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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE n. 140 del 17 dicembre 2024
Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Approvazione delle modifiche ed integrazioni al DDR n. 55 del 28.4.2024 e s.m.i..
Con il presente provvedimento si approvano modifiche e integrazioni al documento di verifica della sovrapposizione tra Ecoschemi e Interventi in materia di ambiente e clima (SRA) del CSR 2023-2027, nonché il testo coordinato, al fine di recepire quanto disposto dal Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio e dal Decreto MASAF n. 289235/2024, recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027, con particolare riferimento all’introduzione del nuovo Livello 1 dell’Ecoschema 5 “Misure specifiche per gli impollinatori”, relativo alla destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo.
Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni;
VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 28 giugno 2024, n. 289235 che dà attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027;
CONSIDERATO che il Decreto MASAF n. 289235/2024, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2024/1468, dall’anno di domanda 2024, elimina dal perimetro della Condizionalità Rafforzata 2023-2027 il primo requisito della BCAA 8 relativo alla destinazione di una percentuale minima (4%) di seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, introducendo tale impegno, ora volontario, nell’ambito della nuova formulazione del Livello 1 “Destinazione del 4% dei seminativi aziendali a superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo” dell’Ecoschema 5 “Misure specifiche per gli impollinatori”, fornendo ai beneficiari una premialità per il mantenimento a riposo del 4% dei seminativi aziendali;
VISTO l’articolo 36 del Regolamento UE n. 2021/2116, il quale dispone che gli Stati membri provvedono affinchè le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione;
CONSIDERATO che, nell’ambito delle Misure e degli Interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione assunti dai beneficiari, il doppio finanziamento potrebbe insorgere laddove si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
DATO ATTO che il Documento relativo alla Tabella delle cumulabilità tra Ecoschemi e SRA compilato sulla base delle condizioni di ammissibilità e degli impegni degli Interventi, validi a livello nazionale, predisposto dall’Autorità di gestione del PSN PAC 2023-2027 dell’Italia – presso il MASAF e inviato alle Autorità di gestione regionali in data il 10 marzo 2023, prevede, in particolare, che le Autorità di gestione regionali provvedano a:
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 55 del 28 aprile 2023 e s.m.i. con il quale viene approvato il documento di verifica della sovrapposizione tra Ecoschemi e Interventi in materia di ambiente e clima (SRA) del CSR 2023-2027;
VISTO il Documento relativo alla cumulabilità tra il nuovo Livello 1 dell’Ecoschema 5 - introdotto dal DM MASAF n. 289235/2024 - e le SRA, compilato sulla base delle condizioni di ammissibilità e degli impegni degli Interventi, validi a livello nazionale, predisposto dall’Autorità di gestione del PSN PAC 2023-2027 dell’Italia presso il MASAF e inviato alle Autorità di gestione regionali in data 14 novembre 2024, ad integrazione del precedente Documento inviato alle Autorità di gestione regionali il 10 marzo 2023;
CONSIDERATA la necessità di integrare la valutazione degli elementi di sovrapposizione tra il nuovo Livello 1 dell’Ecoschema 5 e gli Interventi in materia di ambiente e clima (SRA) del CSR 2023 – 2027, confermando quanto già individuato con il precedente DDR n. 55/2023 e s.m.i.;
CONSIDERATO che per il 2025 non sussistono impegni relativi ai tipi di intervento agro ambientale del PSR 2014-2022 e che quindi non è stata valutata l’integrazione della valutazione degli elementi di sovrapposizione tra il nuovo Livello 1 dell’Ecoschema 5;
RITENUTO, quindi, per tutto quanto sopra descritto, di approvare le modifiche ed integrazioni al documento di verifica della sovrapposizione tra Ecoschemi e Interventi in materia di ambiente e clima (SRA) del CSR 2023-2027, di cui all’Allegato B del citato DDR n. 55/2023 e s.m.i., presentate in Allegato al presente provvedimento (Allegato A) ed il collegato testo coordinato (Allegato B);
decreta
Franco Contarin
(seguono allegati)
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