Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 299 del 08 ottobre 2024
CEREA S.p.A. - Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 153 del 07.08.2023. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii per l'inserimento di una nuova sezione di demetallizzazione.
Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 153/2023, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006, consistente nell'introduzione di una nuova sezione di demetallizzazione (nel layout dell'impianto all'interno del Capannone X) dell'installazione CEREA S.p.A.
Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 153 del 07.08.2023 con il quale è stata rilasciata alla CEREA S.p.A l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 lettera a), del d.lgs. n. 152/2006;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 263 del 22.08.2024 con il quale è stata aggiornata l’AIA per modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 consistente nell’introduzione di un nuovo frantumatore/trituratore nel reparto carta e plastica;
VISTE le note del 28.02.2024 e 29.02.2024 (acquisite al protocollo regionale n. 103645 del 28.02.2024 e n. 104781 del 29.02.2024), con cui la Ditta in oggetto ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 alcune modifiche consistenti nel:
VISTA la nota prot. reg. n. 0128432 del 12.03.2024 con cui ai fini della valutazione della non sostanzialità della modifica veniva richiesto alla Ditta l’invio di documentazione integrativa da trasmettersi anche agli Enti competenti per l’espressione di eventuali osservazioni;
VISTA la nota prot. reg. n 139570 del 19.03.2024 con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta corredandola con una relazione tecnica di stima preliminare della dispersione al suolo degli inquinanti potenzialmente emessi in atmosfera e specificando che l’attivazione del nuovo sistema di aspirazione sarà necessaria per la lavorazione di rifiuti con un grado di umidità inferiore al 10% e frazioni granulometriche pari a 0-6 o 0-16 mm;
VISTA la nota n. 19249 del 08/04/2024 (prot. reg. n. 173580 del 08/04/2024), con cui la Provincia di Verona ha comunicato la propria valutazione di non sostanzialità della modifica;
VISTA la nota 2024-0032339/U dell’08.04.2024 (prot. reg. n. 173516 dell’08/04/2024) con cui ARPAV ha inviato le proprie osservazioni sulla modifica in questione, concludendo in particolare per lo studio modellistico sottoposto a valutazione che “le informazioni contenute nello studio presentato non permettono una valutazione completa dell’impatto della ditta sulla qualità dell’aria”;
VISTA la nota prot. reg. n. 185064 del 15.04.2024 con cui gli uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, tenuto conto dei rilievi di ARPAV, hanno richiesto a CEREA S.p.A. l’invio ulteriori integrazioni documentali;
VISTA la nota del 12.04.2024, acquisita al prot. reg. n. 187419 del 16.04.2024, con cui la Ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa;
VISTO il parere 2024 - 0046136 / U (prot. reg. n. 242737 del 20.05.2024) con cui ARPAV ha richiesto ulteriori integrazioni, alle quali la Ditta ha riscontrato con nota del 30/05/2024 acquisita al prot. reg. n. 263703 del 31.05.2024 trasmettendo una nuova versione dello studio sulla modellazione degli inquinanti aeriformi in atmosfera;
VISTO il parere 2024 - 0057654 / U (port. reg. n. 297677 del 20.06.2024) con cui ARPAV ha valutato che lo studio faccia emergere criticità sia nello scenario ante operam sia nello scenario post operam;
VISTA l’ulteriore documentazione presentata dalla Ditta con nota prot. reg. 429053 del 26.08.2024 in approfondimento dello studio previsionale di impatto della qualità dell’aria;
PRESO ATTO del parere ARPAV – UO Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi rilasciato con nota n. prot. n. 81051/2024 (prot. reg. n. 463402 del 09.09.2024) che conclude che “dalle informazioni e elaborazioni fornite dalla ditta non emergono particolari criticità. I risultati ottenuti tengono conto anche dei sistemi di abbattimento presenti. Resta dunque necessario che il proponente mantenga pienamente operativi e manutenuti tali sistemi di abbattimento e mitigazione. In aggiunta a ciò sarebbe auspicabile limitare le lavorazioni più polverulente nelle giornate particolarmente ventose.”;
VISTA la nota prot. reg. n. 0475197 del 16.09.2024 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha dato riscontro conclusivo alle note del 28.02.2024 e 29.02.2024, confermando che la modifica può essere ritenuta non sostanziale ai sensi del comma 1, dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e contestualmente avviando il procedimento di aggiornamento dell’AIA;
DATO ATTO che il sopracitato riscontro regionale definisce il VLE per le Polveri del nuovo camino E9 pari a 5 mg/Nmc, chiarisce che la data di messa a regime coincide con la data di messa in esercizio e richiede la trasmissione dei risultati delle misurazioni delle emissioni con le modalità e frequenze previste dall’Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
PRESO ATTO che l’aggiornamento dell’AIA consiste nell’inserimento di un ulteriore punto emissivo con relativi VLE e nella sostituzione del layout impiantistico;
ATTESO che la Ditta, con nota prot. reg. n. 485777 del 23.09.2024, ha trasmesso la planimetria generale dell’installazione comprensiva sia delle modifiche di cui al Decreto 263/2024 sia delle modifiche assentite con nota prot. reg. n. 0475197 del 16.09.2024;
VISTE le note acquisite al prot. reg. n. 484516 del 20/09/2024 e n. 484516 del: 20/09/2024 inerenti la comunicazione di messa in esercizio del Camino E9 per il giorno 7 ottobre 2024;
APPURATO che ditta ha provveduto ad effettuare il versamento relativo agli oneri istruttori dovuti, trasmettendo la relativa ricevuta di pagamento al prot. reg. n. 485777 del 23.09.2024;
VISTO il d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;
VISTA la l.r. n. 3/2000 ss.mm.ii. “Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti”;
decreta
Paolo Giandon
(seguono allegati)
Torna indietro