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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 270 del 09 settembre 2024
WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., C.F. 01964720385, con sede legale in Via Amendola n. 12 Poggio Renatico (FE). Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di pre-trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali acquosi, ubicato in Viale dell'Artigianato n. 15 35026 Conselve (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 23/2021, rilasciato con PAUR n. 28/2021. Modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006.
Con il presente provvedimento viene aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 23/2021 di titolarità della WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l., a seguito di comunicazioni ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006.
Il Direttore
VISTO il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 28 del 02/09/2021 con il quale è stato rilasciato alla WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l. il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis e dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, comprensivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 23 del 12.08.2021;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 74/2023 con il quale si è provveduto ad approvare gruppi di miscelazione e il Piano di Monitoraggio e Controllo in attuazione della prescrizione n. 33 – lettera x) del PAUR e ad aggiornare di conseguenza l’AIA n. 23/2021;
VISTA la nota del 07/04/2023 acquisita al prot. reg. n. 196366 in data 12.04.2023, con cui la Ditta ha richiesto, ai sensi dell’art 29-nonies del d.lgs. n.152/2006, alcune modifiche gestionali e strutturali al fine di migliorare la gestione logistica dell’impianto, comprensive dell’estensione dell’area D ad invarianza dei quantitativi autorizzati;
VISTA la nota prot. reg. n. 288586 del 29/05/2023 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha trasmesso il riscontro alla comunicazione di cui sopra confermandone la non sostanzialità e contestualmente ha richiesto alla ditta l’aggiornamento delle planimetrie di cui agli elaborati progettuali Tavola 05 – Rev. 01 del 31.03.2021 (lay-out rifiuti relativo al I stralcio) e Tavola 09 – Rev. 01 del 31.03.2021 (layout rifiuti relativo al II stralcio):
VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 544974 del 06/10/2023 la ditta ha trasmesso le planimetrie aggiornate;
VISTA la nota del 16/05/2023 acquisita al prot. reg. n. 268446 del 17/05/2023, con cui la Ditta ha comunicato ai sensi dell’art 29-nonies del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l’inserimento del codice EER 19 12 11* nell’allegato A del Decreto n. 74 del 17/04/2023 nel gruppo di miscelazione “metalli ferrosi” e “non ferrosi”;
VISTA la nota prot. reg. n. 271980 del 19/05/2023 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha confermato l’inclusione del codice EER 19 12 11* nei gruppi di miscelazione “Metalli ferrosi da avviare a recupero di materia R4” e “Metalli non ferrosi da avviare a recupero di materia R4” dell’Allegato A al decreto n. 74/2023;
VISTA la nota del 14/03/2024 acquisita al prot. reg. n. 132761 del 14/03/2024 con cui la Ditta, al fine di conseguire un miglioramento gestionale dell’installazione, ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, le seguenti modifiche: inserimento operazioni di trattamento su codici già autorizzati; introduzione stoccaggio rifiuti pericolosi in area D; modifica al II stralcio del progetto approvato con PAUR n. 28 del 02/09/2021; aggiornamento della planimetria;
PRESO ATTO che le modifiche proposte non comportano variazioni in riferimento a quantitativi e tipologie di rifiuti autorizzati, e relative operazioni di trattamento, o l’attivazione di nuovi punti di emissioni o scarichi rispetto quanto autorizzato con Decreto n. 23/2021;
VISTA la nota prot. reg. n. 166629 del 03/04/2024 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha richiesto integrazioni alla ditta e osservazioni agli Enti;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 204957 del 26/04/2024 con cui la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
PRESO ATTO che ARPAV, con nota 2024 - 0045161 / U (prot. reg n. 236831 del 16/05/2024), ha trasmesso le osservazioni in merito alle modifiche comunicate ai sensi dell’art. 29-nonies chiedendo l’aggiornamento del PMC e chiedendo altresì che:
VISTA la nota prot. reg. n. 257262 del 28/05/2024 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha dato riscontro conclusivo alla comunicazione del 14/03/2024 (prot. reg. n. 132761 del 14/03/2024), confermando che la modifica può essere ritenuta non sostanziale ai sensi del comma 1 dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle specifiche prescrizioni definite dall’autorità competente anche in recepimento delle osservazioni ARPAV, ed ha contestualmente avviato il procedimento per la modifica dell’AIA alle modifiche richieste e per l’aggiornamento del PMC;
CONSIDERATO che, oggetto del procedimento di cui sopra è altresì l’esplicitazione della validità generale della deroga per l’invio di miscele a impianti intermedi autorizzati R12 nell’ambito del gruppo n. “13.2 Rifiuti da avviare a combustione”, di cui al decreto n. 74/2023, in quanto, come chiarito nella nota prot. reg n. 257262 del 28/05/2024, si tratta di impianti che effettuano lavorazioni atte specificamente a valorizzare la funzione combustibile del rifiuto, per le quali l’attribuzione della codifica R12 appare scelta obbligata per mancanza di altro codice appropriato ma che tuttavia prevedono uno specifico trattamento basato sul controllo del potere calorifico e delle caratteristiche di accettabilità dell’impianto finale di recupero energetico;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 313180 del 28/06/2024 con cui la ditta ha trasmesso una nuova versione del PMC/PGO Rev. 00 di giugno 2024 e la procedura per la movimentazione e gestione dei rifiuti in stoccaggio in zona D;
VISTA la nota prot. reg. n. 354338 del 15/07/2024 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha richiesto ad ARPAV il parere sul PMC/PGO Rev. 00 giugno 2024;
PRESO ATTO che ARPAV, con nota 2024 - 0071957 / U (prot. reg. n. 391460 del 02/08/2024) ha trasmesso parere favorevole in merito al PMC/PGO e contestualmente ha comunicato la necessità di aggiornamento del panel analitico delle sostanze PFAS da ricercare nei monitoraggi delle matrici a base acquosa, evidenziando inoltre che non risultano adempimenti in merito all’adozione di sistemi di interblocco per garantire la non contemporaneità del funzionamento dei trituratori e la sicurezza di aspirazione del trituratore attivo mediante adeguato controllo della corretta posizione della valvola sezionale, nonché in merito ai requisiti dei cassoni dedicati allo stoccaggio esterno di rifiuti pericolosi in zona D;
VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori per le comunicazioni rese ai sensi dell’art. 29 – nonies del d.lgs n. 152/2006 che comportano l’aggiornamento dell’AIA, quietanza acquisita al prot. reg. n. 430500 del 27/08/2024;
VISTO il d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. Norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. n. 3/2000 ss.mm.ii Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA la L. 241/1990 Norma in materia di procedimento amministrativo;
VISTA la DGRV n. 2721/2014 Norma in materia di garanzie finanziarie.
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo Versione REV. 00 giugno 2024 acquisito al prot. reg. n. 313180 del 28/06/2024, ferma restando l’indicazione di implementazione progressiva dell’elenco dei PFAS nei monitoraggi secondo quanto definito nella nota ARPAV 2024 - 0071957 / U (prot. reg. n. 391460 del 02/08/2024).
3. Sono apportate le seguenti modifiche all’Allegato A all’AIA n. 23/2021:
3.1 Alla prescrizione n. 17, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti lettere h-bis) e h-ter):
“h-bis) operazioni di riduzione volumetrica mediante triturazione (D13/R12), con contestuale lavaggio e/o selezione dimensionale e deferrizzazione. Il Gestore dovrà attenersi alla specifica procedura PR08-IO13 Rev. 00 Aprile 2024 acquisita al prot. reg. n. 204957 del 26/04/2024 e compilare il PR09-M18 quaderno di manutenzione impianto di lavaggio ricircolo acque di triturazione secondo il modello acquisito al prot. reg. n. 313180 del 28/06/2024;
h-ter) deve essere garantita, attraverso sistemi di interblocco di tipo elettromeccanico o altro, la non contemporaneità di funzionamento dei due trituratori in area A nonché la sicurezza di aspirazione del trituratore attivo mediante adeguato controllo della corretta posizione della valvola sezionale”
3.2 Alla prescrizione n. 33, dopo la lettera k) è inserita la seguente lettera k-bis):
“k-bis) lo stoccaggio esterno in zona D di rifiuti pericolosi dovrà avvenire in cassoni a tenuta e dotati di copertura idonea ad evitare l’infiltrazione delle acque meteoriche; la movimentazione e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi in zona D dovranno avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi, secondo la procedura PR08-IO14 Rev.00 del Giugno 2024 acquisita al prot. reg. n. 313180 del 28/06/2024 che individua anche i codici EER ammessi; per il primo anno dall’avvio degli stoccaggi di rifiuti pericolosi in zona D dovranno essere effettuati i controlli allo scarico con frequenza quadrimestrale (anziché semestrale) compatibilmente con gli eventi meteorici, e sarà inoltre necessario effettuare un monitoraggio conoscitivo sulle acque di seconda pioggia con frequenza semestrale secondo quanto previsto nel PMC”.
4. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a trasmettere specifica documentazione tecnica attestante le modalità di riscontro a quanto previsto dalla nuova lettera h-ter).
5.L’Allegato A1 al Decreto n. 23 del 12/08/2021 è integralmente sostituito dall’Allegato A del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.
6. L’ Allegato A3 al Decreto n. 23 del 12/08/2021, già sostituito con l’Allegato A del decreto n. 74/2023, è ulteriormente sostituito dall’Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.
7. È sempre ammesso, in deroga alla prescrizione y.7.6 del punto 33 dell’Allegato A al decreto n. 23/2021, come aggiornato dal decreto n. 74/2023, il conferimento di miscele di cui al gruppo “13.2 Rifiuti da avviare a combustione” a impianti che effettuano operazioni R12 per la produzione di rifiuto combustibile pericoloso o a per la produzione di CSS funzionali al recupero energetico R1.
8. Il layout impiantistico dell’installazione approvato con il DDA n. 28 del 02/09/2021 tavola 05 I stralcio e tavola 09 stato di progetto II stralcio è integralmente sostituito dall’Allegato C al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante.
9. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia idonea appendice alle garanzie finanziarie in essere ai sensi della DGRV n. 2721/2014, per il recepimento del presente provvedimento.
10. Sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 23/2021, come modificato con decreto n. 74/2023.
11. Il presente provvedimento è notificato alla WASTE TREATMENT SOLUTION S.r.l, e comunicato a Comune di Conselve (PD), Provincia di Padova, ARPAV.
12. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 257262 del 28.05.2024.
13. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
14. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
15. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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