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Bur n. 159 del 10 dicembre 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 342 del 22 novembre 2024

Approvazione della griglia di indicatori per la determinazione del fattore ka che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali di un impianto ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono approvate, in prima applicazione, le griglie di indicatori per la determinazione del fattore ka che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali di un impianto di chiusura del ciclo "minimi", ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR- 2), distinte per i termovalorizzatori e per le discariche. Vengono inoltre determinate specifiche casistiche in cui il Soggetto competente alla validazione può rivalutare il punteggio attribuito a questo fattore con l'utilizzo delle griglie.

Il Direttore

VISTE la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

la Delibera ARERA 23 gennaio 2024 n. 7/2024/R/rif ad oggetto “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/rif, e ulteriori disposizioni attuative”;

la Delibera ARERA 05 marzo 2024 n. 72/2024/R/rif ad oggetto “Conferma delle misure di cui all’articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/rif, per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti”;

DATO ATTO che, a seguito dell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali (PRGR) approvato con Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 988 del 09.08.2022, la Regione del Veneto ha individuato gli impianti di piano per il territorio regionale e per quanto concerne le citate Deliberazioni ARERA coincidono con gli impianti minimi;

VISTO che con DGR n. 1691 del 30.12.2022, al fine di una più completa attuazione della regia regionale sui flussi di collocamento del rifiuto di origine urbana, è stato individuato il “Soggetto competente” di cui al punto 7.2 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif nella Direzione regionale competente in materia di rifiuti, con il supporto della Segreteria tecnica istituita con DGR 1495 del 29.11.2022;

DATO ATTO che il metodo MTR-2 per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” prevede un limite alla crescita annuale dei corrispettivi, nonché l’introduzione di un fattore che, nell’ambito del vincolo di crescita del ricavo, considera le caratteristiche tecnologiche e ambientali, al fine di promuovere soluzioni sempre più innovative e ambientalmente sostenibili;

RITENUTO pertanto di valutare le performance tecnologiche ed ambientali degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, attribuendo, in prima applicazione, il fattore ka (che insieme al tasso di inflazione programmata rpi contribuisce a determinare il limite ρ previsto per il fattore tariffario τ, che esprime il potenziale di aumento annuale delle tariffe di trattamento), in base ad una griglia di parametri ambientali;

DATO ATTO che per gli impianti di termovalorizzazione si è deciso di considerare gli indicatori relativi a:

  • emissioni in atmosfera, in relazione all’applicazione delle migliori tecniche disponibili,
  • indicatori gestionali, (sistemi di gestione ambientale, della qualità e della sicurezza)
  • indicatori di valorizzazione energetica,
  • indicatori relativi al recupero dei rifiuti prodotti;

come valorizzati nella griglia di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A a questo provvedimento;

DATO ATTO altresì che per gli impianti di discarica si è deciso di considerare gli indicatori relativi a:

  • applicazione delle migliori tecniche disponibili,
  • indicatori gestionali, (sistemi di gestione ambientale, della qualità e della sicurezza)
  • indicatori di valorizzazione energetica,
  • indicatori relativi al recupero di rifiuti all’interno dell’impianto in sostituzione di materie prime;

come valorizzati nella griglia di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A a questo provvedimento;

CONSIDERATO che i gestori degli impianti di termovalorizzazione e di discarica potrebbero avere attuato o realizzato particolari progetti o iniziative ad elevato valore ambientale, non previsti o prescritti dalla norma tecnica di settore e non ricompresi nelle fattispecie descritte nelle griglie di valutazione, che tuttavia meritano di essere valorizzati nell'ambito della determinazione del ka;

RITENUTO quindi che il Soggetto competente potrà attribuire un ulteriore punteggio di 0,5 per tali progetti o iniziative ad elevato valore ambientale, pur nel rispetto del valore massimo di ka=4;

CONSIDERATO che il PEF di un impianto deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;

RITENUTO quindi che il Soggetto competente, in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque di salvaguardia dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni, ha facoltà di rivalutare il fattore ka determinato sulla base degli indicatori ambientali precedentemente descritti, nei casi di seguito descritti:

  • per gli impianti di discarica il fattore ka può essere valorizzato con valori più elevati rispetto a quelli determinati dallo strumento di calcolo predisposto, fino ad un massimo di 4, nei seguenti casi:
    • se a seguito di perizie relative alla quantificazione di maggiori costi di post gestione o ad altri accantonamenti riconosciuti nel perimetro dei costi ammissibili, si riscontrano extracap (cioè costi che superano il tetto massimo di aumento consentito) elevati che, a causa di una ridotta vita utile dell’impianto, non possano essere recuperati entro la chiusura della discarica applicando il ka calcolato;
    • se il gestore dia evidenzia dello squilibrio economico finanziario (budget costi e ricavi 2024 e possibilmente 2025 a fronte della tariffa in fase di approvazione);
  • per gli impianti di termovalorizzazione il fattore ka può essere valorizzato con valori inferiori rispetto a quelli determinati dallo strumento di calcolo predisposto, fino ad annullarlo nel caso non vengano messi in sharing i ricavi dell’energia e nella misura in cui ciò comunque garantisce l’equilibrio economico finanziario;

RITENUTO pertanto che nei singoli provvedimenti di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi del metodo MTR-2, in cui verrà definito il fattore tariffario τ, che esprime il potenziale aumento annuale delle tariffe di trattamento, verrà esplicitato anche la modalità di definizione del fattore ka per ciascun impianto, secondo la metodologia dettagliata nel presente provvedimento;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 3/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 27/2023;

VISTE le Deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF, n.389/2023/R/RIF, n.7/2024/R/rif e n.72/2024/R/rif;

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto;
     
  2. di approvare, in prima applicazione, la griglia di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A a questo provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relativa agli indicatori di valutazione per la definizione del fattore ka per gli impianti di termovalorizzazione, che concorre alla definizione del limite alla crescita delle tariffe, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche ed ambientali, come previsto dall’articolo 23.4 del MTR-2;
     
  3. di approvare, in prima applicazione, la griglia di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A a questo provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relativa agli indicatori di valutazione per la definizione del fattore ka per gli impianti di discarica, che concorre alla definizione del limite alla crescita delle tariffe, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche ed ambientali, come previsto dall’articolo 23.4 del MTR-2;
     
  4. di stabilire che il Soggetto competente potrà attribuire un ulteriore punteggio di 0,5 per particolari progetti o iniziative ad elevato valore ambientale, pur nel rispetto del valore massimo di ka=4;
     
  5. di stabilire che il Soggetto competente, in un’ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque di salvaguardia dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni, ha facoltà di rivalutare il fattore ka determinato sulla base degli indicatori ambientali di cui ai precedenti punti 2 e 3, nei casi di seguito descritti:

5.1. per gli impianti di discarica il fattore ka può essere valorizzato con valori più elevati rispetto a quelli determinati dallo strumento di calcolo predisposto, fino ad un massimo di 4, nei seguenti casi:

5.1.1. se a seguito di perizie relative alla quantificazione di maggiori costi di post gestione o ad altri accantonamenti riconosciuti nel perimetro dei costi ammissibili, si riscontrano extracap (cioè costi che superano il tetto massimo di aumento consentito) elevati che, a causa di una ridotta vita utile dell’impianto, non possano essere recuperati entro la chiusura della discarica applicando il ka calcolato;

5.1.2. se il gestore dia evidenzia dello squilibrio economico finanziario (budget costi e ricavi 2024 e possibilmente 2025 a fronte della tariffa in fase di approvazione);

5.2. per gli impianti di termovalorizzazione il fattore ka può essere valorizzato con valori inferiori rispetto a quelli determinati dallo strumento di calcolo predisposto, fino ad annullarlo nel caso non vengano messi in sharing i ricavi dell’energia e nella misura in cui ciò comunque garantisce l’equilibrio economico finanziario;

  1. di trasmettere il presente provvedimento agli impianti di chiusura del ciclo minimi della regione del Veneto e ad ARPAV - U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti;
     
  2. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
     
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

342_AllegatoA_DDR_342_22-11-2024_543766.pdf

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