Home » Dettaglio Decreto
Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 321 del 23 dicembre 2024
Approvazione del nuovo modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per locazione breve/turistica, in forma imprenditoriale, da presentare tramite SUAP al Comune dove ha sede l'alloggio locato. Art. 27 bis L.R. n. 11/2013. Art 13 ter del D.L. n. 145/2023 convertito in Legge n. 191 del 15 dicembre 2024.
Si approva il nuovo modello regionale di SCIA per locazione breve/turistica, in forma imprenditoriale,da presentare, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, al Comune dove ha sede l'alloggio locato.
Il Direttore
PREMESSO CHE
- il Decreto legge n. 145 del 18 ottobre 2023, convertito in Legge n. 191 del 15 dicembre 2024, al comma 8 dell'articolo 13 ter "Disciplina delle locazioni brevi per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale", così dispone:
"Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante";
- l’art.4 del Regolamento regionale n. 2 del 10 settembre 2019, come modificato dal Regolamento regionale n. 5 del 5 novembre 2024:“Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (art. 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11,” così dispone :
1. Il locatore, prima di iniziare l'attività di locazione turistica è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma ROSS1000, le seguenti informazioni, secondo le modalità operative approvate con provvedimento della Giunta regionale: a) i dati che consentono in modo univoco di identificare il locatore; b) i dati che consentono in modo univoco di identificare l'unità immobiliare ad uso abitativo dell'alloggio dato in locazione, ivi compreso il numero civico; c) i periodi nei quali intende locare l'alloggio; d) il numero di camere e di posti letto, ivi compresi quelli temporanei. 2. Il locatore è altresì tenuto a comunicare in via preventiva, esclusivamente tramite piattaforma ROSS 1000 le variazioni dei periodi nei quali intende locare l'alloggio e la cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio. 3. Per i soli locatori in forma imprenditoriale, le comunicazioni di avvio e di chiusura definitiva della locazione ai sensi dei commi 1 e 2, vanno trasmesse anche allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune competente. 4. Spetta al locatore la verifica della correttezza dei dati inseriti relativi all'alloggio in locazione e, in caso di variazione, comunicare la modifica o, dove consentito, eseguire l'aggiornamento nella procedura telematica.
- l'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza unificata del 18 dicembre 2024, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l’Agenda per la semplificazione, che ha approvato un nuovo modulo standardizzato del Settore Turismo concernente la "Segnalazione certificata di inizio attività per locazione breve/turistica" ;
CONSIDERATO CHE
- nei casi di locazione breve senza prestazione di servizi e di locazione turistica senza prestazione di servizi, ai sensi dell’art.27 bis della L.R. n.11/2013, ivi compresi i casi di gestione in forma imprenditoriale, i locatori devono comunicare i dati della locazione alla Regione su piattaforma telematica, secondo le modalità del citato art.4 del Regolamento regionale n.2/2019 e s.m.i.;
- la presentazione regolare e completa della citata comunicazione di locazione consente alla Regione il rilascio del codice identificativo regionale dell’alloggio locato (CIR) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale dell’alloggio locato (CIN) ai sensi del comma 4 dell’art.27 bis della L.R. n.11/2013;
- il nuovo modulo standardizzato del Settore Turismo concernente la "Segnalazione certificata di inizio attività per locazione breve/turistica" oggetto dell’Accordo, sancito nella seduta della Conferenza unificata del 18 dicembre 2024, richiede l’indicazione da parte del locatore, in forma imprenditoriale, del CIN e del CIR per identificare l’alloggio locato e quindi, nel Veneto, presuppone la presentazione alla Regione della suddetta comunicazione di locazione, ai sensi del comma 4 dell’art.27 bis della L.R. n.11/2013;
- la citata SCIA per locazione breve/turistica, in forma imprenditoriale, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del DPR n. 160/2010, è presentata dal locatore imprenditoriale ai sensi dell’art.2082 del codice civile, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune nel cui territorio ha sede l'alloggio locato, per consentire allo stesso l’esercizio della funzione di vigilanza sul suddetto immobile, ai sensi del comma 9 dell'art. 13 ter della Legge n. 191/2023;
RITENUTO OPPORTUNO
- adottare un modello di SCIA, da presentare tramite SUAP, al Comune dove ha sede l'alloggio locato per locazione breve/turistica in forma imprenditoriale, in conformità sia al citato art. 13 ter della Legge n. 191/2023, sia al citato Accordo del 18 dicembre 2024, nel rispetto del citato art.4 del Regolamento regionale n. 2 del 10 settembre 2019 e s.m.i;
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR);
- approvare nell’Allegato A al presente provvedimento, il nuovo modello regionale per la "Segnalazione certificata di inizio attività per locazione breve/turistica";
- disporre che il locatore imprenditoriale trasmetta il citato modello regionale di "Segnalazione certificata di inizio attività per locazione breve/turistica" debitamente compilato, tramite SUAP, al Comune nel cui territorio ha sede l'alloggio locato;
- inserire il citato modello regionale sia nel portale: www.impresainungiorno.gov.it sia nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori ;
- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e di inserirlo nel portale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/;
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.n. 241/1990; il D.lgs. n. 59/2010,; il D.lgs. n. 159/2011; il DPR n.160/2010; la Legge n. 191/2023; la L.R. n.33/2002; la L.R. n. 54/2012; la L.R. n. 11/2013; il Regolamento regionale n. 2/2019 e s.m.i.; l'Accordo del 18 dicembre 2024, tra il Governo, le regioni e gli enti locali;
decreta
Mauro Giovanni Viti
(seguono allegati)
Torna indietro