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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 364 del 09 dicembre 2024
Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - D.D.R. n. 1109 del 30/12/2020, Allegato B al D.D.R.A.T.S.T. n. 3 del 28/01/2021, e ss.mm.ii.. Ditta MARCON S.R.L. Impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Comune di Maser (TV). Approvazione PMC Rev. 2.3. del 23 maggio 2024.
Con il presente decreto si approva il PMC Rev. 2.3 datato 23 maggio 2024, aggiornato dalla Ditta Marcon S.r.l., gestore dell'impianto di cui trattasi, a seguito di richiesta da parte della Regione del Veneto su indicazione di ARPAV.
Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
DATO ATTO CHE con il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 3 del 28/01/2021 è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al progetto di “Sviluppo e razionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti Marcon s.r.l., variante 5ter/2018”, comprensivo dei seguenti titoli:
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 95 del 03/03/2021 sono stati corretti alcuni errori presenti nel D.D.R. n. 1109/2020;
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 447 del 24/05/2021 sono state annullate le prescrizioni di cui al Punto 25, lettere ac, ad e ah di cui all’Allegato A al D.D.R. n. 1109 del 30/12/2020 relative alla miscelazione di rifiuti, a seguito della Sentenza TAR n. 218 del 16.02.2021 relativa agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti approvati con DGRV n. 119 del 07.02.2018;
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 519 del 4/06/2021 sono state sostituite le prescrizioni nn. 19, 20, 22 e 23 dell’Allegato A al D.D.R. n. 1109/2020, relative alle emissioni in atmosfera;
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 81 del 10/11/2021 è stato modificato e aggiornato il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui sopra relativamente ai seguenti aspetti:
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 73 del 22/03/2022, è stato approvato il PMC Rev. 2.0 datato Dicembre 2022, e approvato il nuovo layout dell’impianto, in sostituzione delle versioni precedentemente approvate con Decreto n. 1109/2020;
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 113 del 10/06/2022 è stato autorizzato il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione presso l’impianto della Ditta T.R.S. Ecologia S.r.l. ai fini dell’avvio a successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 in impianti italiani o esteri e modificata e aggiornata la lettera x. della prescrizione n. 25 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, come da ultimo modificata dal Decreto n. 81/2021;
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 95 del 12/05/2023 è stato autorizzato il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione presso alcuni impianti i fini dell’avvio a successivo smaltimento/recupero definitivo di cui alle operazioni R1, R3, R4, R9 ed R12 dell’Allegato C e all’operazione D1 dell’Allegato B alla Parte quarta al D.Lgs. n. 152/2006;
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 115 del 5/06/2023 è stato corretto un errore presente nel decreto n. 95/2023;
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n.161 del 22/08/2023, è stata recepita la modifica non sostanziale nominata “VARIANTE n. 10/2023 e Adeguamenti”, è stato approvato il PMC Rev. 2.2. del 1 agosto 2023 e sono state modificate le modalità di trasmissione delle relazioni non tecniche al Comune di Maser ai fini divulgativi;
Procedimento amministrativo
DATO ATTO CHE con nota n. 6116 del 22/01/2024, assunta al prot. n. 35973 data 23/01/2024, il Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso - U.O. Controlli Ambientali ha trasmesso la relazione finale relativa ad un controllo documentale mirato presso l'impianto di trattamento rifiuti ubicato in via dei Rizzi n. 4 a Maser (TV), ditta “Marcon S.R.L.”, da cui emerge, in particolare, che alcuni rifiuti sottoposti ad operazioni di selezione e cernita, non tutti singolarmente autorizzati presso l’impianto di destino, andrebbero a "generare" rifiuti con codice EER 191204 - plastica e gomma, successivamente avviati ad impianti esteri con spedizione transfrontaliera in Elenco Verde. In merito i tecnici ARPAV propongono di far adottare al Gestore specifiche procedure per verificare la corrispondenza dei rifiuti spediti con quanto indicato alla voce EU3011 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
DATO ATTO CHE con nota n. 53201 del 31/01/2024, questa Amministrazione, pur non rilevando irregolarità nella procedura adottata dal Gestore e descritta nella relazione ARPAV allegata alla nota del 22/01/2024, in quanto i rifiuti da cui si genera il 191204 non necessariamente devono essere singolarmente ricevibili dall'impianto (italiano o estero, è indifferente) di destino, in quanto l'operazione cui sono sottoposti è una selezione e cernita e non un'operazione di mera miscelazione, è stato chiesto al Gestore di trasmettere le proprie osservazioni relativamente a quanto comunicato dal dipartimento ARPAV di Treviso, corredate da una proposta di implementazione del PMC che preveda lo svolgimento di analisi merceologiche di autocontrollo sui rifiuti in uscita classificati con codice EER 191204, destinati a spedizione transfrontaliera in Elenco Verde, per verificarne la corrispondenza alla voce EU3011 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
DATO ATTO CHE con nota del 12/02/2024, assunta al prot. n. 74605 in data 12/02/2024, il Gestore dell’impianto in oggetto ha trasmesso le proprie osservazioni e le analisi merceologiche fatte relative ai rifiuti oggetto della verifica di ARPAV, concludendo che “dal momento che in base al vigente PMC sono già adottate le idonee procedure di autocontrollo sui rifiuti in uscita classificati con codice EER 191204 destinati a spedizione transfrontaliera in Elenco Verde per verificarne la corrispondenza alla voce EU3011 del Regolamento (CE) n. 1013/2006, ed in particolare che risulta già prevista l’esecuzione con frequenza annuale delle analisi merceologiche sul rifiuto, si ritiene non necessario modificare il PMC vigente, salvo diverse indicazioni dell’Autorità Competente, eventualmente tese a modificare o sostituire i contenuti della citata Tabella 1.1.4. tuttora in uso, qualora non fossero ritenute adeguate”;
DATO ATTO CHE con nota n. 29810/U del 29/03/2024, assunta al prot n. 163186 in data 2/04/2024, i competenti uffici dell’UO Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi – EST di ARPAV hanno comunicato, per le motivazioni ivi esposte, di ritenere necessaria l’implementazione del PMC “con l’inserimento di analisi merceologiche che includano la verifica della corrispondenza del rifiuto EER 191204 destinato a spedizione transfrontaliera in Elenco Verde alla voce EU3011 del Regolamento (CE) n. 1013/2006”, oltre che dare alcune indicazioni relative alla frequenza delle verifiche e alla tracciabilità dei rifiuti all’interno dell’impianto;
DATO ATTO CHE che con nota n. 205085 del 26/04/2024, questa Amministrazione ha chiesto al Gestore di trasmettere l’aggiornamento del PMC redatto secondo le indicazioni fornite da ARPAV nella nota del 29/03/2024 sopra richiamata;
DATO ATTO CHE con nota del 23/05/2024, assunta al prot. n. 256485 in data 28/05/2024, il Gestore ha trasmesso PMC Rev. 2.3 del 23/05/2024;
DATO ATTO CHE con nota n. 59984 del 26/06/2024, assunta al prot. n. 309357 in data 26/06/2024, i competenti uffici dell’UO Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi – EST di ARPAV, esaminato il PMC trasmesso dalla ditta, esprime parere favorevole al PMC Rev. 2.3 del 23/05/2024;
Considerazioni istruttorie e finali
CONSIDERATA la scarsa complessità del procedimento amministrativo, la non necessità di acquisire pareri intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte di altre pubbliche amministrazioni diversi da quelli già acquisiti e la necessità di concludere in tempi brevi il procedimento amministrativo, si ritiene che sussistano le condizioni di cui all’Art. 7, comma 1, della L. 241/1990 per poter non effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per “particolari esigenze di celerità del procedimento” stesso;
RITENUTO di poter procedere pertanto con l’approvazione del PMC Rev. 2.3. del 23 maggio 2024, trasmesso dal Gestore con nota del 23/05/2024, assunta al prot. n. 256485 in data 28/05/2024, e di modificare, di conseguenza, l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1109 del 30/12/2020;
CONSIDERATO CHE il paragrafo B dell’Allegato A alla D.G.R. n. 2721/2014 prevede, tra l’altro, che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;
RITENUTO CHE l’approvazione del PMC aggiornato di cui al presente decreto non dia luogo ad una “modifica dell’attività” di gestione dei rifiuti di cui alla DGRV n. 2721/2014 sopra richiamata;
CONSIDERATO CHE il beneficiario delle garanzie finanziarie individuato dalla richiamata DGRV n. 2724/2014 è individuato nella Provincia competente per territorio;
RITENUTO quindi non necessario prescrivere l’integrazione della fideiussione già presentata, fermo restando che il soggetto beneficiario della stessa può, qualora lo ritenga necessario, richiedere tale integrazione sotto forma di nuova fideiussione o di appendice al contratto esistente;
CONSIDERATO CHE la modifica al PMC di cui al presente provvedimento è stata richiesta da questa Amministrazione a seguito degli esiti di un controllo mirato effettuato da ARPAV;
RITENUTO quindi, per il rilascio di questo provvedimento, non necessario il versamento degli oneri istruttori, né tantomeno del versamento dell’imposta di Bollo;
VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. “Nuove Norme In Materia Di Gestione Dei Rifiuti”;
VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
VISTA la DGRV 2721/2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia.”;
decreta
Paolo Giandon
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