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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 130 del 01 ottobre 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 268 del 30 agosto 2024

ECOREX S.R.L. Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con ubicazione e sede legale in Monselice (PD), via Umbria 1. PAUR 4/2021, AIA n. 11/2021. Deroga al conferimento di miscele a installazione intermedia.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla ECOREX S.r.l., l'autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al punto 21.15 dell'AIA n. 11/2021, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione e identificati con il CER 190204* ad impianto intermedio (Elite Ambiente S.r.l.) autorizzato con PAUR n. 4 del 14.01.2020.

Il Direttore

VISTA l’AIA n. 11/2021, rilasciata con PAUR n. 4/2021 ad Ecorex S.r.l. per l’installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con ubicazione e sede legale in Monselice (PD), via Umbria 1, come successivamente modificata dal decreto n. 66/2021 e decreto n. 68/2023;

CONSIDERATO che la prescrizione 21.15 dell’Allegato A all’AIA n. 11/2021 stabilisce che: “le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati”;

VISTA la nota del 11.06.2024, acquisita al prot. reg. n. 280494 del 11.06.2024, con la quale Ecorex S.r.l. ha richiesto una deroga alle previsioni del punto 21.15 dell’AIA n. 11/2021, per poter conferire le miscele prodotte e codificate con CER 190204* presso l’impianto intermedio di Elite Ambiente S.r.l., autorizzato con PAUR n. 4 del 14.01.2020, in quanto Ecorex s.r.l. non dispone al momento di quantitativi sufficienti all’attivazione di spedizioni a impianti finali;

CONSIDERATO che il destino finale della miscela è il recupero energetico (R1) presso i seguenti impianti:

  • Emk North Hungarian Enviromental Protection Ldt. In Ungheria con autorizzazione n. BO/32/03786 – 13/2022 del 24.10.2022;
  • ECO-MISTRAL SRL di Spilimbergo (PN) con autorizzazione n. 3966/ GRFVG del 02.02.2024;

CONSIDERATO che l’istanza di cui la nota del 11.06.2024 è corredata dalla dichiarazione di accettazione da parte di Elite Ambiente S.r.l. dei rifiuti codificati dal CER 190204* di Ecorex S.r.l.;

VISTA la nota prot. reg. n. 316544 del 01/07/2024 con la quale il direttore della U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare comunica l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 per la valutazione della deroga richiedendo contestualmente integrazioni documentali per la precisazione dei CER e la specificazione delle operazioni R12 cui le miscele saranno sottoposte presso Elite Ambiente S.r.l.;

VISTA la nota del 22/07/2024, acquisita al prot. reg. n. 367377 del 23/07/2024 con la quale Ecorex S.r.l. ha riscontrato le richieste di integrazioni avanzate con la citata nota n. 316544 del 01/07/2024;

CONSIDERATO che i CER individuati in Allegato 1 della sopracitata nota rientrano nel gruppo di miscelazione n. 1 di cui al decreto n. 68/2023 di Ecorex S.r.l. e sono tutti singolarmente conferibili all’installazione di Elite Ambiente S.r.l. secondo AIA rilasciata con PAUR n. 4/2020 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato nella medesima nota, le operazioni R12 cui verrà sottoposta la miscela presso l’installazione di Elite Ambiente S.r.l. sono la riduzione volumetrica, l’accorpamento e la miscelazione;

EVIDENZIATO che l’AIA di cui al PAUR n. 4/2020 di Elite Ambiente S.r.l. al punto 20.12 tuttavia prescrive: “20.12 non è ammissibile l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati” e che pertanto le operazioni ammesse presso l’impianto intermedio devono essere limitate all’accorpamento e riduzione volumetrica nelle more di un’eventuale istanza di deroga al punto 20.12 da parte di Elite Ambiente S.r.l.;

PRESO ATTO che, nei termini indicati nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Si autorizza la deroga al punto 21.15 dell’Allegato A all’AIA n. 11/2021 e ss.mm.ii. di titolarità di Ecorex S.r.l. per il conferimento delle miscele codificate con il CER 190204*, ottenute esclusivamente dalla miscelazione dei rifiuti dichiarati in Allegato 1 alla nota acquisita al prot. reg. n. 367377 del 23/07/2024, all’impianto intermedio di Elite Ambiente S.r.l. autorizzato con PAUR n. 4/2020 e ss.mm.ii., dove possono essere sottoposte esclusivamente a pretrattamenti di accorpamento e riduzione volumetrica, per il successivo invio ad impianti di recupero energetico (R1).
  3. L’eventuale operazione di ulteriore miscelazione presso l’impianto di Elite Ambiente S.r.l. è subordinata alla concessione di deroga al punto 20.12 del PAUR n. 4/2020 e ss.mm.ii di Elite Ambiente S.r.l. a seguito di istanza della Ditta.
  4. Tutti i CER che compongono le miscele prodotte Ecorex S.r.l. devono essere singolarmente conferibili all’impianto di destino finale.
  5. Ecorex S.r.l. è tenuta a trasmettere, congiuntamente alle relazioni periodiche del PMC, i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso l’impianto intermedio e quelli relativi al loro avvio a recupero finale: quantitativi, numeri identificativi formulari, date di invio all’impianto intermedio, operazioni effettuate presso l’impianto intermedio e dichiarazione di avvenuto avvio agli impianti di recupero definitivo R1 da parte del gestore dell’impianto intermedio, che attesti anche che l’impianto di destino è autorizzato a ricevere tutti i CER che compongono la miscela.
  6. L’autorizzazione in deroga ha validità vincolata alla disponibilità dell’impianto terzo intermedio al ricevimento di rifiuti.
  7. Il presente provvedimento è notificato a Ecorex S.r.l., e comunicato a ARPAV, Provincia di Padova, Comune di Monselice (PD).
  8. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 316544 del 01/07/2024.
  9. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
  10. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
  11. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

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