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Bur n. 14 del 28 gennaio 2025


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 386 del 23 dicembre 2024

Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29 dicembre 2020 e ss.mm.ii. Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR), del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza. Presa d'atto delle modalità provvisorie di disinfezione finale attivate a seguito della messa fuori servizio dell'impianto a raggi UV.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua Fratta del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. di cui al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29 dicembre 2020 e ss.mm.ii., dando atto delle attuali modalità di disinfezione finale attivate a seguito della messa fuori servizio dell'impianto a raggi UV.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29 dicembre 2020, di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e all’esercizio del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque) che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all’esercizio dell’impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato e ad acido peracetico centralizzato.

VISTO l’Allegato 1 del provvedimento n. 1096 del 29 dicembre 2020 costituito dal cronoprogramma delle azioni per la riduzione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 120 del 28/12/2021 di aggiornamento del limite per il composto PFBS e di aggiornamento della metodica utilizzata da ARPAV per i composti PFAS e di attivazione del monitoraggio del composto Acido 2,45-Trifluorofenilacetico.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 385 del 29/12/2022 di aggiornamento del limite per il composto PFBS e di presa d’atto del nuovo indirizzo della sede legale del Consorzio A.Ri.C.A.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 152 del 03/08/2023 di definizione delle condizioni autorizzative da attivarsi in caso di ridotta o nulla portata di vivificazione convogliata al canale irriguo Adige Guà sul corpo idrico ricettore.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 304 del 21/12/2023 di aggiornamento dei limiti per i composti PFBS e PFOA.

PRESO ATTO che, nell’ambito del procedimento conclusosi con il soprarichiamato DDR n. 152/2023, è stata evidenziata la necessità di predisporre per il Fiume Fratta uno specifico e condiviso piano di gestione al fine di coordinare le azioni e le attività dei soggetti coinvolti ed ottimizzare i numerosi utilizzi della risorsa idrica veicolata dal fiume stesso contribuendone al miglioramento della qualità.

PRESO ATTO che le condizioni autorizzative da attivarsi in caso di ridotta o nulla portata di vivificazione convogliata al canale irriguo Adige Guà sul corpo idrico ricettore, sono individuate dal citato DDR n. 152/2023 proprio nelle more della condivisione del piano di cui sopra.

DATO ATTO che, con nota regionale n. 515639 del 22/09/2023, è stato convocato il primo incontro di coordinamento per la predisposizione ed adozione del suddetto Piano.

PRESO ATTO della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione inoltrata dal Consorzio A.Ri.C.A. con nota prot. n. 827 del 21/12/2023, acquisita dalla Regione del Veneto in data 28/12/2023 con proprio prot. n. 686733.

EVIDENZIATO che nell’istanza di rinnovo il Consorzio A.Ri.C.A. ha altresì richiesto:

  • di valutare la possibilità di scarico provvisorio del collettore nel Rio Acquetta a Bagnolo di Lonigo (VI), esclusivamente per attività di manutenzione della condotta o per guasti ai manufatti di convogliamento dei reflui dell’impianto di disinfezione centralizzato;
  • di valutare la possibilità di deroga per periodi di avvio/arresto della condotta e/o dell’impianto di disinfezione centralizzato dopo attività di manutenzione straordinaria;
  • di applicare per il parametro Azoto totale il limite in percentuale di abbattimento anziché in concentrazione.

DATO ATTO che con nota prot. n. 47253 del 29/01/2024 la Regione del Veneto ha dato riscontro all’istanza di rinnovo, precisando che il procedimento sarebbe stato avviato con tempistiche compatibili con gli esiti dei tavoli tecnici in corso su tematiche connesse allo scarico del collettore, con gli esiti dei monitoraggi di ARPAV e con il ricevimento della relazione trasmessa da A.Ri.C.A. ai sensi del punto 10 del DDR n. 1096/2020.

PRESO ATTO che con nota prot. n. 378 del 16.05.2024, acquisita agli atti della Regione del Veneto al prot. n. 238013 del 16.05.2024, il Consorzio A.Ri.C.A. comunicava che, a seguito del violento innalzamento del fiume Fratta, si era verificato il fuori servizio dell’impianto di disinfezione a raggi UV e che la disinfezione veniva comunque garantita con il dosaggio di acido peracetico presso i depuratori collettati.

VISTA la successiva nota A.Ri.C.A. prot. n. 387 del 20.05.2024 di aggiornamento delle attività intraprese a seguito del fuori servizio dell’impianto a raggi UV, acquisita agli atti della Regione del Veneto al prot. n. 243708 del 21.05.2024.

CONSIDERATO che con nota regionale n. 256346 del 28.05.2024, in relazione a quanto sopra, si chiedeva al Consorzio A.Ri.C.A. di relazionare in merito allo stato dell’arte del ripristino del sistema di disinfezione centralizzato a raggi UV, alla tempistica prevista per la sua riattivazione a regime e alla modalità operativa con cui si provvedeva alla gestione del dosaggio dell’acido peracetico a cura del Consorzio e/o dei vari gestori dei depuratori collegati al collettore, dettagliando la posizione delle stazioni di dosaggio di competenza del Consorzio A.Ri.C.A. stesso e/o di altri soggetti.

VISTA la conseguente nota prot. n. 417 del 28.05.2024, acquisita agli atti della Regione del veneto al prot. n. 258989 del 29.05.2024, in cui A.Ri.C.A. precisa che è stato programmato per il 30 maggio un intervento di verifica straordinaria dello stato di funzionamento del sistema di disinfezione UV per valutare la tempistica dell’eventuale riattivazione. Nella medesima nota A.Ri.CA. comunica che in merito al dosaggio dell’acido peracetico, essendo inutilizzabile a seguito dell’alluvione l’impianto di dosaggio antistante l’ingresso dell’impianto UV a Cologna Veneta e nell’attesa di realizzare un nuovo impianto centralizzato in prossimità del depuratore di Montebello Vicentino, si è provveduto a distribuire il dosaggio dell’acido peracetico presso i cinque depuratori allacciati al collettore.

VISTA l’ulteriore nota A.Ri.C.A. prot. n. 450 del 14.06.2024, acquisita agli atti della Regione del Veneto al prot. n. 289639 del 17.06.2024, in cui viene precisato che per l’impianto di disinfezione a raggi UV si rimane in attesa della valutazione tecnica della ditta incaricata.

VISTA la determina del Dirigente della Provincia di Vicenza – Area Tecnica Servizio Ambiente - n. 935 del 19/07/2024 avente ad oggetto l’ “Autorizzazione temporanea allo scarico del collettore consortile A.Ri.C.A. in via Fattorelle nel comune di Lonigo (Vi) nel rio Acquetta a seguito di riparazione straordinaria del collettore consortile A.Ri.C.A. in comune di Zimella (VR), dal 20 luglio al 9 agosto 2024, ditta: Consorzio Aziende Riunite Collettore Acque (A.Ri.C.A. )”.

VISTA la rettifica alla succitata determina comunicata dalla Provincia di Vicenza ed acquisita al prot. regionale con il n. 368676 del 23/07/2024.

VISTA la nota del Consorzio A.Ri.C.A. prot. n. 651 del 05/09/2024, acquisita agli atti della Regione del Veneto al prot. n. 449114 del 05/09/2024, con la quale richiede la rivalutazione del periodo di disinfezione dei reflui del collettore ed in particolare di limitare l’applicazione del valore limite di 5.000 UFC/100 ml per il parametro Escherichia Coli al periodo irriguo, orientativamente dal 15 marzo al 15 ottobre.

DATO ATTO che con nota regionale prot. n. 444354 del 04/09/2024 è stato avviato il procedimento per il “Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR), del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all’esercizio dell’impianto di disinfezione a raggi UV e ad acido peracetico centralizzato”.

DATO ATTO che con la succitata nota è stata altresì indetta la Conferenza di Servizi Decisoria, in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 7, della Legge 241/90 per il rinnovo dell’autorizzazione di cui trattasi anche al fine di acquisire l’intesa delle Province interessate, come prevista dal comma 2 dell’art. 5.1 della L.R. n. 33/1985.

DATO ATTO che non sono pervenute, nei termini assegnati con la comunicazione di avvio del procedimento, e comunque fino ad oggi, memorie scritte o altri documenti ritenuti pertinenti da parte dei soggetti partecipanti al procedimento.

CONSIDERATO che, con riferimento alle richieste avanzate nell’istanza dal Consorzio A.Ri.C.A., nell’ambito della prima seduta della Conferenza di servizi Decisoria è emerso quanto segue:

  • la possibilità di scarico provvisorio del collettore nel Rio Acquetta a Bagnolo di Lonigo (VI), come già anticipato con nota con nota prot. n. 47253 del 29/01/2024 dalla Regione del Veneto, non può ricomprendersi nel provvedimento autorizzatorio in oggetto in quanto, quando lo scarico viene effettuato a Lonigo, non trova applicazione l’art. 5.1 della LR 33/85 e pertanto la competenza è provinciale;
  • la possibilità di deroga per periodi di avvio/arresto della condotta e/o dell’impianto di disinfezione centralizzato dopo attività di manutenzione straordinaria, è già contemplata nell’attuale dispositivo che fa esplicito riferimento all’art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
  • che è già contemplata nell’attuale dispositivo, altresì, l’applicazione del limite per l’azoto totale non in concentrazione ma in percentuale di abbattimento.

RITENUTO di confermare pertanto che lo scarico provvisorio del collettore nel Rio Acquetta a Bagnolo di Lonigo (VI), in caso di attività di manutenzione, guasti o malfunzionamenti, dovrà essere autorizzato dalla Provincia di Vicenza come peraltro già fatto, con la determinazione n. 935 del 19/07/2024 più sopra richiamata, in occasione della riparazione straordinaria resasi necessaria nell’estate del corrente anno.

VISTI gli esiti della riunione della prima seduta della Conferenza di Servizi Decisoria riportati nel verbale trasmesso con nota della Regione del Veneto prot. n. 507775 del 03/10/2024, conclusasi con la richiesta al consorzio A.Ri.C.A. delle integrazioni seguenti:

  1. Di dare riscontro sulla tempistica necessaria a riavviare il sistema centralizzato a raggi UV o sull’impossibilità di ripristinare il sistema, indicando in questo caso la tempistica entro cui il Consorzio si impegna a presentare l’eventuale variante progettuale;
  2. Di trasmettere una relazione dettagliata che descriva le attuali modalità di disinfezione indicando e specificando i punti di dosaggio presso i singoli impianti, i diversi ruoli decisionali ed operativi, il processo decisionale, i quantitativi di disinfettante dosati in relazione alla qualità del refluo;
  3. Di trasmettere una dettagliata nota tecnica sulle modalità di dosaggio allo scarico dei prodotti antischiuma e sulla tipologia di questi ultimi;
  4. Di trasmettere la relazione annuale di cui al punto 10 dell’autorizzazione vigente.

PRESO ATTO che con nota prot. n. 788 del 08/11/2024, acquisita agli atti al prot. n. 573975 del 11/11/2024, il Consorzio A.Ri.C.A. ha trasmesso la relazione annuale prevista al punto 10 del DDR n. 1096 del 29/12/2020 relativa al cronoprogramma delle azioni per la riduzione delle sostanze perfluoroalchiliche, nella quale sono riassunte le azioni e le sperimentazioni previste dal cronoprogramma e sono ripotati i dati della mediana annua dei vari composti PFAS misurati dal 2013 al 2024 dai quali si evince la significativa riduzione progressiva degli stessi.

PRESO ATTO inoltre che con nota prot. n. 789 del 11/11/2024, acquisita agli atti al prot. n. 576385 del 12/11/2024, il Consorzio A.Ri.C.A. ha trasmesso la relazione con le ulteriori integrazioni richieste a seguito della prima seduta della Conferenza di Servizi Decisoria, nella quale:

  • sono riportate le motivazioni che rendono non sostenibile il ripristino dell’impianto di disinfezione a raggi UV danneggiato dall’evento alluvionale;
  • sono riportate le motivazioni che fanno ritenere quale soluzione alternativa più idonea il dosaggio dell’acido peracetico, attualmente già in uso
  • si comunica che è in corso la progettazione di un impianto di dosaggio di acido peracetico presso la centralina di controllo del depuratore di Montebello Vicentino, integrativa dei dosaggi già effettuati dai gestori in uscita di ogni singolo depuratore;
  • si specifica che è presente un sistema di dosaggio di antischiuma in prossimità dello scarico finale del collettore specificandone dosaggio e modalità gestionali;
  • sono individuate alcune linee guida per l’adozione del piano di manutenzione del collettore che il Consorzio intende adottare.

DATO ATTO che con nota prot.n. 585330 del 15/11/2024 la Regione del Veneto ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 02.12.2024, successivamente differita prima al 03.12.2024 e poi al 09.12.2024;

PRESO ATTO che in data 25.11.2024 si è svolto il quarto incontro di coordinamento per la predisposizione del piano (successivamente denominato “protocollo”) per la gestione delle acque del Fratta nell’ambito del quale è stata discussa una bozza del documento in parola ritenuta definitiva dagli Uffici regionali ma che non è stata condivisa da tutti i partecipanti, come meglio specificato nel verbale trasmesso con nota regionale n. 618498 del 05.12.2024.

VISTI gli esiti della riunione della seconda seduta della Conferenza di Servizi Decisoria tenutasi in data 09.12.2024, come riportati nel verbale trasmesso con nota della Regione del Veneto prot. n. 653364 del 23.12.2024, durante la quale sono state discusse, rielaborate e condivise le prescrizioni della presente autorizzazione.

PRESO ATTO che alla succitata seduta della Conferenza di Servizi hanno partecipato i rappresentanti dei seguenti Enti/Amministrazioni con diritto di voto: Regione del Veneto, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, Comune di Cologna Veneta; alla medesima seduta hanno partecipato anche i rappresentanti di ARPAV, del Consorzio A.Ri.C.A. e dei gestori del Servizio Idrico Integrato in esso consorziati, invitati a titolo consultivo.

DATO ATTO che le Province di Verona e Vicenza si sono espresse in Conferenza anche in relazione all’intesa prevista dal comma 2 dell’art. 5.1 della L.R. 33/85.

CONSIDERATO che, in particolare, nell’ambito della succitata seconda seduta:

  • si è ritenuto, alla luce della normativa vigente e delle concentrazioni di Escherichia Coli registrate nel corpo idrico recettore, di confermare per il medesimo parametro, allo scarico del collettore, il valore limite di 5.000 UFC/100 ml e che lo stesso debba essere rispettato sia in periodo irriguo che non irriguo;
  • di fissare allo scarico del collettore per i parametri cromo totale e nichel limiti di concentrazione più restrittivi in ragione degli impegni di riduzione dell’impatto del medesimo collettore sul corpo idrico recettore individuati nell’Accordo di Programma per il risanamento del Fratta – Gorzone del 5 dicembre 2005, ovvero in ragione dell’adeguamento alle pertinenti BAT per il trattamento dei rifiuti per tre dei cinque impianti collettati;
  • di introdurre il monitoraggio del parametro AMPA allo scarico del collettore, alla luce di quanto emerso nei lavori del tavolo per la predisposizione del Protocollo di gestione delle acque del Fratta in relazione alla provenienza, anche urbana e/o industriale, del medesimo composto;
  • di indicare la frequenza minima degli autocontrolli richiesti ad A.Ri.C.A. allo scarico e sul corpo idrico recettore;
  • di introdurre la verifica di valori obiettivo in termini di massa per i parametri Cloruri, Solfati e Cromo totale in ragione degli impegni di riduzione dell’impatto del medesimo collettore sul corpo idrico recettore individuati nel già richiamato Accordo di Programma del 5 dicembre 2005; i valori individuati corrispondono sostanzialmente ai valori medi dei carichi calcolati da ARPAV a partire dal 2010 e riportati negli specifici rapporti annuali sul monitoraggio del Fratta-Gorzone (ad esclusione delle annualità ritenute non significative: il 2020 legato all’emergenza Covid ed il 2022 legato all’emergenza siccità);
  • di richiedere la presentazione entro il 31/01/2025 della variante progettuale relativa alla modifica del sistema di disinfezione centralizzato;
  • di prescrivere la predisposizione di un piano generale dei controlli e delle manutenzioni del collettore e delle sue opere accessorie da trasmettere entro il 31/03/2025, nonché la predisposizione e trasmissione di un programma annuale di manutenzione;
  • di richiedere al Consorzio A.Ri.C.A. un documento che riassuma la strumentazione utilizzata per il controllo in continuo dei flussi in ingresso provenienti dai 5 depuratori e del flusso in uscita allo scarico.

PRESO ATTO delle analisi ARPAV sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) allo scarico e delle mediane parziali (fino al mese di ottobre 2024 per complessivi 20 campioni) che risultano tutte ampiamente al di sotto dei limiti prescritti.

PRESO ATTO che nelle sedute della Conferenza di Servizi è stato proposto, sulla base dei risultati finora ottenuti, di confermare i limiti attualmente vigenti per le sostanze perfluoroalchiliche, come di seguito riportati:

Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS lineare) ≤ 0,03 microgrammi/litro;
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA lineare) ≤ 0,10 microgrammi/litro;
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA) ≤ 0,15 microgrammi/litro;
Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) ≤ 0,35 microgrammi/litro;
Somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDoA)] ≤ 0,25 microgrammi/litro.
cC6O4 ≤ 0,10 microgrammi/litro (CAS 1190931-27-1)
GenX ≤ 0,10 microgrammi/litro (HFPO-DA Perfluoro 2-Propoxy-Propanoic Acid)

EVIDENZIATO che i limiti adottati per le sostanze perfluoroalchiliche hanno un valore provvisorio e si riferiscono alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti da ARPAV dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

RITENUTO pertanto di dover provvedere al rinnovo del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1096 del 29 dicembre 2020 di autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. dando atto delle attuali modalità di disinfezione finale attivate a seguito della messa fuori servizio dell’impianto a raggi UV e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni approvate dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 09.02.2024, come riportate nel successivo dispositivo.

DATO ATTO che con il presente provvedimento si approva la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi indetta con la nota regionale prot. n. 444354 del 04/09/2024 e si conclude, nei termini di legge, il procedimento avviato con la medesima nota.

decreta

1. Il presente provvedimento rilasciato al Presidente pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A., con sede legale in via Ferraretta n. 10, Arzignano (VI), rinnova l’autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR), dando atto delle attuali modalità di disinfezione finale attivate a seguito della messa fuori servizio dell’impianto a raggi UV, così come descritte nella nota del medesimo Consorzio n. 789 del 11.11.2024.

2. La presente autorizzazione ha validità dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2028. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 120 giorni prima della scadenza.

3. Allo scarico dovranno rispettarsi, su campione medio ponderato, i limiti di accettabilità di cui alla colonna C della Tabella 1, Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009, pubblicato nel BUR n. 100 dell’08/12/2009, salvo quanto previsto specificamente ai punti successivi.

4. Salvo quanto previsto al successivo punto 5, trattandosi di scarico in bacino drenante in area sensibile, deve garantirsi allo scarico quanto di seguito riportato:

  1. il rispetto in concentrazione del limite per il parametro Fosforo totale previsto dalla tabella del comma 1 dell’articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e pari a 1,0 mg/l (media annua);
  2. b. il rispetto di una percentuale di riduzione per il parametro Azoto totale tra il carico complessivo in ingresso ai cinque impianti ed il carico residuo allo scarico finale del collettore, maggiore o uguale all’ 85% (media annua).

5. I succitati limiti per Azoto totale e Fosforo totale non si applicano, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

6. Per il parametro Escherichia coli dovrà garantirsi allo scarico il valore limite di 5.000 UFC/100 ml. Tale parametro sarà determinato tramite prelievo in modalità istantanea, effettuando nella medesima data anche il campionamento nel corso d’acqua a monte e a valle dell’immissione dello scarico.

7. Per i parametri cromo totale e nichel dovranno essere rispettati i seguenti valori limite allo scarico: 0,7 mg/l per il cromo totale e 1,5 mg/l per il nichel.

8. Per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) il Consorzio A.Ri.C.A. dovrà promuovere presso gli impianti di depurazione a monte del collettore l’adozione delle MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) al fine di garantire una progressiva riduzione delle concentrazioni in uscita allo scarico fino al raggiungimento della loro virtuale assenza come previsto dal parere dell’ISS n. 9818 del 06.04.2016.

9. Per le sostanze di cui al punto 8 dovrà essere verificato il rispetto allo scarico dei seguenti limiti provvisori:

Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS lineare) ≤ 0,03 microgrammi/litro;
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA lineare) ≤ 0,10 microgrammi/litro;
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA) ≤ 0,15 microgrammi/litro;
Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) ≤ 0,35 microgrammi/litro;
Somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDoA)] ≤ 0,25 microgrammi/litro.
cC6O4 ≤ 0,10 microgrammi/litro (CAS 1190931-27-1)
GenX ≤ 0,10 microgrammi/litro (HFPO-DA Perfluoro 2-Propoxy-Propanoic Acid).

La verifica del rispetto di tali limiti avverrà attraverso il calcolo della mediana, correlata dell’incertezza di misura, dei singoli analiti riportati nei rapporti di prova di ARPAV, riferiti almeno a 24 campioni distribuiti nel corso dell’anno solare di riferimento.

10. Il Consorzio A.Ri.C.A. è tenuto ad utilizzare, per l’analisi dei composti PFAS allo scarico del collettore di cui al precedente punto 9, la metodica ASTM D7979-20 o eventuale altra metodica, previa verifica di equivalenza da parte di ARPAV. A.Ri.C.A. dovrà presentare ogni 6 mesi una relazione sul confronto tra gli esiti analitici dei laboratori esterni utilizzati e quelli di ARPAV. In tutti i rapporti di prova dovrà essere riportata anche l’incertezza di misura.

11. Agli scarichi parziali dei cinque impianti collettati, nonché nel corpo idrico recettore a monte e a valle dello stesso, dovranno essere ricercate le sostanze PFAS di cui al succitato punto 9, con l’aggiunta delle ulteriori sostanze considerate per la determinazione del parametro “Somma di PFAS” come individuato dal D. Lgs. n. 18/2023, nonché con l’aggiunta dei composti 4:2-FTS (4:2-FluoroTelomerSulfonate), 8:2-FTS (8:2-FluoroTelomerSulfonate) e Acido 2,4,5-Trifluorofenilacetico (CAS 209995-38-0). Anche per la determinazione analitica dei succitati composti nei campioni di acqua prelevata dal corpo idrico recettore dovranno essere adottate le stesse metodiche analitiche utilizzate da ARPAV o eventuali altre metodiche, previa verifica di equivalenza da parte della medesima Agenzia. Il monitoraggio dei medesimi composti agli scarichi parziali dei cinque impianti collettati, nonché sul corpo idrico recettore, dovranno avere la stessa frequenza delle analisi effettuate allo scarico del collettore, come individuata al successivo punto 14.

12. Il Consorzio A.Ri.C.A. è tenuto a monitorare allo scarico del collettore anche il parametro AMPA con frequenza trimestrale adottando la stessa metodica analitica dell’ARPAV o eventuale altra metodica, previa verifica di equivalenza da parte della medesima Agenzia.

13. In ragione dell’introduzione di novità tecniche e/o tecnologiche quali la messa in esercizio di nuove MTD, ovvero a seguito della emanazione di nuove norme in materia, nonché degli esiti dei monitoraggi ambientali e sugli scarichi, con riferimento alle sostanze di cui al punto 8, la Regione del Veneto potrà provvedere ad una revisione anticipata dell’autorizzazione.

14. Il Consorzio A.Ri.C.A., sulla base di quanto previsto dall’allegato 5 – paragrafo 1 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è tenuto ad effettuare allo scarico del collettore almeno un autocontrollo ogni 15 giorni con la determinazione di tutti i parametri previsti dalla presente autorizzazione, fatto salvo quanto specificatamente previsto per l’AMPA al punto 12.

15. Al fine di conseguire una progressiva riduzione dei carichi dei principali inquinanti immessi nel corpo idrico attraverso lo scarico del collettore, dovranno essere verificati i seguenti valori obiettivo, in termini di massa, calcolati come media dei valori registrati nei 4 anni di validità della presente autorizzazione:

Cloruri

< 27.500 t/anno

Solfati

< 24.000 t/anno

Cromo totale

< 7,3 t/anno

 

Eventuali scostamenti ai succitati valori dovranno essere motivati in apposita relazione da presentare agli Enti annualmente nonché al termine di validità della presente autorizzazione.

16. Il Consorzio A.Ri.C.A. è tenuto a comunicare, entro le 24 h successive dalla segnalazione del Consorzio LEB, a Regione, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, Arpav e Comune di Cologna Veneta, qualsiasi riduzione, che si protragga oltre le 48 h, della portata di vivificazione del Fratta rilasciata dal canale irriguo Adige Guà rispetto alla portata di riferimento quantificata in 6 mc/s. Nelle more della condivisione da parte di tutti gli Enti ed i soggetti interessati di un apposito piano/protocollo per la gestione delle acque del Fratta, in caso di riduzioni di portata per una durata prevista superiore ai 15 gg. e in assenza di modalità alternative atte a garantire la portata di cui sopra, il Consorzio A.Ri.C.A. dovrà adottare le seguenti misure di controllo/mitigazione:

  • I parametri Cromo totale, Cloruri, Solfati, Conducibilità e pH dovranno essere monitorati con cadenza settimanale allo scarico del collettore e sul corpo idrico recettore a monte e a valle dello stesso scarico.
  • Dovrà essere monitorato in continuo il livello idrico del Fratta nel punto di misura in Via Predicale.
  • Gli esiti delle misure di cui ai precedenti punti dovranno essere trasmessi a Regione, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, Arpav e Comune di Cologna Veneta con frequenza quindicinale.
  • In caso di portata di vivificazione rilasciata nel Fratta dal canale irriguo Adige - Guà inferiore a 3 mc/s dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni individuate nell’ambito dell’apposito gruppo di coordinamento sul Fratta istituito in esito alla riunione di coordinamento del 15.09.2022, compresa l’eventuale riduzione dei limiti allo scarico del collettore ritenuta necessaria in tale sede dagli Enti competenti (Regione, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza, ARPAV) in base agli esiti del monitoraggio del corpo idrico ed all’effettivo utilizzo ad uso irriguo delle acque di quest’ultimo.

17. Entro il 31.01.2025 il Consorzio A.Ri.C.A. è tenuto a presentare agli Enti competenti la variante progettuale relativa alla modifica del sistema di disinfezione originariamente approvato ai fini dell’attivazione dei relativi procedimenti di valutazione e autorizzazione; successivamente all’approvazione del progetto di variante, il medesimo Consorzio dovrà presentare, almeno 120 giorni prima della messa in esercizio del nuovo sistema di disinfezione, istanza alla Regione del Veneto di modifica della presente autorizzazione.

18. Entro il 31/03/2025 il Consorzio A.Ri.C.A. deve redigere e trasmettere a Regione, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza ed ARPAV un Piano generale dei controlli e delle manutenzioni del collettore e delle sue opere accessorie. Tale piano potrà essere soggetto ad aggiornamenti proposti dallo stesso Consorzio A.R.I.C.A. e/o, per quanto di competenza, dai succitati Enti. Le attività manutentive svolte ai fini di tale Piano Generale dovranno essere registrate da A.Ri.C.A. e tenute a disposizione degli Enti.

19. Fermo quanto già previsto ai successivi punti 21, 22 e 23, entro il 31 dicembre di ciascun anno A.Ri.C.A. dovrà altresì predisporre un programma annuale di manutenzione del collettore, che dovrà essere trasmesso a Regione, Provincia di Verona, Provincia di Vicenza ed ARPAV. Detto programma annuale dovrà essere comprensivo degli interventi di manutenzione preventiva previsti per l’annualità successiva nonché degli interventi svolti nel corso dell’anno di riferimento di manutenzione straordinaria e correttiva necessari a garantire il buon funzionamento del collettore a seguito di eventi imprevisti. Nel suddetto programma A.Ri.C.A. dovrà in particolare fornire dettagliate informazioni sulle attività previste di ispezione visiva, pulizia condotta e videoispezione, nonché evidenziare la necessità di attivazione provvisoria dei vecchi scarichi dei depuratori collettati, ovvero del vecchio scarico del collettore nel Rio Acquetta in Comune di Lonigo. A.Ri.C.A. dovrà eventualmente introdurre variazioni puntuali nel programma annuale in ragione delle osservazioni formalizzate dagli Enti competenti. Il programma annuale di cui al presente comma e relativo all’annualità 2025 e rendicontazione 2024 potrà essere trasmessa agli Enti contestualmente al Piano Generale di cui al punto 18.

20. Dovrà trasmettersi alla Regione del Veneto – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, alle Province di Verona e Vicenza e all’ARPAV, una relazione bimestrale comprensiva di valutazioni tecnico-analitiche contenente i seguenti elementi: dati medi di portata e dati analitici allo scarico del collettore per tutti i parametri previsti dalla presente autorizzazione, dati dei flussi in ingresso provenienti dai 5 depuratori e dati analitici misurati da A.Ri.C.A. - ai sensi dei punti 11 e 21 - allo scarico di ciascuno di essi.

21. Entro il 31/03/2025 A.R.I.C.A. dovrà inviare un documento che riassuma la strumentazione utilizzata per il controllo in continuo dei flussi in ingresso provenienti dai 5 depuratori e del flusso in uscita allo scarico.

22. Dovranno essere mantenuti in buono stato di efficienza e funzionalità i sistemi di controllo di cui al punto 21; tutte le aree interessate dal controllo specifico e le attrezzature dovranno garantire la piena sicurezza degli operatori adibiti al controllo. Con riferimento ai dati rilevati dalla strumentazione indicata nel presente punto, A.Ri.C.A. dovrà continuare ad alimentare il portale in internet già realizzato in modo che gli enti di controllo possano accedere ai dati in tempo reale.

23. Dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico, compreso il misuratore di portata istallato sul fiume Fratta a valle dell’immissione del LEB.

24. Nel caso di guasti o malfunzionamenti che abbiano a verificarsi negli impianti di depurazione recapitanti nella condotta o nel sistema di collettamento per i quali si abbia una variazione effettiva delle caratteristiche dello scarico, entro 24 ore dovrà provvedersi ad informare la Regione del Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, le Province di Verona e Vicenza e i DAP (dipartimenti ARPAV provinciali) di Verona e Vicenza.

25. Vanno continuate le puntuali verifiche, finalizzate al monitoraggio per la determinazione dei carichi inquinanti complessivi valutati in termini di massa, sversati nel corpo recettore, anche ai fini della verifica dei valori obiettivi stabiliti al precedente punto 15. Dovrà essere tenuta una registrazione di tali valutazioni da mantenere a disposizione degli Enti di controllo. Va continuato inoltre l’approfondimento delle conoscenze sulle fonti di pressione, anche acquisendo direttamente informazioni presso le stesse. Dovranno essere attivate forme di coordinamento nel controllo delle fonti ritenute di maggiore impatto per la qualità dello scarico del collettore rispetto alle sostanze prioritarie.

26. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari ai fini della legittima effettuazione dello scarico nel corpo ricettore e restano, altresì, fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi.

27. La Regione del Veneto si riserva di effettuare in qualsiasi momento, per mezzo delle autorità di controllo preposte, i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra descritto e di poter modificare i limiti e le prescrizioni nonché adottare provvedimenti di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione, in funzione dell’evolversi della situazione ambientale e sanitaria attestata da referti analitici.

28. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di accettabilità allo scarico nonché di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 133 e 137 del D.Lgs. 152/2006 a carico del Presidente e legale rappresentante pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A., fatto salvo quanto previso al successivo punto 29 per le sostanze perfluoroalchiliche.

29. Nel caso di mancato rispetto dei limiti per le sostanze perfluoroalchiliche calcolati come mediana annua si applica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 29-quattuordecies, comma 2 del D. Lgs. N. 152/2006 tenendo conto dell’incertezza di misura indicata da A.R.P.AV.

30. Viene fatta salva la possibilità di concedere deroghe temporanee alle caratteristiche qualitative dello scarico, previa istanza opportunamente documentata da inviarsi alla Regione del Veneto, alle Province di Verona e Vicenza e all'A.R.P.A.V., nei casi espressamente previsti dall’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06.

31. Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio A.Ri.C.A. di Arzignano (VI), al Comune di Cologna Veneta (VR), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Vicenza, all’ARPAV, al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”, al Consiglio di Bacino “Bacchiglione”, alla UO Genio Civile di Vicenza, nonché per opportuna conoscenza al Consiglio di Bacino “Veronese” e al Consorzio L.E.B..

32. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

33. Il presente provvedimento è inviato al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.

34. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Paolo Giandon



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