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Bur n. 149 del 19 novembre 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 315 del 29 ottobre 2024

Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività 5.1 lettere b e c e 5.3 lettera b dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 di cui il decreto n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale di cui al decreto n. 21 del 09/04/2020. Società RIVE SRL Impianto di recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ubicato in Comune di Venezia Porto Marghera. Autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e smi.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, si modifica e si aggiorna il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di trattamento dei rifiuti gestito da RIVE SRL Relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e smi. su istanza del Gestore datata 19/10/2023.

Il Direttore

Provvedimenti amministrativi di riferimento

DATO ATTO CHE con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09/04/2020 è stato rilasciato alla società R.I.VE. (RECUPERI INDUSTRIALI VENEZIA) S.r.l., con sede legale in via dei Cantieri n. 9 in comune di Venezia Codice Fiscale e P.IVA 04445830278, il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al “Progetto per lo sviluppo dell’impianto “RTN” in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell’impianto esistente. Comune di localizzazione: Venezia – Porto Marghera – (VE).”, comprensivo dei seguenti titoli:

1. provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 6 del 13/01/2020, Allegato A al provvedimento di cui costituisce parte integrante;

2. provvedimento di Approvazione alla realizzazione del progetto e di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies, per le attività di cui ai punti 5.1.b, 5.1.c e 5.3.b dell’Allegato VIII alla Parte seconda, del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al provvedimento, di cui costituisce parte integrante, comprensiva di:

2.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

2.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;

2.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

3. (permesso a costruire) parere della Città di Venezia favorevole con prescrizioni, acquisito agli atti con prot. n. 16103 del 14.01.2020, Allegato C al provvedimento;

4. l’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 comma 5-bis della L. 84/1994 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico per il progetto di “Realizzazione di nuova costruzione per l’edificio direzionale e manutenzione straordinaria aree esterne dell’impianto RTN sito a Venezia località Fusina (VE) in via dei Cantieri 9”, rilasciata con decreto n. 354/2019 e trasmesso con la nota del 13.01.2020 prot. n. MAS.U.0000591, Allegato D al provvedimento; tra gli allegati del medesimo provvedimento vi sono il parere favorevole del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia del 24.10.2019 prot. n. 43983 e del 19.11.2019 prot. n. 47953 (allegato 3) e il parere favorevole con prescrizioni di SIFA scpa del 25.10.2019 prot. n. 658/19 (Allegato n. 6);

5. (autorizzazione paesaggistica) parere del 30.01.2020 prot. n. 1282 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna – Area Patrimonio Archeologico, Allegato E al provvedimento;

6. la valutazione di conformità alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi, espressa dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia con nota del 12.12.2019 prot. n. 33108, Allegato F al provvedimento;

7. il parere positivo di Veritas Spa (gestore del servizio idrico integrato) del 14/01/2020 prot. 3512/20, Allegato G al provvedimento;

DATO ATTO CHE con decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n.49 del 22/10/2020, è stato approvato il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ai sensi del DPR n. 120/2017, come previsto al Punto 3 del Decreto n. 21/2020;

Iter Amministrativo

PREMESSO CHE con nota n. 33/2023 del 19/10/2023, assunta al prot. n. 572971 in data 20/10/2023, la società RiVe S.r.l. ha presentato istanza per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’Art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente ai materiali prodotti dall’attività di recupero e identificati commercialmente con le denominazioni si sabbia, ghiaino e ghiaietto;

DATO ATTO CHE con nota n. 689430 del 29/12/2023 è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con l’estensione dell’operazione di recupero di rifiuti R5 – Riciclaggio/Recupero di altre sostanze inorganiche, già autorizzata, ai rifiuti da spazzamento stradale, comprensiva delle specifiche prescrizioni tecniche/gestionali per l’esercizio dell’attività di recupero stessa e alla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali esitanti dalla linea di trattamento rifiuti di “selezione e lavaggio di rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti inerti”.

DATO ATTO CHE con la medesima nota di avvio del procedimento è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione dell’istanza per il giorno 6 febbraio 2024, e chiesto ad ARPAV – U.O. Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti End Of Waste e Sottoprodotti la formulazione l’espressione, nell’ambito della seduta della CdS, del parere obbligatorio per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al fine della definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali esitati dalla linea di trattamento rifiuti di “selezione e lavaggio di rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti inerti”;

PRESTO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi del 06/02/2024, i cui esiti sono stati trasmessi con nota n. 109756 del 04/03/2024, nella quale è emersa la necessità di chiedere al gestore di presentare documentazione integrativa;

DATO ATTO CHE con nota n. 07/2024 del 14/03/2024, assunta al prot. n. 141722 in data 20/03/2024, il Gestore ha trasmesso, congiuntamente alla documentazione di collaudo dell’impianto, il PMC Rev.2 del 12/02/2024;

DATO ATTO CHE con nota del 20.05.2024 prot. 14/2024, acquisita a prot. reg. n. 247582 in data 22.05.2024, il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, ad esclusione del PMC, già trasmesso con la nota del 14/03/2024 sopra richiamata, il quale verrà aggiornato a seguito della definizione dei criteri EoW oggetto del procedimento in corso;

PRESTO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi del 27/08/2027, convocata con nota n. 391574 del 02/08/2024, i cui esiti sono stati trasmessi con nota n. 475039 del 16/09/2024, la quale si è espressa favorevolmente all’approvazione dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e smi sulla base del parere favorevole espresso da ARPAV;

DATO ATTO CHE la Conferenza di Servizi di cui sopra ha inoltre prescritto la presentazione, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di approvazione, di un aggiornamento del PMC, che dovrà ricomprendere al suo interno anche il PGO, come previsto dalla DGRV n. 242/2010;

PRESO ATTO CHE con nota n. 83545/2024 del 16/09/2024, assunta al prot. n. 477237 del 17.09.2024, ARPAV – U.O. Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti End Of Waste e Sottoprodotti, ha trasmesso, come concordato in sede di CdS del 27/08/2024, il parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell’art. 184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

Considerazioni finali e conclusioni

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

1. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi nella seduta del 27/08/2024;

2. di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09.04.2020, rilasciata alla società R.I.VE. (RECUPERI INDUSTRIALI VENEZIA) S.r.l., con sede legale in via dei Cantieri n. 9 in comune di Venezia Codice Fiscale e P.IVA 04445830278, in relazione alla estensione dell’operazione di recupero di rifiuti R5 – Riciclaggio/Recupero di altre sostanze inorganiche, già autorizzata, ai rifiuti da spazzamento stradale, comprensiva delle specifiche prescrizioni tecniche/gestionali per l’esercizio dell’attività di recupero stessa e alla definizione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali esitati dalla linea di trattamento rifiuti di “selezione e lavaggio di rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti inerti”;

VISTO CHE il decreto che abroga e sostituisce il DM 152/2022, richiamato a pagina 2 delle premesse del parere EOW ARPAV del 16/09/2024 di cui sopra, DM 28 giugno 2024, n. 127, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 11-09-2024, ed è entrato in vigore a partire dal 26/09/2024;

CONSIDERATO CHE nel parere ARPAV del 16/09/2024, viene richiamata l’applicazione di specifici limiti per la cessazione della qualifica di rifiuto, condizionatamente alla pubblicazione del sopra richiamato DM 127/2024;

RITENUTO pertanto che indicazioni fornite da ARPAV, relative alla cessazione della qualifica di rifiuto condizionate alla pubblicazione del sopra richiamato DM 127/2024 siano di fatto immediatamente applicabili;

VISTO CHE il paragrafo B dell’Allegato A alla D.G.R. n. 2721/2014 prevede, tra l’altro, che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;

PRESO ATTO CHE relativamente alla valutazione di incidenza, il provvedimento favorevole di Compatibilità Ambientale di cui al decreto n. 6/2020, ha già valutato favorevolmente gli interventi e le attività svolte presso l’installazione;

CONSIDERATO CHE la modifica approvata con il presente provvedimento non prevede modifiche strutturali e/o di layout dell’installazione, e che le attività di recupero autorizzate erano già state valutate in quella sede, ad eccezione degli aspetti “amministrativi” legati alla cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al presente provvedimento;

RITENUTO CHE il caso in esame ricada fra le casistiche di non necessità della valutazione di incidenza, ed in particolare al punto n. 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 1400/2017: “modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;” e che non si rilevano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, ulteriori rispetto a quelli già valutati;

RITENUTO quindi necessario prescrivere l’adeguamento della fideiussione già presentata;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTE la DGR 2721/2014 in merito di garanzie finanziarie;

VISTA la Legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi di cui all’art.14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018 e dell’art. 184 ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, espresse nella seduta del 27.08.2024;

3. di modificare ed aggiornare alla Ditta RIVE S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Venezia, Loc. Fusina, via dei cantieri n. 9 (C.F. e P.IVA. 04445830278) l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste al punto 5.1 lettere b e c e al punto 5.3 lettera b dell’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente all’estensione dell’operazione di recupero di rifiuti R5 – Riciclaggio/Recupero di altre sostanze inorganiche, già autorizzata, ai rifiuti da spazzamento stradale e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs 152/2006,

4. di modificare, alla luce di quanto sopra, il l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato con con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09/04/2020, come già modificato con il decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n.49 del 22/10/2020, come segue:

4.1. Il punto 7.9 è così sostituito:

7.9. operazioni di selezione e lavaggio di rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti inerti [R5-R12];

4.2. Dopo il Punto 18.3. sono aggiunti i seguenti punti:

18.4. di stabilire che il recupero dei rifiuti [R5], finalizzato alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, va condotto sui rifiuti elencati per tale operazione nell’Appendice A alla tabella 5, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

18.4.1. i rifiuti in ingresso alla linea di lavaggio destinati all’operazione di recupero R5 dovranno essere verificati secondo quanto previsto di cui al parere obbligatorio ARPAV trasmesso con nota 83545/2024 del 16/09/2024 acquista a prot reg n. 477237 del 17/09/2024, Allegato C al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale e al PMC approvato;

18.4.2. per cessare la qualifica di rifiuto i rifiuti sottoposti a trattamento di selezione e lavaggio devono rispettare quanto previsto nella documentazione di progetto assunta al prot. n. 247582 in data 22/05/2024, secondo le indicazioni di cui al parere obbligatorio ARPAV, Allegato C al presente provvedimento; le modalità e le frequenze dei controlli per la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) sono quelle descritte nel richiamato Allegato C;

18.4.4.il materiale in uscita dal trattamento deve essere stoccato in apposito luogo specificato nella planimetria di cui all’Appendice B in attesa di caratterizzazione per verificare l’efficacia del processo;

18.4.5.la mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dalla presente autorizzazione comporta, per la ditta, l’obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., inclusa la possibilità di sottoporre tale rifiuto a nuovo trattamento di lavaggio; il responsabile tecnico valuta, caso per caso, la possibilità di avviare a detto trattamento tali rifiuti, in modo da assicurare che questo sia efficace in relazione alla rimozione dei contaminanti presenti e alle migliori tecniche disponibili; la valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, incluse le prove di laboratorio, e deve essere conservata per almeno 5 anni;

4.3. la Tabella 5 dell’Appendice A è così completamente sostituita:

TAB 5
 Rifiuti ammessi all'impianto di selezione e lavaggio

C.E.R.

Descrizione rifiuti

R3/R5

R12

15 01 02

Imballaggi in plastica

x

 -

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

x

 -

15 01 10*

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

x

 -

17 02 03

Plastica

x

 -

17 05 03*

Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose

 -

x

17 05 04

Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

x

x

19 08 02

Rifiuti da dissabbiamento

x

x

19 12 05

Vetro

x

 -

19 12 09

Minerali (ad esempio sabbia, rocce)

x

x

20 03 03

Residui della pulizia stradale

x

x

20 03 06

Rifiuti prodotti dalla pulizia acque di scarico

 x

x


5. di prescrivere al Gestore la presentazione, entro 60 giorni dal ricevimento di questo Provvedimento, del Piano di Monitoraggio e controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO) in un unico documento, redatto secondo le indicazioni fornite da ARPAV nel corso della CdS del 27/08/2024, il cui verbale è stato trasmesso con nota del 16/09/2024 richiamata in premessa; tale documento è soggetto ad approvazione da parte di questa Amministrazione, sulla base del parere di ARPAV;

6. di prescrivere al Gestore la presentazione alla Città Metropolitana di Venezia, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo proroga concessa dal Beneficiario su motivata istanza del Gestore, di apposite appendici delle garanzie finanziarie in essere con l’estensione delle stesse al presente provvedimento;

7. di dare atto che rimane valido quanto prescritto nel Decreto 338 del 31/03/2020, come già modificato con Decreto n.49 del 22/10/2020 richiamati in premessa, non in contrasto con il presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

8.1. Allegato A: Allegato C al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020: “Parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.”;

9. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta RIVE S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Venezia, Loc. Fusina, via dei cantieri n. 9, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, a VERITAS S.p.A., a SIFA S.C.p.A., al Provveditorato OO.PP. del Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, al Consiglio di Bacino dei rifiuti Venezia Ambiente, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia, all’ Azienda ULSS 3 e ad A.R.P.A.V.;

10. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

11. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

315_Allegato_A_DDR_315_29-10-2024_542116.pdf

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