interventi di adeguamento alla rete di raccolta, trattamento, scarico di acque meteoriche e di lavaggio, acque reflue industriali, reflui di tipo domestico (area Z e area R); 2.4. introduzione separatore a correnti parassite, integrazione di alcuni CER alla linea rame, introduzione di un macchinario da taglio, modifica delle aree di stoccaggio;
3. L’installazione risulta catastalmente censita al: Foglio n. 2 mappale 65 sub 3 e Foglio 5 mappale 1123 del Comune di Venezia. 4. Con riferimento alle modifiche progettuali, la Ditta è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia, Comune, ARPAV le seguenti comunicazioni:
4.1. comunicazione di avvio lavori; 4.2. comunicazione preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di progetto, secondo quanto previsto dall’art. 25 della LR 3/2000, contenente:
a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto; b) data di avvio dell’esercizio nella configurazione di progetto; c) collaudo delle opere relative agli stoccaggi;
4.3. collaudo funzionale, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio alla configurazione di progetto.
5. I lavori previsti per le modifiche approvate possono essere realizzati per stralci funzionali e le relative comunicazioni di cui al punto 4 possono essere presentate con riferimento ai singoli stralci, nel rispetto delle seguenti scadenze, prorogabili su motivata istanza della Ditta:
5.1. entro il 01/01/2027 messa in esercizio del Camino 76 nella configurazione di progetto; 5.2. entro il 01/01/2027 conclusione dei lavori sulla Linea Zinco e messa in esercizio del Camino 68 nella configurazione di progetto; 5.3. entro il 31/12/2025 conclusione degli interventi di adeguamento alla rete di raccolta, trattamento, scarico di acque meteoriche e di lavaggio, acque reflue industriali, reflui di tipo domestico (area Z e area R); 5.4. entro il 31/03/2025 modifica delle aree di stoccaggio secondo la planimetria di progetto.
6. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; inoltre:
6.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento; 6.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; 6.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Città Metropolitana di Venezia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
7. L’Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:
7.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006; 7.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I, del d.lgs. n. 152/2006; 7.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
8. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad aggiornare le garanzie finanziarie in essere a favore della Città metropolitana mediante idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione o a prestare nuove garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione della presente autorizzazione.
8.1. Con riferimento ai quantitativi da considerare nel calcolo delle garanzie finanziarie si ammette la temporanea esclusione dei 5.000 Mg di rifiuti in ingresso non funzionali a R4, in quanto trattasi di attività di cui non è prevista l’attivazione nel breve periodo; tali quantitativi potranno essere ricevuti in impianto solo a seguito di adeguamento delle garanzie finanziarie e relativa accettazione da parte della Città Metropolitana di Venezia.
9. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
Allegato A Prescrizioni e condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; Allegato A1 Elenco codici EER e operazioni autorizzate; Allegato A2 planimetria della gestione rifiuti allo stato di fatto; Allegato A3 planimetria della gestione rifiuti allo stato di progetto; Allegato A4 planimetria delle emissioni in atmosfera; Allegato A5 planimetria degli interventi sulla rete di raccolta, trattamento, scarico di acque meteoriche e di lavaggio, acque reflue industriali, reflui di tipo domestico; Allegato A6 Atto di assenso di VERITAS S.p.A. Prot. 1821 del 09/01/2025.
10. Il Gestore deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in Allegato A al presente provvedimento e relativi sub allegati.
11. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 424158 del 02.10.2019.
12. Il presente provvedimento sostituisce i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto.
13. Il presente provvedimento è notificato a SIMAR S.p.A., e comunicato a ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia.
14. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.
15. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro; la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni previste dal CPI.
16. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
17. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
18. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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