Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 268 del 30 agosto 2024
ECOREX S.R.L. Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con ubicazione e sede legale in Monselice (PD), via Umbria 1. PAUR 4/2021, AIA n. 11/2021. Deroga al conferimento di miscele a installazione intermedia.
Con il presente provvedimento si rilascia alla ECOREX S.r.l., l'autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al punto 21.15 dell'AIA n. 11/2021, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione e identificati con il CER 190204* ad impianto intermedio (Elite Ambiente S.r.l.) autorizzato con PAUR n. 4 del 14.01.2020.
Il Direttore
VISTA l’AIA n. 11/2021, rilasciata con PAUR n. 4/2021 ad Ecorex S.r.l. per l’installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con ubicazione e sede legale in Monselice (PD), via Umbria 1, come successivamente modificata dal decreto n. 66/2021 e decreto n. 68/2023;
CONSIDERATO che la prescrizione 21.15 dell’Allegato A all’AIA n. 11/2021 stabilisce che: “le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati”;
VISTA la nota del 11.06.2024, acquisita al prot. reg. n. 280494 del 11.06.2024, con la quale Ecorex S.r.l. ha richiesto una deroga alle previsioni del punto 21.15 dell’AIA n. 11/2021, per poter conferire le miscele prodotte e codificate con CER 190204* presso l’impianto intermedio di Elite Ambiente S.r.l., autorizzato con PAUR n. 4 del 14.01.2020, in quanto Ecorex s.r.l. non dispone al momento di quantitativi sufficienti all’attivazione di spedizioni a impianti finali;
CONSIDERATO che il destino finale della miscela è il recupero energetico (R1) presso i seguenti impianti:
CONSIDERATO che l’istanza di cui la nota del 11.06.2024 è corredata dalla dichiarazione di accettazione da parte di Elite Ambiente S.r.l. dei rifiuti codificati dal CER 190204* di Ecorex S.r.l.;
VISTA la nota prot. reg. n. 316544 del 01/07/2024 con la quale il direttore della U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare comunica l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 per la valutazione della deroga richiedendo contestualmente integrazioni documentali per la precisazione dei CER e la specificazione delle operazioni R12 cui le miscele saranno sottoposte presso Elite Ambiente S.r.l.;
VISTA la nota del 22/07/2024, acquisita al prot. reg. n. 367377 del 23/07/2024 con la quale Ecorex S.r.l. ha riscontrato le richieste di integrazioni avanzate con la citata nota n. 316544 del 01/07/2024;
CONSIDERATO che i CER individuati in Allegato 1 della sopracitata nota rientrano nel gruppo di miscelazione n. 1 di cui al decreto n. 68/2023 di Ecorex S.r.l. e sono tutti singolarmente conferibili all’installazione di Elite Ambiente S.r.l. secondo AIA rilasciata con PAUR n. 4/2020 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato nella medesima nota, le operazioni R12 cui verrà sottoposta la miscela presso l’installazione di Elite Ambiente S.r.l. sono la riduzione volumetrica, l’accorpamento e la miscelazione;
EVIDENZIATO che l’AIA di cui al PAUR n. 4/2020 di Elite Ambiente S.r.l. al punto 20.12 tuttavia prescrive: “20.12 non è ammissibile l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati” e che pertanto le operazioni ammesse presso l’impianto intermedio devono essere limitate all’accorpamento e riduzione volumetrica nelle more di un’eventuale istanza di deroga al punto 20.12 da parte di Elite Ambiente S.r.l.;
PRESO ATTO che, nei termini indicati nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti;
decreta
Paolo Giandon
Torna indietro