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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 335 del 13 novembre 2024
FORTOM CHIMICA S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione a Quinto Vicentino (VI), via Stradone, 1/A. Autorizza Integrata Ambientale di cui al decreto n. 257 del 16.08.2024. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 consistente nella variazione di alcune schede End of Waste (EoW) per integrazione di rifiuti già autorizzati presso l'installazione al recupero di solventi.
Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 257/2024, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, consistente nell'introduzione di alcuni codici EER in tutte le macrocategorie già autorizzate in occasione del procedimento di riesame e che, per mero refuso, sono stati dalla Ditta indicati in ingresso esclusivamente nella macrocategoria "gruppo 7 Bitumi".
Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 257 del 16.08.2024 con il quale è stata rilasciata alla FORTOM CHIMICA S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota dell’11.10.2024 (acquisita la protocollo regionale n. 527577 del 14.10.2024) con cui la Ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 una modifica consistente nell’introduzione in tutte le macrocategorie di EoW di alcuni codici EER già autorizzati al processo di recupero (R2) per la sola macrocategoria “Solventi per bitumi”. Nello specifico i codici EER interessati dalla modifica si individuano in: 070101* - 070104* - 070204* – 070208* – 070304* - 070404*.
VISTA la nota prot. reg. 549840 del 25.10.2024 con cui si conferma la non sostanzialità della modifica, che non comporta variazioni di quantitativi o tipologie di rifiuti gestiti, linee impiantistiche e impatti sulle matrici ambientali, e contestualmente si richiede il parere obbligatorio e vincolante di ARPAV ai sensi dell’art. 184-ter c. 3 del d.lgs. n. 152/2006 e sia avvia il procedimento per la modifica dell’AIA;
VISTO il parere obbligatorio e vincolante di ARPAV prot. n. 100100/2024 del 05.11.2024 (prot. reg. n. 567704 del 06.11.2024) secondo cui i codici oggetto della richiesta di modifica “sono relativi a rifiuti costituiti da solventi esausti decadenti da processi di produzione del settore della chimica organica, idonei alla rigenerazione e compatibili con le caratteristiche dei prodotti di cui alle macrocategorie da 1 a 6”;
ATTESO inoltre che, in esito alle valutazioni condotte ai sensi dell’art. 184 ter, co. 3 e delle Linee Guida ISPRA 41/2022, ARPAV ritiene di “confermare quanto precedentemente espresso nel parere EoW trasmesso il 01.07. 2024 con prot. 61411 e di estendere l’elenco dei codici EER riportati in appendice dello stesso”;
RITENUTO pertanto di integrare l’Allegato “A1” al Decreto 257 del 16.08.2024 nella parte in cui si individuano i codici EER rientranti nelle Macrocategorie di EoW;
APPURATO che la ditta ha provveduto ad effettuare il versamento relativo agli oneri istruttori dovuti e trasmesso la relativa ricevuta di pagamento (assunta al prot. reg. n. 527577 del 14.10.2024).
VISTO il d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;
VISTA la l.r. n. 3/2000 ss.mm.ii “Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti”;
decreta
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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