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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 745 del 18 dicembre 2024
Concessione idraulica per il mantenimento dell'occupazione di superficie demaniale con n. 3 (tre) attraversamenti mediante strada/sentiero carrabile, dei corsi d'acqua denominati Valle Demaniale, in località Prada-Costabella nel Comune di Brenzone sul Garda (VR). Ente: Comune di Brenzone sul Garda R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 11802.
Provvedimento emesso al fine del rilascio della concessione idraulica per il mantenimento di attraversamento di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.
Il Direttore
PREMESSO che, con nota pervenuta al prot. regionale n. 352522 del 15/07/2024, il Comune di Brenzone sul Garda con sede in Via Venti Settembre, 8 – 37010 Brenzone sul Garda (VR), C.F./Partita IVA 00661110239, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Paolo Formaggioni, omissis, ha presentato istanza di concessione idraulica per il mantenimento dell’occupazione di superficie demaniale con n. 3 (tre) attraversamenti mediante strada/sentiero carrabile, dei corsi d’acqua denominati Valle Demaniale, in località Prada-Costabella nel Comune di Brenzone sul Garda (VR);
PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 02/10/2024 con voto n. 124, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all’art. 2 del disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;
RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;
CONSIDERATO che il Comune di Brenzone sul Garda ha provveduto a sottoscrivere digitalmente il disciplinare;
VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;
VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico”;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 “Tariffario canoni del demanio idrico”;
VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le “norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche”;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;
VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di rilasciare, al Comune di Brenzone sul Garda con sede in Via Venti Settembre, 8 – 37010 Brenzone sul Garda (VR), C.F./Partita IVA 00661110239, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Paolo Formaggioni, omissis, la concessione idraulica per il mantenimento dell’occupazione di superficie demaniale con n. 3 (tre) attraversamenti mediante strada/sentiero carrabile, dei corsi d’acqua denominati Valle Demaniale, in località Prada-Costabella nel Comune di Brenzone sul Garda (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 124 del 02/10/2024.
3. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopracitata Amministrazione Comunale ad eseguire i lavori di sistemazione della strada/sentiero carrabile in attraversamento dei corsi d’acqua demaniali denominati Valle Demaniale, in loc. Prada-Costabella nel Comune di Brenzone sul Garda (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni di carattere speciale:
- il Comune di Brenzone sul Garda dovrà provvedere alla gestione delle modalità di accesso al fine anche di evitare il passaggio a terzi ed, in ogni caso, intraprendere tutte le misure affinché l’utilizzo dei guadi sia effettuato in condizioni di sicurezza, precludendone ogni utilizzo in caso di presenza d’acqua o di eventi di piena. In ogni caso, la responsabilità all’utilizzo dei guadi è del Concessionario.
- tutti i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali redatti dal tecnico incaricato Dott. Agr. Alberto Brighenti.
L’autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
a) eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
b) a non modificare in alcun modo, nemmeno provvisoriamente, le sezioni idrauliche dei corsi d’acqua con opere, scavi, depositi o altro;
c) a riparare tempestivamente, qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona;
d) comunicare, in anticipo, alla U.O. Genio Civile Verona l’inizio dei lavori di sistemazione della strada, facendo pervenire i provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l’U.O. stessa della conclusione dei lavori, trasmettendo certificato di regolare esecuzione delle opere con contestuale attestazione dell’esecuzione delle prescrizioni impartite e collaudo statico, secondo le indicazioni della normativa di settore;
e) sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l’intera area interessata dai lavori e sgomberare l’alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
f) a provvedere in forma continua, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera;
g) assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
h) a disporre la rimozione di tutti i rifiuti sulle rive e le aree in concessione, ai sensi della D.G.R. 793 del 31 marzo 2009;
i) a non pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere, oggetto della presente concessione, da piene, alluvioni od ogni altra causa, anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell’asta del corso d’acqua stesso;
j) rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.
Il Concessionario sarà responsabile sia della sicurezza dei lavoratori che di eventuali danni a terzi ed alle opere idrauliche che la presenza dei guadi dovesse arrecare.
Il Concessionario resta il solo responsabile della gestione in sicurezza dei guadi.
L’autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione.
L’esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni, comporterà l’immediata decadenza dell’autorizzazione stessa, oltre all’obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.
4. che le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare sottoscritto digitalmente dalle parti interessate con numero di Reg. 3257 del 10/12/2024 il quale è parte integrante del presente decreto.
5. la durata della presente concessione in anni 10 (anni dieci) successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6. per la presente concessione idraulica, che il canone non è dovuto ai sensi dell’art. 83 comma 4 bis 1 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., in quanto trattasi di attraversamenti di bene del demanio idrico con strada silvo-pastorale. Lo stesso dicasi per la costituzione del deposito cauzionale. Nel caso di modifiche normative sopravvenute, si provvederà d’ufficio a far versare il relativo conguaglio.
7. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone da parte del Concessionario, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8. il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.
9. di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati tecnici, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Domenico Vinciguerra
Allegati (omissis)
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