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Bur n. 170 del 27 dicembre 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 742 del 18 dicembre 2024

Concessione idraulica per il mantenimento dell'occupazione di superficie demaniale con l'attraversamento, mediante ponte carrabile, del corso d'acqua denominato Progno Valpantena, in via S. Caterina nella fraz. Lugo del Comune di Grezzana (VR). Ditta/Ente: Comune di Grezzana (VR) R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 6372/1.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine del rilascio della concessione idraulica per il mantenimento di attraversamento di area appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota pervenuta con protocollo regionale n. 301790 del 24/06/2024, il Comune di Grezzana con sede in Piazzetta Milite Ignoto, 1 – 37023 Grezzana (VR), Partita IVA 00405260233, in persona del Sindaco pro-tempore, dott. ing. Arturo Alberti, omissis, ha presentato istanza di concessione idraulica per il mantenimento dell’occupazione di superficie demaniale con l’attraversamento del corso d’acqua denominato Progno Valpantena, mediante ponte carrabile, in Via S. Caterina nella fraz. Lugo del Comune di Grezzana (VR);

PREMESSO che, con nota prot. reg. n. 620767 del 22/09/2004, la Ditta Bellori Costruzioni S.a.s. di Brunelli Massimiliano & C. ha chiesto la concessione idraulica per l’attraversamento del Progno Valpantena mediante ponte carrabile e la realizzazione di opere per l’ampliamento del medesimo manufatto di Via S. Caterina nella fraz. Lugo del Comune di Grezzana (VR), quali opere di urbanizzazione;

PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell’adunanza del 18/10/2005 con voto n. 165, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all’art. 2 del disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;

PREMESSO che, ad oggi, la concessione rilasciata alla Ditta Bellori Costruzioni S.a.s. di Brunelli Massimiliano & C. con Decreto n. 37 del 17/02/2006 è scaduta;

PRESO ATTO che, in data 29/06/2020 con l’atto di repertorio n. 70870 del notaio Sartori Mario, l’Amministrazione Comunale di Grezzana ha acquisito al Patrimonio comunale l’opera di urbanizzazione realizzata dalla Ditta Bellori Costruzioni S.a.s., identificata al foglio 9 mappale n. 1259 sub. 8;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto;

CONSIDERATO che il Comune di Grezzana ha sottoscritto digitalmente il disciplinare e ha provveduto a versare il canone richiesto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 “Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico”;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 “Tariffario canoni del demanio idrico”;

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le “norme generali in materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”,

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di rilasciare, il Comune di Grezzana con sede in Piazzetta Milite Ignoto, 1 – 37023 Grezzana (VR), Partita IVA 00405260233, in persona del Sindaco pro-tempore, dott. ing. Arturo Alberti, omissis, la concessione idraulica per il mantenimento dell’occupazione di superficie demaniale con l’attraversamento del corso d’acqua denominato Progno Valpantena, mediante ponte carrabile, in Via S. Caterina nella fraz. Lugo del Comune di Grezzana (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 165 del 18/10/2005.
3. che le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio civile Verona, n. di Registro 3228 del 07/11/2024, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario, così come i lavori nel corso d’acqua che avessero per unico oggetto la conservazione dell’opera. Per tali interventi e qualsiasi altro intervento alla struttura del ponte sarà comunque necessaria l’autorizzazione idraulica ai sensi dell’art. 93 del R.D. n. 523/1904, subordinata alle seguenti prescrizioni:

a) a provvedere in forma continua, a proprie cure e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera;

b) eseguire i lavori di manutenzione in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;

c) a non modificare in alcun modo, nemmeno provvisoriamente, le sezioni idrauliche del corso d’acqua con opere, scavi, depositi o altro;

d) a non depositare alcun materiale di qualsiasi natura e quantità, anche se provvisoriamente, sul bene demaniale di cui trattasi e nelle immediate vicinanze dell’alveo del corso d’acqua senza la preventiva autorizzazione della Unità Organizzativa Genio Civile Verona;

e) a non realizzare ulteriori e diversi scavi o costruzioni rispetto al progetto, anche se a titolo precario, nella fascia di rispetto idraulico della larghezza di 10 metri, come previsto dal R.D. 523/1904 art. 96 lett. f);

f) a mantenere, a propria cura e spese, sempre libera e pienamente efficiente la sezione del corso d’acqua in corrispondenza dell’attraversamento, eseguendo, per una idonea estensione, comunque non inferiore a metri 10 a monte e a valle, le necessarie e periodiche opere di espurgo, diserbo, taglio della vegetazione e pulizia dell’alveo, ed in particolare in corrispondenza delle spalle; è altresì obbligato a provvedere alle attività volte al mantenimento delle opere necessarie alla difesa delle sponde e del buon regime del corso d’acqua in dipendenza della concessione in questione; gli interventi di manutenzione dovranno essere oggetto di apposita richiesta di autorizzazione a norma dell’art. 93 del R.D. 523/1904;

g) a disporre la rimozione di tutti i rifiuti giacenti sulle rive e sulle aree in concessione, ai sensi del D.G.R. n. 703 del 31/03/2009;

h) a riparare tempestivamente, qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Verona;

i) a non pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere, oggetto della presente concessione, da piene, alluvioni od ogni altra causa, anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell’asta del corso d’acqua stesso;

j) ad assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù createsi sulle proprietà private di terzi per effetto dei lavori autorizzati;

k) ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia;

l) a garantire sempre l’accesso alla fascia di rispetto idraulico ai tecnici ed ai mezzi operativi dell’amministrazione e/o ai soggetti incaricati/autorizzati dalla stessa; le eventuali interdizioni dovranno essere rimuovibili in qualsiasi momento dal personale dell’autorità idraulica o da altro soggetto da questa autorizzato;

m) a comunicare, tempestivamente, all’Autorità Idraulica gli esiti delle verifiche di compatibilità effettuate secondo le indicazioni e le tempistiche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 204 del 1/07/2022;

n) rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.

Il Concessionario resta il solo responsabile della gestione in sicurezza del ponte a servizio della viabilità.

4. la durata della presente concessione in anni 10 (anni dieci) successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5. per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, il canone annuo, per il 2024, di € 223,71 (euro duecentoventitre/71) come previsto rispettivamente dall’art. 9 del disciplinare citato e il suddetto canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone da parte del Concessionario, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7. il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.
8. di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati tecnici, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all’Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Domenico Vinciguerra

Allegati (omissis)

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