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Bur n. 22 del 11 febbraio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 23 del 24 gennaio 2025

VIDORI Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale e sede installazione in Comune di Vidor (TV), via Carlo Tittoni, 14. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, per attività di gestione rifiuti di cui ai punti 5.1, 5.3, 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Il riesame è comprensivo dell'adeguamento alla DGR n. 119/2018 in tema di miscelazione e delle modifiche escluse da valutazione di impatto ambientale a seguito di verifica di assoggettabilità con decreto n. 77/2023.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla VIDORI Servizi Ambientali S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, comprensiva dell'adeguamento alla DGR n. 119/2018 in tema di miscelazione e delle modifiche escluse da procedura di VIA con decreto n. 77/2023, per l'installazione ubicata in Comune di Vidor (TV), via Carlo Tittoni, 14.

Il Direttore

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 532 del 11/06/2021 rilasciata alla VIDORI Servizi Ambientali S.r.l. per l’installazione sita in Comune di Vidor (TV), via Carlo Tittoni 14, come corretta con decreto n. 548 del 23/06/2021;

VISTE le seguenti comunicazioni avanzate dalla ditta ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e i relativi riscontri da parte dell’autorità competente:

  • comunicazione acquisita al prot. reg. n. 327855 del 22/07/2021, riscontrata negativamente con nota prot. reg. n. 367124 del 18/08/2021, relativa alla richiesta di modifica della prescrizione 26.1 dell’AIA n. 532/202 inerente l’installazione del FID al Camino C1;
  • comunicazione acquisita al prot. reg. n. 403818 del 15/09/2021, integrata con documentazione acquisita al prot. reg. n. 608700 del 30/12/2021 e al prot. reg. n. 95425 del 01/03/2022, riscontrata dagli uffici regionali con nota prot. reg. n. 105250 del 07/03/2022, relativa all’introduzione della produzione di CSS-rifiuto;
  • comunicazione acquisita al prot. reg. n. 464407 del 14/10/2021, integrata con documentazione acquisita al prot. reg. n. 552249 del 25/11/2021, al prot. reg. n. 608705 del 31/12/2021 e al prot. reg. n. 19933 del 18/01/2022, riscontrata dagli uffici regionali con note prot. reg. n. 611332 del 31/12/2021 e prot. reg. n. 72715 del 16/02/2022, relativa all’estensione dell’operazione di selezione e cernita ad alcuni rifiuti;
  • comunicazione acquisita al prot. reg. n. 545993 del 22/11/2021, integrata con documentazione acquisita al prot. reg. n. 608700 del 30/12/2021 e al prot. reg. n. 86969 del 24/02/2022, riscontrata dagli uffici regionali con nota prot. reg. n. 105252 del 07/03/2022, relativa allo spostamento del sistema meccanizzato;
  • comunicazione acquisita al prot. reg. n. 116575 del 14/03/2022, riscontrata con nota prot. reg. n. 137666 del 25/03/2022 poi corretta con nota prot. reg. n. 141925 del 29/03/2022, relativa al codice da attribuire alle miscele di rifiuti aventi medesimo CER e diverse HP;
  • comunicazione acquisita al prot. reg. n. 552186 del 29.11.2022, integrata con documentazione acquisita al prot. reg. n. 584165 del 19.12.2022, riscontrata con nota prot. reg. n. 588645 del 20/12/2022, relativa all’ampliamento del perimetro dell’installazione;
  • comunicazione acquisita al prot. reg. n. 336365 del 22/06/2023, riscontrata con nota prot. reg. n. 401243 del 26/07/2023, relativa al codice da attribuire alle miscele di rifiuti codificati con CER 101209* ma aventi diverse HP;

VISTO l’avvio del procedimento amministrativo prot. reg. n. 382756 del 31/08/2021 per il riesame dell’installazione in adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione rifiuti di cui alla DGR n. 119/2018;

VISTA la nota prot. reg. n. 327008 del 25/07/2022, di disposizione di avvio del riesame ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, sull’installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione, finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

VISTA la nota prot. reg. n. 450335 del 30/09/2022, che, in esito alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6513/2022, ha archiviato il procedimento di riesame per l’adeguamento agli Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione rifiuti, prevedendo tale adeguamento nell’ambito del riesame complessivo sulle BAT disposto con nota prot. reg. n. 327008 del 25/07/2022;

VISTO il decreto n. 77 del 31/10/2023 di esclusione dalla procedura di VIA a seguito di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 per l’introduzione di operazioni di produzione di rifiuti combustibile liquido e di produzione di rifiuto combustibile non pericoloso solido, nonché per l’estensione dei codici EER ammessi alle lavorazioni già autorizzate di produzione di CSS rifiuto e produzione combustibile solido pericoloso;

VISTA la documentazione di riesame trasmessa dalla Ditta e acquisita al prot. reg. n. 667564, 667570, 667575 del 15/12/2022 e 669232 del 18/12/2023, comprensiva delle modifiche escluse da procedura di VIA con il soprarichiamato decreto n. 77/2023;

VISTA la comunicazione prot. reg. n. 23038 del 16/01/2024 di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 per il riesame dell’installazione ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, art. 29-octies comma 3 lettera a);

VISTA la richiesta ARPAV 2024 – 0013584 (prot. reg. n. 75916 del 13/02/2024) di integrazioni documentali sugli EoW al fine del rilascio del parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 27/02/2024, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 159771 del 29/03/2024;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta a riscontro delle richieste della Conferenza di Servizi, acquisita al prot. reg. n. 377896 del 29/07/2024, successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 597260 del 25/11/2024;

VISTO il verbale dell’incontro tecnico tenutosi tra Regione e ARPAV il 28/08/2024 (nota prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024 e nota ARPAV 107728/2024), durante il quale sono state definite le modalità applicative al punto n. 6 del paragrafo 4.3 “Modalità gestionali” degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione di rifiuti di cui all’Allegato A alla DGR n. 119/2018;

VISTO il parere di Alto Trevigiano Servizi S.p.A. acquisito al prot. reg. n. 505203 del 02/10/2024;

VISTO il parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 di ARPAV 106547/2024 (prot. reg. n. 597655 del 25/11/2024);

VISTO il parere del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Treviso 30148 del 21/11/2024 (prot. reg. n. 597286 de 25/11/2024);

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 26/11/2024 e 06/12/2024, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 21081 del 15/01/2025;

RITENUTO in base agli esiti della Conferenza di Servizi di cui ai verbali sopra richiamati, di ammettere l’incremento di 650 Mg di rifiuti non pericolosi in stoccaggio senza incremento dei flussi giornalieri complessivamente ricevuti in installazione, in relazione alla capacità delle aree;

VALUTATO che l’incremento dei rifiuti non pericolosi in stoccaggio non coinvolge soglie di assoggettamento a screening, VIA o AIA;

RITENUTO che alla produzione di rifiuti combustibile non pericoloso solido vada attribuita la codifica R12 in quanto la lavorazione consiste prevalentemente in fasi meccaniche in conformità al paragrafo 3.3 del BREF, come ribadito nelle riunioni della Conferenza di Servizi e in conformità alle valutazioni espresse nelle premesse al decreto n. 77/2023, integrate con eventuale impregnazione/omogeneizzazione, ed è volta a garantire l’impiego del rifiuto come combustibile specifico presso i successivi impianti di destino;

RITENUTO di prescrivere, in conformità a tutti gli impianti di gestione di rifiuti soggetti a riesame AIA di competenza regionale, la presentazione di una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell’art. 29-sexies, commi 3-bis e 6-bis del d.lgs n. 152/2006, posto che non è stata presentata una valutazione sistematica del rischio di contaminazione atta a definire diverse modalità dei controlli;

RITENUTO di confermare il controllo gestionale con analizzatore FID al camino C1, secondo quanto già prescritto con AIA n. 46/2010 e confermato con AIA n. 532/2021, considerata la tipologia di operazioni eseguite nelle aree afferenti al sistema di aspirazione e abbattimento del camino C1 e la variabilità dei rifiuti sottoposti a lavorazione;

RITENUTO di integrare il codice IPPC 5.3, in quanto presso l’installazione sono condotti trattamenti chimico-fisici anche su rifiuti non pericolosi, comprese le scorie, nonché lavorazioni specifiche e dedicate a rifiuti non pericolosi destinati all’incenerimento/coincenerimento atte a valorizzare le caratteristiche di combustibilità dei rifiuti;

RILEVATO che la Società proponente risulta certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015 e EMAS;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori per l’istanza resa ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs n. 152/2006 che comportano l’aggiornamento dell’AIA in conformità alla DGR n. 1519/2009 acquisita al prot. reg. n. 669232 del 18/12/2023;

VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la d.g.r. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Si rilascia alla VIDORI Servizi Ambientali S.r.l. (C.F./P.IVA 02153000266), con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Vidor (TV) via Tittoni n. 14, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3, 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, riesaminata ai sensi dell’art.29-octies del d.lgs. n. 152/2006.

3. L’installazione risulta catastalmente censita al Foglio 10 del Comune di Vidor (TV), particelle n. 814, 1193, 1195, 1196, 1231.

4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso il Gestore, in conformità ai commi 3 lettera b), 5, 8, 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 16 anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata EMAS oltre che UNI EN ISO 14001; inoltre:

4.1. in caso di mancato rinnovo e/o intervenuta revoca della certificazione EMAS, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 12 anni in presenza di certificazione UNI EN ISO 14001 o 10 anni in assenza della stessa, a partire dall’emanazione del presente provvedimento;

4.2. il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo delle certificazioni attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;

4.3. il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di dette certificazioni, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.

5. L’Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del d. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:

5.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

5.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;

5.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014; resta fermo che l'incremento dei quantitativi in stoccaggio rispetto a quanto autorizzato con decreto n. 532/2021 e ss.mm.ii., può essere applicato solo a seguito di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia e alla comunicazione di cui al punto seguente, ed è altresì subordinato ad eventuali adempimenti previsti dalla normativa antincendio.

7.Entro 20 giorni dall’accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente, il Gestore è tenuto presentare a Regione del Veneto, P rovincia, Comune di Vidor, ARPAV la comunicazione di cui all’art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, individuando la data di attuazione delle prescrizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento; tale data non può essere antecedente all’accettazione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente e non può essere posteriore al termine di 20 giorni dalla medesima accettazione;

8. Fino alla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, continuano ad applicarsi le prescrizioni di cui al decreto n. 532/2021 e ss.mm.ii.; a partire dalla data di attuazione delle prescrizioni individuata nella comunicazione di cui al punto precedente, il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti provvedimenti rilasciati per l’installazione in materia di autorizzazione integrata ambientale.

9. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

Allegato A: Prescrizioni e condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;

Allegato A1: Elenco codici EER e relative operazioni autorizzate;

Allegato A2: Planimetria della gestione rifiuti;

Allegato A3: Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;

Allegato A4: Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi.

10. Il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame aperto con nota prot. reg. n. 23038 del 16/01/2024.

11. Il presente provvedimento è notificato alla VIDORI Servizi Ambientali S.r.l. e comunicato al Comune di Vidor, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV.

12. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data della notifica di cui al punto precedente.

13. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.

14. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

15. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

16. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

23_AllegatoA0_DDR_23_24-01-2025_548440.pdf
23_AllegatoA1_DDR_23_24-01-2025_548440.pdf
23_AllegatoA2_DDR_23_24-01-2025_548440.pdf
23_AllegatoA3_DDR_23_24-01-2025_548440.pdf
23_AllegatoA4_DDR_23_24-01-2025_548440.pdf

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