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Bur n. 170 del 27 dicembre 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 747 del 19 dicembre 2024

Diniego al rilascio della concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale con scarico di acque meteoriche nel torrente Valpantena, mediante tubazione (Ø 20 cm) proveniente da impianto di smaltimento acque, in frazione Lugo nel Comune di Grezzana (VR). Richiedente: Europam S.p.A. R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 11786.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine del diniego al rilascio della concessione idraulica per occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota pervenuta con protocollo regionale n. 200925 del 23/04/2024, la Ditta Europam S.p.A. con sede in via Sardorella, 45T – 16162 Genova (GE), Partita IVA 10848200969, in persona del legale rappresentate della società, Sig. Gabriele Romiti Costantino, omissis, ha presentato istanza di concessione idraulica per l’occupazione di superficie demaniale con scarico di acque meteoriche nel torrente Valpantena, mediante tubazione (Ø 20 cm) proveniente da impianto di smaltimento acque, in frazione Lugo nel Comune di Grezzana (VR);

PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 27/06/2024 con voto n. 92, ha espresso parere contrario al rilascio della concessione in oggetto, con la seguente motivazione:

- le opere proposte prevedono degli scavi a profondità di 1,50 metri sotto il piano campagna all’interno della fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio della sponda, di cui all’art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904 che vieta in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese spondali le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli scavi;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 569768 del 07/11/2024, l’Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, ha comunicato alla Ditta Europam S.p.A. il preavviso di diniego dell’istanza, condividendo e facendo integralmente proprie le motivazioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici per la Provincia di Verona;

VERIFICATO che la Ditta Europam S.p.A. non ha presentato alcuna osservazione entro i termini previsti dalla citata nota;

RITENUTO, pertanto, non accoglibile l’istanza in argomento per i motivi sopra riportati;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”,

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di denegare, per le motivazioni addotte in premessa, la concessione idraulica per l’occupazione di superficie demaniale del corso d’acqua denominato torrente Valpantena, con scarico di acque meteoriche mediante tubazione (Ø 20 cm) proveniente da impianto di smaltimento acque, in fraz. Lugo nel Comune di Grezzana (VR), richieste dalla Ditta Europam S.p.A. con sede in via Sardorella, 45T – 16162 Genova (GE), Partita IVA 10848200969, in persona del legale rappresentate della società, Sig. Gabriele Romiti Costantino, omissis;

3. di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Domenico Vinciguerra

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