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Bur n. 19 del 04 febbraio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 11 del 15 gennaio 2025

Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività 5.1 lettere b e c e 5.3 lettera b dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 di cui il decreto n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale di cui al decreto n. 21 del 09/04/2020 e ss. mm e ii. Società RIVE SRL Impianto di recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ubicato in Comune di Venezia Porto Marghera. Aggiornamento del provvedimento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D. lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si modifica e si aggiorna il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all'impianto di trattamento dei rifiuti gestito da RIVE SRL, relativamente all'inserimento dell'operazione di recupero R12 sul rifiuto EER 191205 "vetro" in aggiunta all'operazione R5 già autorizzata per il medesimo EER. Si procede inoltre alla correzione, in autotutela, della prescrizione di cui al punto n. 34 al decreto n. 338 del 31/03/2020, in quanto riporta un errato riferimento alla Provincia competente per territorio al fine della prestazione delle Garanzie Finanziarie.

Il Direttore

Provvedimenti amministrativi di riferimento

DATO ATTO CHE con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09/04/2020 è stato rilasciato alla società R.I.VE. (RECUPERI INDUSTRIALI VENEZIA) S.r.l., con sede legale in via dei Cantieri n. 9 in comune di Venezia Codice Fiscale e P.IVA 04445830278, il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al “Progetto per lo sviluppo dell’impianto “RTN” in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell’impianto esistente. Comune di localizzazione: Venezia – Porto Marghera – (VE).”, comprensivo dei seguenti titoli:

1. provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 6 del 13/01/2020, Allegato A al provvedimento di cui costituisce parte integrante;

2. provvedimento di Approvazione alla realizzazione del progetto e di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies, per le attività di cui ai punti 5.1.b, 5.1.c e 5.3.b dell’Allegato VIII alla Parte seconda, del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al provvedimento, di cui costituisce parte integrante, comprensiva di:

2.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

2.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;

2.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

3. (permesso a costruire) parere della Città di Venezia favorevole con prescrizioni, acquisito agli atti con prot. n. 16103 del 14.01.2020, Allegato C al provvedimento;

4. l’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 comma 5-bis della L. 84/1994 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico per il progetto di “Realizzazione di nuova costruzione per l’edificio direzionale e manutenzione straordinaria aree esterne dell’impianto RTN sito a Venezia località Fusina (VE) in via dei Cantieri 9”, rilasciata con decreto n. 354/2019 e trasmesso con la nota del 13.01.2020 prot. n. MAS.U.0000591, Allegato D al provvedimento; tra gli allegati del medesimo provvedimento vi sono il parere favorevole del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia del 24.10.2019 prot. n. 43983 e del 19.11.2019 prot. n. 47953 (allegato 3) e il parere favorevole con prescrizioni di SIFA scpa del 25.10.2019 prot. n. 658/19 (Allegato n. 6);

5. (autorizzazione paesaggistica) parere del 30.01.2020 prot. n. 1282 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna – Area Patrimonio Archeologico, Allegato E al provvedimento;

6. la valutazione di conformità alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi, espressa dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia con nota del 12.12.2019 prot. n. 33108, Allegato F al provvedimento;

7. il parere positivo di Veritas Spa (gestore del servizio idrico integrato) del 14/01/2020 prot. 3512/20, Allegato G al provvedimento;

DATO ATTO CHE con decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n.49 del 22/10/2020, è stato approvato il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ai sensi del DPR n. 120/2017, come previsto al Punto 3 del Decreto n. 21/2020;

DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 315 del 29/10/2024 è stato modificato l’Allegato B al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09/04/2020 per le attività previste al punto 5.1 lettere b e c e al punto 5.3 lettera b dell’allegato VIII alla Parte II del D.lgs 152/2006, relativamente all’estensione dell’operazione di recupero di rifiuti R5-Riciclaggio/Recupero di altre sostanze inorganiche, già autorizzata, ai rifiuti di spazzamento stradale e alla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs 152/2006.


Iter Amministrativo

PREMESSO CHE con nota acquisita a prot. reg. n. 610918 del 02/12/2024, la società RiVe S.r.l. ha presentato istanza per l’integrazione dell’operazione di recupero R12-operazioni di selezione e lavaggio di rifiuti da spazzamento stradale- sul rifiuto EER 191205 “vetro” in aggiunta all’operazione R5 già autorizzata in Tabella 5 dell’Appendice A del Decreto 338/2020, così come aggiornata e sostituita dal Decreto 315/2024.

CONSIDERATO CHE con nota 629055 del 11/12/2024 la Regione del Veneto ha dato riscontro alla comunicazione di modifica, trasmessa dalla Ditta RiVe S.r.l., ai sensi dell’art. 29-nonies del D.lgs 152/2006 chiedendo i relativi pareri di competenza alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV, comunicando inoltre di ritenere la modifica “non sostanziale" in quanto non rientrante nella definizione di cui all’art. 5 comma 1 lettera l-ter del D.lgs 152/2006.

DATO ATTO CHE con nota 116591 del 23/12/2024, acquisita a prot. reg. n. 656863 il 24/12/2024, ARPAV ha condiviso le considerazioni espresse dalla Regione del Veneto con nota prot.reg.n. 629055 del 11/12/2024 e di non considerare sostanziale la proposta presentata dalla Ditta, tenuto conto che la modifica dovrà essere recepita nel PMC/PGO con particolare riferimento alle tabelle dei rifiuti prodotti e sulla base delle ulteriori richieste avanzate con nota prot.reg.n. 619458 del 06/12/2024.

DATO ATTO CHE con nota del 30/12/2024 acquisita a prot. reg. n. 663890 del 31/12/2024, la Città Metropolitana di Venezia ha espresso parere positivo alla richiesta di considerare non sostanziale la proposta presentata dalla Ditta in quanto non produce effetti negativi e significativi sull’ambiente e sulla salute umana che non siano già stati valutati. 


Considerazioni finali e conclusioni

PRESO ATTO CHE nella prescrizione 34. dell’Allegato B al provvedimento di AIA di cui al citato decreto n. 338/2020 è stata citata, per mero errore materiale, la Provincia di Verona invece della Città Metropolitana di Venezia; 

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09/04/2020, rilasciata alla società R.I.VE. (RECUPERI INDUSTRIALI VENEZIA) S.r.l., con sede legale in via dei Cantieri n. 9 in comune di Venezia Codice Fiscale e P.IVA 04445830278, in relazione a:

  • estensione dell’operazione di recupero di rifiuti R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, già autorizzata al Riciclaggio/Recupero di altre sostanze inorganiche, ed autorizzata, ai rifiuti da spazzamento stradale, comprensiva delle specifiche prescrizioni tecniche/gestionali per l’esercizio dell’attività di recupero stessa e alla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali esitati dalla linea di trattamento rifiuti di “selezione e lavaggio di rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti inerti”;
  • correzione refuso

VISTO CHE il paragrafo B dell’Allegato A alla D.G.R. n. 2721/2014 prevede, tra l’altro, che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;

RITENUTO quindi necessario prescrivere l’adeguamento della fideiussione già presentata;

PRESO ATTO CHE relativamente alla valutazione di incidenza, il provvedimento favorevole di Compatibilità Ambientale di cui al decreto n. 6/2020, ha già valutato favorevolmente gli interventi e le attività svolte presso l’installazione;

CONSIDERATO CHE la modifica approvata con il presente provvedimento non prevede modifiche strutturali e/o di layout dell’installazione, e che le attività di recupero autorizzate erano già state valutate in quella sede, ad eccezione degli aspetti “amministrativi” legati alla definizione delle operazioni di recupero autorizzate;

RITENUTO CHE il caso in esame ricada fra le casistiche di non necessità della valutazione di incidenza, ed in particolare al punto n. 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 1400/2017: “modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;” e che non si rilevano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, ulteriori rispetto a quelli già valutati;

CONSIDERATA la scarsa complessità del procedimento amministrativo, la non necessità di acquisire pareri intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte di altre pubbliche amministrazioni diversi da quelli già acquisiti e la necessità di concludere in tempi brevi il procedimento amministrativo, si ritiene che sussistano le condizioni di cui all’Art. 7, comma 1, della L. 241/1990 per poter non effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per “particolari esigenze di celerità del procedimento” stesso;

ACCERTATO il versamento da parte del gestore degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e verificatane la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009 sulla base della documentazione trasmessa dalla ditta con nota del 09/01/2025 assunta al prot. Reg. n. 12040 in data 10/01/2025, dovuti per le modifiche non sostanziali di cui alla nota del 02/12/2024 per cui è necessaria la modifica del provvedimento di autorizzazione vigente;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTE la DGR 2721/2014 in merito di garanzie finanziarie;

VISTA la Legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare ed aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste al punto 5.1 lettere b e c e al punto 5.3 lettera b dell’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 in capo alla Ditta RiVe S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Venezia, Loc. Fusina, via dei cantieri n. 9 (C.F. e P.IVA. 04445830278) , relativamente all’estensione dell’operazione di recupero di rifiuti R12 – Scambio di rifiuti, sul rifiuto EER 191205 “vetro” in aggiunta all’operazione R5 già autorizzata per il medesimo EER;

3. di modificare, alla luce di quanto sopra, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09/04/2020, modificato con il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n.49 del 22/10/2020, e aggiornato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 315 del 29/10/2024, come segue:

3.1 la Tabella 5 dell’Appendice A è così modificata:

TAB 5
 Rifiuti ammessi all'impianto di selezione e lavaggio

C.E.R.

Descrizione rifiuti

R3/R5

R12

15 01 02

Imballaggi in plastica

x

 -

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

x

 -

15 01 10*

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

x

 -

17 02 03

Plastica

x

 -

17 05 03*

Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose

 -

x

17 05 04

Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

x

x

19 08 02

Rifiuti da dissabbiamento

x

x

19 12 05

Vetro

x

x

19 12 09

Minerali (ad esempio sabbia, rocce)

x

x

20 03 03

Residui della pulizia stradale

x

x

20 03 06

Rifiuti prodotti dalla pulizia acque di scarico

x

x


3.2 Il punto 34. è così modificato:

“34. la Ditta è autorizzata ad esercitare l’impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L’attestazione dell’avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Città Metropolitana di Venezia entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale”;

4. di prescrivere al Gestore la presentazione, entro 30 giorni dal ricevimento di questo Provvedimento, del Piano di Monitoraggio e controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO), con l’aggiornamento dell’operazione R12 per il codice EER 191205; tale documento è soggetto ad approvazione da parte di questa Amministrazione, sulla base del parere di ARPAV;

5. di prescrivere al Gestore la presentazione alla Città Metropolitana di Venezia, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo proroga concessa dal Beneficiario su motivata istanza del Gestore, di apposite appendici delle garanzie finanziarie in essere con l’estensione delle stesse al presente provvedimento;

6. di dare atto che rimane valido quanto prescritto nel decreto 338 del 31/03/2020, come già modificato con decreto n.49 del 22/10/2020 e con decreto n. 315 del 29/10/2024 richiamati in premessa, non in contrasto con il presente provvedimento;

7. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta RIVE S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Venezia, Loc. Fusina, via dei cantieri n. 9, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, a VERITAS S.p.A., a SIFA S.C.p.A., al Provveditorato OO.PP. del Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, al Consiglio di Bacino dei rifiuti Venezia Ambiente, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia, all’ Azienda ULSS 3 e ad A.R.P.A.V.;

8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

9. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

Paolo Giandon

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