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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 332 del 07 novembre 2024
Eco.Ra.V. S.p.A. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale in Zona Industriale Villanova n. 18 in Comune di Longarone (BL) ed ubicazione installazione, denominata "Sito 17/C", in Zona Industriale Villanova n. 17/C in Comune di Longarone (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale DSRA n. 56/2012 e ss.mm.ii. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e per le BAT Conclusions 2018.
Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta Eco.Ra.V. S.p.A l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e per le BAT Conclusions 2018.
Il Direttore
VISTO il DSRA n. 56 del 31.07.2012, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. per l’installazione in oggetto;
VISTO il DDDA n. 75 del 10.09.2014 con il quale è stata modificata l’AIA in seguito a diverse comunicazioni ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06;
VISTO il DDDA n. 11 del 26.07.2016 con il quale è stata modificata l’AIA in seguito a diverse comunicazioni ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 e della Ispezione Integrata Ambientale;
VISTO il DDATST n. 66 del 01.08.2017 con il quale è stato approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo;
VISTO il DDATST n. 26 del 16.04.2018 con il quale sono stati esclusi gli imballaggi dal regime dei rifiuti al fine del loro riuso per lo stesso scopo;
VISTO il DDDA n. 1074 del 21.12.2020 con il quale è stata modificata l’AIA in seguito a diverse comunicazioni ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06;
VISTA la comunicazione, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, acquisita al prot. reg. n. 119006 del 15.03.2021, per la miscelazione di materie prime nelle operazioni di miscelazione in deroga autorizzate e il relativo riscontro trasmesso con prot. reg. n. 151154 del 02.04.2021;
VISTA la comunicazione, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, acquisita al prot. reg. n. 267443 del 14.06.2021, per la modifica dei metodi analitici utilizzati per l’analisi di alcuni parametri riportati alla Tab. 1.7.2 del PMC e il relativo riscontro trasmesso con prot. reg. n. 442564 del 04.10.2021;
VISTA la comunicazione, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, acquisita al prot. reg. n. 356075 del 10.08.2021, per sottoporre i rifiuti classificati con il CER 120117 (residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116) all’operazione di selezione e cernita (R12/D13) previste al punto 5.5 dell’AIA vigente e il relativo riscontro trasmesso con prot. reg. n. 590764 del 20.12.2021;
VISTA la comunicazione, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, acquisita al prot. reg. n. 605615 del 28.12.2021, per migliorare la dotazione impiantistica dell’installazione, sostituendo il sistema di smontaggio degli estintori (CER 160505) con un impianto a circuito chiuso (SILO MV) e il relativo riscontro trasmesso con prot. reg. n. 105198 del 07.03.2022;
VISTA la comunicazione, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, acquisita al prot. reg. n. 149256 del 31.03.2022, per l’installazione, presso l’area “Porticato Sud” del sito, di un nuovo serbatoio denominato SG07 a servizio della Linea 1 – distillatore MABO, al fine di dar seguito all’incremento di produzione di solvente rigenerato, senza apportare variazioni di potenzialità rispetto all’assetto autorizzato e il relativo riscontro trasmesso con prot. reg. n. 254366 del 06.06.2022;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.29-octies c.3 lett. a) il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione deve essere disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione;
RICHIAMATA la disposizione di avvio riesame ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, art. 29-octies comma 3 lettera a) trasmessa con prot. reg. n. 221869 del 16.05.2022;
VISTA la documentazione di riesame trasmessa in data 16.11.2022 e acquisita al prot. reg. n. 532168 - 532207-532235 - 532240 del 16.11.2022;
VISTO l’avvio del procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e per le BAT Conclusions 2018 trasmesso con prot. reg. n. 574494 del 13.12.2022;
VISTA la convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 23.01.2024 trasmessa con prot. reg. n. 642329 del 01.12.2023;
PRESO ATTO delle richieste di integrazioni contenute nel verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 23.01.2024 trasmesso con prot. reg. 84574 del 19.02.2024;
PRESO ATTO della richiesta di proroga al termine della consegna della documentazione integrativa richiesta trasmessa dalla ditta con nota prot. 28/2024 del 16.04.2024 (prot. reg. n. 190181 del 17.04.2024) assentita con prot. reg. n. 194639 del 19.04.2024;
CONSIDERATA la documentazione trasmessa con prot. 29/2024 del 15.05.2024 e acquisita al prot. reg. n. 236900-236890-236884-236870-236855-236841 del 16.05.2024;
PRESO ATTO che con nota del 20.05.2024 (prot. reg. n. 242439 del 20.05.2024) la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa sostitutiva;
CONSIDERATA la nota prot. reg. n. 246526 del 22.05.2024 con la quale è stata resa disponibile a tutti i partecipanti della Conferenza dei Servizi la documentazione integrativa;
VISTA la convocazione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 09.07.2024 trasmessa con prot. reg. n. 267845 del 04.06.2024;
VISTE le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 09.07.2024 di cui al verbale trasmesso con prot. reg. n. 473286 del 13.09.2024;
PRESO ATTO del parere obbligatorio e vincolante finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del d.lgs. 152/06 trasmesso da ARPAV - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti con prot. 93644/2024 del 16.10.2024 e acquisito al prot. reg. 533866 del 16.10.2024;
PRESO ATTO che con prot. 58/2024 del 28.10.2024 (prot. reg. n. 554676 del 29.10.2024) la Ditta ha provveduto a trasmettere la relazione geologica richiesta nel verbale della Conferenza dei Servizi del 09.07.2024;
CONSIDERATO che le operazioni di stoccaggio (R13/D15) devono essere condotte in modo che la natura/composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima e che sia identificabile il rifiuto conferito dal produttore;
CONSIDERATO che, in conformità alle descrizioni e alle note di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, si applica la codifica R12/D14 all’accorpamento consistente nella commistione di partite di rifiuti con stesso CER e, se pericolosi, stesso CER e stesse HP, provenienti da produttori diversi, finalizzata all’invio a impianti terzi;
CONSIDERATO che la commistione di rifiuti codificati con CER differente e/o con HP differenti al fine dell’invio a impianti terzi si configura come miscelazione (R12/D13) ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 e delle definizioni di cui agli allegati B e C alla Parte IV e deve essere autorizzata conformemente alla DGRV 119/2018;
CONSIDERATO che i rifiuti prodotti presso l’installazione, qualora derivanti da attività di gestione rifiuti (es. selezione e cernita, riduzione volumetrica, produzione EoW, ecc.), vanno autorizzati allo stoccaggio (D15/R13), anche al fine del calcolo delle garanzie finanziarie, e contribuiscono quindi al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l’installazione;
CONSIDERATO che fermi restando i quantitativi già autorizzati (in termini sia di stoccaggio che di potenzialità di trattamento) si è proceduto a revisionare la declaratoria delle operazioni effettuate sui rifiuti alla luce dei più recenti orientamenti regionali;
RITENUTO di applicare per le emissioni convogliate in atmosfera, in conformità alle BAT Conclusions 2018 di settore per le installazioni di rigenerazione dei solventi esausti (BAT 47) e trattamento meccanico dei rifiuti (BAT 25) la verifica dei parametri TVOC e Polveri con le relative frequenze di monitoraggio (BAT 08) e nel rispetto dei limiti ivi indicati (BAT-AEL);
RITENUTO di applicare per la centrale termica esistente alimentata a metano i limiti alle emissioni di cui al punto 1.3 dell’Allegato 1 alla Parte V del d.lgs.152/06;
CONSIDERATO che la Ditta ha comunicato la necessità di adeguamento del sistema di abbattimento al limite di emissione per il parametro TVOC imposto dalle BAT e che pertanto il limite si applicherà dalla realizzazione dell’adeguamento del sistema che dovrà avvenire entro il 01.06.2025;
CONSIDERATO che nell’installazione vengono trattate previo sistema di dissabbiatura e disoleazione anche le acque di seconda pioggia e che pertanto, ai sensi del PTA, lo scarico deve essere autorizzato con i relativi VLE;
PRESO ATTO della relazione tecnico-illustrativa, ai sensi della DGR 1400/2017 punto 2.2, che accompagna la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza del 19.11.2020 e trasmessa con la documentazione di riesame;
CONSIDERATO che l’istruttoria ha positivamente valutato l’applicazione delle BAT nell’installazione in relazione alle BAT Conclusions 2018 e che pertanto si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006;
RITENUTO sulla base di tutto quanto sopra, di rilasciare alla Eco.Ra.V. S.p.A., con sede legale in Zona Industriale Villanova n. 18 in Comune di Longarone (BL), l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’articolo 29-sexies del d.lgs. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, denominata “Sito 17/C”, in Zona Industriale Villanova n. 17/C in Comune di Longarone (BL);
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si rilascia alla Eco.Ra.V. S.p.A. (C.F. e P.IVA 00737320259), con sede legale in Zona Industriale Villanova n. 18 in Comune di Longarone (BL), l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, riesaminata ai sensi dell’art.29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, denominata “Sito 17/C”, in Zona Industriale Villanova n. 17/C in Comune di Longarone (BL) e catastalmente censita al mappale n. 351 del foglio 37 del censuario di Longarone (BL).
3. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 16 (sedici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001 e EMAS; inoltre:
3.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001 e EMAS, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;
3.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo delle certificazioni ISO 14001 ed EMAS attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza delle stesse;
3.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia di Belluno e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di dette certificazioni, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del d. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
4.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
4.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
4.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
5. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie in essere a favore della Provincia di Belluno mediante idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione o a prestare nuove garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione della presente autorizzazione;
6. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
Allegato A: Prescrizioni tecniche;
Allegato A1: Elenco dei rifiuti per codice EER e indicazione delle operazioni autorizzate
Allegato A2: Planimetria di layout;
Allegato A3: Parere ARPAV “EoW”;
Allegato A4: Planimetria punti di emissione in atmosfera e trattamento;
Allegato A5: Planimetria reti di scarico.
7. La ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute nell’Allegato A al presente allegato e relativi sub-allegati.
8. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
9. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
10. Il presente provvedimento sostituisce i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto.
11. Il presente provvedimento conclude il procedimento di riesame avviato con nota prot. reg. n. 574494 del 13.12.2022.
12. Il presente provvedimento è notificato a Eco.Ra.V. S.p.A. e comunicato al Comune di Longarone (BL), alla Provincia di Belluno e ad ARPAV.
13. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data della notifica di cui al punto precedente.
14. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
15. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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