Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 262 del 21 agosto 2024
Dal Maso Group S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento rifiuti ubicata in via Decima Strada, 8, Arzignano (VI). PAUR n. 82 del 20.12.2019 e ss.mm.ii. Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per recepimento di comunicazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del PAUR n. 82 del 20.12.2019 e ss.mm.ii. a seguito di una serie di comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. n. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006. Si approva inoltre la versione aggiornata del PMC/PGO denominata "PMC Rev.011 di maggio 2024" comprensivo dei criteri aggiornati di cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 per il cloruro di sodio di cui al punto 7.6 del PAUR n. 82/2019.
Il Direttore
VISTO il decreto n.82 del 20.12.2019, che rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell’installazione della Dal Maso Group S.r.l. come successivamente integrato e modificato dai decreti n. 29 del 09.06.2020, n. 118 del 16.06.2020, n. 11 del 04.05.2021, n. 49 del 12.09.2023;
RICHIAMATO il punto 11. del decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 49/2023 di modifica dell’AIA n. 82/2019 che, tra le altre cose, prevede che “Le future ed eventuali modifiche dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo II-bis della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 di cui al presente provvedimento sono adottate con provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente e transizione ecologica”;
VISTA la comunicazione n. 136/2023 del 15.06.2023, acquisita al prot. reg. n. 323132 del 15.06.2023, trasmessa ai sensi dell’art. 29-nonies del d. Lgs. n. 152/2006, con la quale la Dal Maso Group S.r.l. richiede la modifica del p.to. 20.1 del PAUR n. 82 del 20/12/2019 al fine di autorizzare lo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche e meteoriche di dilavamento (scarico SF1) in rete fognaria industriale, in seguito al permesso di allacciamento rilasciato da Acque del Chiampo S.p.a., rilasciato con prot. OUT202300003095 del 03/04/2023, senza variare gli aspetti concernenti il PMC;
CONSIDERATO che nella medesima nota n. 136/2023 Dal Maso Group S.r.l. chiede inoltre una deroga per i VLE previsti dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi Sospesi Totali, Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) e Azoto Ammoniacale;
VISTA la nota n. OUT202300006495 del 10.07.2023, acquisita al prot. reg. n. 372041 del 11.07.2023, con la quale Acque del Chiampo S.p.A., in riscontro alla citata nota n. 136/2023 del 15/06/2023, “informa che i lavori di allacciamento alla rete fognaria industriale sono previsti entro il 30/09/2023 e che contestualmente a tali lavori sarà rilasciato da Acque del Chiampo S.p.A. il provvedimento di autorizzazione allo scarico in fognatura industriale. Si informa altresì che l’autorizzazione allo scarico sarà comprensiva di eventuali deroghe per i parametri Solidi Sospesi totali, COD e Azoto Ammoniacale, come da Vostra richiesta attualmente in valutazione presso i nostri uffici di competenza”;
VISTA la nota prot. reg. n. 406787 del 28/07/2023, con la quale il Direttore della U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, preso atto di quanto esposto nelle premesse precedenti, in riferimento alla modifica comunicata con prot. n. 136/2023 del 15.06.2023 (acquisita al prot. reg. n. 323132 del 15.06.2023), ma limitatamente allacciamento alla fognatura industriale, comunica che la stessa sia da ritenersi non sostanziale ai sensi dell’art. 5 lettera l-bis del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rimandando il riscontro relativo alla deroga dei VLE richiesti alla successiva espressione di un parere di Acque del Chiampo S.p.A.;
VISTA la nota 149/2023 (prot. reg. 504916 del 15/09/2023) con la quale Dal Maso Group S.r.l. ha trasmesso la comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 per alcune modifiche all’impianto di trattamento rifiuti liquidi approvato con il PAUR n. 82/2019 e s.m.i. consistenti in:
VISTA la nota prot. reg. n. 515166 del 22/09/2023 con la quale la U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare ha confermato la non sostanzialità della modifica comunicata, contestualmente prendendo atto della variazione formale all’organizzazione degli stoccaggi all’interno del fabbricato 4 che prevede l’inserimento di barriere mobili a delimitazione di un box (box 8) in un’area in cui era già previsto lo stoccaggio di rifiuti in modalità “cassone” o “colli”, come descritto nella medesima nota n. 149/2023;
VISTO il parere ARPAV 2023 - 0086905 / U del 03.10.2023 sulla modifica comunicata con la citata nota 149/2023 (prot. reg. 504916 del 15/09/2023) e richiamata la relazione di Ispezione Integrata Ambientale di cui alla nota ARPAV 2022 – 0113989 / U del 27.12.2022;
VISTA la nota prot. reg. n. 0555791 del 12/10/2023 con la quale si è richiesto a Dal Maso Group S.r.l. la trasmissione della versione aggiornata del PMC/PGO secondo le previsioni del punto 5 del decreto n. 49/2023 e del citato parere ARPAV 2023 - 0086905 / U, nonché della documentazione per la revisione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto del cloruro di sodio di cui al punto 7.6 del PAUR per l’adeguamento all’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, come indicato anche nella relazione di Ispezione Integrata Ambientale di cui alla citata nota ARPAV 2022 – 0113989 / U;
VISTA la nota di Acque del Chiampo S.p.a. OUT202300009986 del 11/11/2023 (prot. reg. n. 610460 del 13/11/2023) contenete il parere favorevole per l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e reflui assimilabili ai domestici in rete fognaria industriale, comprensivo di deroga temporanea esclusivamente per il parametro azoto ammoniacale;
VISTA la documentazione trasmessa in riscontro alla richiesta della citata nota prot. reg. n. 0555791 del 12/10/2023, acquisita al prot. reg. n. 632882 del 27/11/2023, comprendente una nuova versione del PMC/PGO “P.M.C. rev. 08 di ottobre 2023” e la relazione tecnica di conformità art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che l’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 prevede l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante di ARPAV sulle cessazioni di qualifica di rifiuto rilasciate “caso per caso” ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29-quater comma 6 del d.lgs. n. 152/2006 e della DGR n. 242/2010 il PMC/PGO è sottoposto a parere preventivo di ARPAV;
VISTA la nota prot. reg. 654363 del 07/12/2023 con la quale la U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare ha comunicato l’avvio del procedimento di modifica dell’AIA ai sensi della L. n. 241/1990 ed ha richiesto i pareri di competenza ad ARPAV per l’approvazione del PMC/PGO e la modifica dell’AIA per il recepimento delle comunicazioni assentite ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e per l’aggiornamento dei criteri di cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. reg. n. 662750 del 13.12.2023 con la quale il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del territorio ha disposto la proroga per l’avvio dei lavori relativo alla costruzione dell’impianto di trattamento dei rifiuti liquidi nel Fabbricato 3 al 18.12.2026 (con messa in esercizio entro il 17.05.2027), in seguito a motivata istanza della Ditta;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 26001 del 17.01.2024 con la quale Dal Maso Group S.r.l. trasmette la comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, che prevede:
VISTO il parere favorevole espresso sul PMC da ARPAV - UO Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi nella nota n. 2024 - 0004953 / U del 18.01.2023, acquisita al prot. reg. n. 30268 del 19.01.2024, subordinato alle considerazioni e richieste di modifica riportate nel medesimo parere;
VISTA la nota prot. reg. n. 45829 del 29.01.2024 con la quale la U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, ai fini della conclusione del procedimento avviato con nota prot. reg. n. 0654363 del 07/12/2023, ha chiesto a Dal Maso group S.r.l. di trasmettere una versione aggiornata del PMC che recepisca le indicazioni del sopracitato parere ARPAV n. 2024 - 0004953/U del 18/01/2023;
VISTA la nota prot. reg. n. 57328 del 02.02.2024 con la quale la U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare ha riscontrato positivamente alla modifica comunicata con nota acquisita al prot. reg. n. 26001 del 17.01.2024 con alcune precisazioni e limitazioni, che costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento di modifica dell’AIA ai sensi della L. n. 241/1990;
VISTO il parere favorevole, condizionato da alcune prescrizioni di ARPAV-UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti n. 2024 - 0010906 / U del 05.02.2024, acquisita al prot. reg. n. 61585 del 05.02.2024, relativamente ai criteri di cessazione di qualifica del rifiuto per il cloruro di sodio anti-congelante di cui al punto 7.6 del PAUR, prevedendo un aggiornamento del PMC/PGO in tal senso;
VISTA la nota prot. n.116/2024 (prot. reg. n. 126723 del: 12.03.2024) con quale la Dal Maso Group S.r.l. ha provveduto a riscontrare alla citata nota prot. reg. n. 45829 del 29.01.2024 mediante la trasmissione della versione aggiornata del PMC/PGO denominata “PMC Rev.09 di marzo 2024”;
VISTA la nota prot. n. 127/2024 (prot. reg. n. 187443 del 16.04.2024) con quale la Dal Maso Group S.r.l. ha trasmesso una versione ulteriormente aggiornata del PMC/PGO denominata “PMC Rev.10 di marzo 2024”;
VISTA la nota del 25.03.2024, acquisita al prot. reg. n. 152760 del 26.03.2024, con la quale la Dal Maso Group S.r.l. ha trasmesso la comunicazione di modifica ai sensi del art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 190262 del 17.04.2024, in seguito al riscontro degli Uffici della U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare prot. reg. n. 165049 del 03.04.2024, relativa all’ampliamento del sedime dell’installazione in oggetto, e da ultimo riscontrata dagli Uffici con prot. reg. n. 200412 del 23.04.2024, che costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento di modifica dell’AIA ai sensi della L. n. 241/1990;
CONSIDERATO che la modifica di cui sopra prevede:
VISTA la planimetria di Lay-out nella revisione di aprile 2024, acquisita al prot. reg. n.190262 del 17/04/2024;
RICHIAMATI il “Nulla Osta in merito alla realizzazione delle opere di modifica dei manufatti e reti di collettamento degli scarichi da attuare nell’ambito di progetto edilizio per la demolizione e ricostruzione con ampliamento di uno stabilimento ad uso industriale” trasmesso dal gestore della pubblica fognatura Acque del Chiampo Prot. OUT202200003586 del 06/05/2022 (prot. Reg. n. 178258 del 10/04/2024) e il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Arzignano n. 22PC032 che autorizza i lavori di demolizione, ricostruzione e ampliamento di fabbricato produttivo esistente con annessi uffici;
CONSIDERATO che il fabbricato n.5 di progetto non concerne la gestione rifiuti e quindi non entra nella valutazione l'applicazione di vincoli del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
VISTA la nota n. 125/2024 del 09.04.2024 (acquisita al prot. reg. n. 176037 del 09.04.2024), successivamente sostituita dalla nota n. 133/2024 del 23.04.2024 (acquisita al prot. reg. n. 203776 del 24.04.2024) in seguito al riscontro degli Uffici della U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare prot. reg. n. 186345 del 15.04.2024, con la quale Dal Maso Group S.r.l. ha comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 l’intenzione di destinare temporaneamente l’edificio denominato “Fabbricato 3” allo stoccaggio di rifiuti solidi, riscontrata da ultimo dagli Uffici della U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare con prot. reg. n. 214769 del 03.05.2024, che costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento di modifica dell’AIA ai sensi della L. n. 241/1990;
CONSIDERATO che la modifica prevista dalla premessa precedente prevede in particolare di utilizzare il lato sud dell’edificio denominato “Fabbricato 3” per la messa in riserva (R13) del rifiuto definito come “rasatura, ritagli e rifili” codificato mediante i codici CER 040999 (inteso come scarti di pelli non conciati al cromo), 040108 e 040109 e di utilizzate il lato nord dello stesso edificio per lo stoccaggio (R13/D15) rivolto a tutte le tipologie di rifiuti in ingresso, per le quali si dimostri utile un controllo preventivo della conformità del rifiuti prima di essere trasferito nel “Fabbricato 4” per le operazioni previste;
CONSIDERATO che la messa in riserva (R13) del rifiuto definito come “rasatura, ritagli e rifili” (CER 040999, 040108 e 040109) nel Fabbricato 3 (lato sud) prevista da Dal Maso group S.r.l. avverrà a terra in cumuli, posti in box divisi da separatori mobili tipo new jersey, per un quantitativo massimo di 100 Mg da gestirsi secondo il layout aggiornato allegato al presente provvedimento;
CONSIDERATO che lo stoccaggio nel Fabbricato 3 (lato nord) avverrà in cassoni scarrabili o colli non percolabili secondo il layout aggiornato;
CONSIDERATO che il riscontro prot. reg. n. 214769 del 03.05.2024 ha previsto che l’avvio dei conferimenti in “Fabbricato 3” fosse subordinato alla preventiva trasmissione di:
CONSIDERATO che la modifica, riguardante lo stoccaggio di rifiuti solidi nel “Fabbricato 3” è temporanea in quanto sullo stesso insiste un progetto per la realizzazione di un impianto gestione di rifiuti liquidi approvato dal PAUR n. 82/2019 e ss.mm.ii. e quindi avrà termine con l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto, non oltre il 18.12.2026;
CONSIDERATO inoltre che con il citato riscontro prot. reg. n. 214769 del 03.05.2024 si chiarisce, in riferimento al deposito di rifiuti previsto nel Fabbricato 3 (lato nord), già accettati in impianto, non è definibile “pre-stoccaggio” ma si configura come stoccaggio di rifiuti in ingresso autorizzato ai sensi dei punti 7.1e 7.2 del PAUR n. 82/2019 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO altresì che con il citato riscontro prot. reg. n. 214769 del 03.05.2024 è stato trasmesso inoltre a Dal Maso Group S.r.l. il parere favorevole condizionato di ARPAV n. 2024 - 0037672 / U del 23.04.2024 (prot. reg. n. 202738 del 24.04.2024) sul PMC/PGO denominato “PMC Rev.10 di marzo 2024”, al fine di richiedere un ulteriore aggiornamento del PMC/PGO nella quale sono riviste le procedure definite di “pre-stoccaggio” in riferimento a quanto stabilito nella premessa precedente e a quanto rilevato nello stesso parere di ARPAV;
VISTA la nota n. 143/2024, acquisita al prot. reg. n. 260933 del 30.05.2024, con la quale Dal Maso Group S.r.l. ha trasmesso la versione aggiornata del PMC/PGO denominata “PMC Rev.10 di maggio 2024” in riscontro a quanto richiesto dalla citata nota prot. reg. n. 214769 del 03.05.2024, successivamente sostituita dalla nota n. 144/2024, acquisita al prot. reg. n. 275491 del 07.06.2024, con la quale Dal Maso Group S.r.l. ha trasmesso una ulteriore versione aggiornata del PMC/PGO denominata “PMC Rev.11 di maggio 2024”;
VISTA la nota prot. n.2024 - 0055419 / U del 12/06/2024, acquisita al prot. reg. n. 284922 del 13/06/2024, con la quale ARPAV ha espresso parere favorevole al “PMC Rev.11 di maggio 2024” pervenuta con nota n. 144/2024;
VISTA la nota n. 146/2024 del 11.06.2024, acquisita al prot. reg. n. 285090 del 13.06.2024, e il modello acquisito al prot. reg. n. 285021 del 13.06.2024, con la quale Dal Maso Group S.r.l. ha comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 l’intenzione di:
PRESO ATTO che alla medesima nota n. 146/2024 del 11.06.2024, risulta allegata una ulteriore versione aggiornata del PMC/PGO denominata “PMC Rev.12 di giugno 2024” che tiene conto delle modifiche comunicate;
VISTA la nota n. 315735 del 01/07/2024 con la quale il Direttore della U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare ha riscontrato alla citata nota n. 146/2024 del 11.06.2024, acquisita al prot. reg. n. 285090 del 13.06.2024, respingendo motivatamente la modifica di cui il punto 1, ma tuttavia proponendo l’inserimento di due prescrizioni per l’operazione di cui il punto 7.8 del PAUR n.82/2019 e richiedendo integrazioni documentali in merito alla modifica n. 2;
VISTA la nota n. 153/2023 del 08.09.2024, acquisita al prot. reg. n. 335704 del 09.07.2024, con la quale Dal maso Group S.r.l. ha riscontrato a quanto richiesto nella citata nota n. 315735 del 01/07/2024;
VISTA la nota prot. reg. n. 374731 del 26.07.2024 con la quale il Direttore della U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare ha trasmesso il riscontro conclusivo in merito alla non sostanzialità dell’introduzione di una nuova operazione di “trattamento chimico-fisico [R12-D9] per la produzione di combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico e impregnazione”, e che costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;
RICHIAMATO che la Ditta è già autorizzata con PAUR n. 82/2019 alla conduzione di operazioni codificate D9 su rifiuti pericolosi e non pericolosi;
CONSIDERATO che la stessa nota prot. reg. n. 374731 del 26.07.2024 prevede l’inserimento di due prescrizioni relative all’operazione di cui il punto 7.8 del PAUR n. 82/2019, consentendo l’utilizzo di rifiuti costituiti da cemento e calce come materia prima, purché vengano omologati specificamente per detta funzione;
VISTA la nota n. 158/2024, acquisita al prot. reg. n. 367318 del 23.07.2024, con la quale la Dal Maso Group S.r.l. ha trasmesso una nuova revisione della planimetria di layout temporanea limitatamente al fabbricato 3, come da modifica comunicata con nota n. 125/2024 del 09.04.2024, acquisita al prot. reg. n. 176037 del 09.04.2024;
RITENUTO di approvare con il presente provvedimento la planimetria di layout temporanea del fabbricato 3 di trasmessa da Dal Maso Group con nota n. 158/2024, acquisita al prot. reg. n. 367318 del 23.07.2024, valevole fino al 18.12.2026;
VISTO il parere ARPAV 2024 - 0072695 / U del 05.08.2024 (prot. reg. n. 395998 del 06.08.2024), che richiede un’ulteriore revisione del PMC/PGO a seguito dell’aggiornamento del provvedimento autorizzativo conseguente alle modifiche di cui alla nota 146/2024;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del “PMC Rev.11 di maggio 2024”, prescrivendo la trasmissione di un’ulteriore revisione del PMC/PGO aggiornata alle prescrizioni autorizzative introdotte con il presente provvedimento;
VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori per le comunicazioni rese ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006 che comportano l’aggiornamento dell’AIA, in conformità alla DGR n. 1519/2009 (quietanze di pagamento trasmesse da Dal Maso Group S.r.l. e acquisite al prot. reg. n. 217770 del 06.05.2024, prot. reg. n. 249478 del 23.05.2024 e ricevuta telematica di pagamento n. 242141179223C001 del 01.08.2024 trasmessa per le vie brevi in data 07.08.2024);
RITENUTO di aggiornare l’AIA rilasciata con decreto PAUR n. 82/2019 in esito a quanto assentito relativamente alle modiche comunicate ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 richiamate nelle premesse precedenti;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Il PAUR n. 82/2019 e ss.mm.ii. è così modificato:
a) È aggiunto il Punto 7.12 dopo il Punto 7.11:
“7.12. trattamento chimico-fisico [R12/D9] per la produzione di combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico e impregnazione”
b) È inserito il punto 13.14 dopo il punto 13.13:
“13.14. è sempre ammesso l’uso come additivi di rifiuti classificati come non pericolosi, ancorché non rispettino i requisiti chimici di ammissibilità al sito di deposito permanente, qualora detti rifiuti siano costituiti da cemento e calce come materia prima, sfusa o confezionata, qualificata come rifiuto, corredati da una scheda tecnica e di sicurezza che garantisca che gli stessi vengano omologati specificamente per detta funzione”;
c) È inserito il punto 14.14 dopo il punto 14.13:
“14.14. per la solidificazione/immobilizzazione di rifiuti non pericolosi è in ogni caso ammesso l’uso come additivi di rifiuti costituiti da cemento e calce, ancorché classificati pericolosi, qualora composti da materia prima, sfusa o confezionata, qualificata come rifiuto, corredati da una scheda tecnica e di sicurezza che garantisca che gli stessi vengano omologati specificamente per detta funzione”.
d) È aggiunto il punto 15.bis, dopo il punto 15, del Decreto n. 82/2019 e ss.mm.ii.:
“15.bis alle operazioni di cui il punto 7.8 del presente provvedimento sono ammessi i CER individuati nell’Allegato A con le seguenti limitazioni:
e) Il punto 20.1 è così sostituito:
“20.1 lo scarico, denominato SF1, delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici non coperte, nella rete fognaria industriale, previo trattamento di sedimentazione e disoleazione nell’impianto installato, nel rispetto della Tabella 3, colonna scarico in rete fognaria dell’Allegato V alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006; è fatta salva la deroga al parametro “azoto ammoniacale” nei limiti e termini nel provvedimento di assenso OUT202300009986 del 11/11/2023 (prot. reg. n. 610460 del 13/11/2023) di Acque del Chiampo s.p.a.;
f) È aggiunto il punto 18-ter ed i relativi sottopunti dopo il Punto 18-bis;
“18-ter la produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione deve conformarsi a quanto previsto nel Bref WT 2018, paragrafo 5.3.2.2 e delle seguenti prescrizioni:
18-ter.1. sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in Allegato A per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all’impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP), caratterizzati da stati fisici solido/pastoso/polverulento/liquido (non idoneo alla produzione di rifiuto combustibile liquido), che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;
18-ter.2. sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) rifiuti costituiti da acido/base → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);
b) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/inquinanti degradabili termicamente, stato fisico polverulento (sono comprese le polveri metalliche contaminate da inquinanti degradabili termicamente che possono concorrere con energia di reazione utile e comparabile ad una combustione di solidi) ammessi indipendentemente dal destino come agente assorbente e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);
c) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente, stato fisico liquido → ammessi indipendentemente dal destino come agente fluidificante e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);
d) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente, stato fisico solido/fangoso → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore del PCI (additivo della combustione);
e) rifiuti caratterizzati da presenza di composti utili in funzione sostitutiva della materia prima → ammessi solo per destino cementificio (additivo cementificio);
18-ter.3. ai fini della attestazione della presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente di cui all’elenco del punto precedente, deve essere documentato che i rifiuti presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) non rispettano i criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti, definiti dal d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i., con riferimento ai contaminanti sensibili al trattamento termico, per almeno uno dei seguenti parametri:
b) non rispettano i limiti sull’eluato stabiliti in All.3 al DM 05.02.98 per i parametri sensibili al trattamento termico:
c) superano il 5% della concentrazione che determina la pericolosità del rifiuto per altri inquinanti sensibili al trattamento termico.
18-ter.4. le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea di trattamento;
18-ter.5. la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è costituita da fasi di omogeneizzazione, eventuale impregnazione, triturazione, effettuate nel fabbricato 4;
18-ter.6. la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”, garantendo:
a) la produzione di un rifiuto pericoloso solido;
b) le caratteristiche specifiche richieste dall’utilizzatore del combustibile, da rendicontare con le relazioni periodiche del PMC/PGO;
3. L’Allegato Allegato A del decreto n. 49/2023, già sostitutivo dell’Allegato A al PAUR n. 82/2019 modificato con decreto n. 29/2020, è sostituito con l’Allegato A al presente provvedimento.
4. L’Allegato B al PAUR n. 82/2019 è sostituito con l’Allegato B al presente provvedimento costituito dalla planimetria aggiornata di layout nella revisione di aprile 2024, acquisita al prot. reg. n.190262 del 17/04/2024.
5. Si approva l’Allegato C al presente provvedimento descrittivo della gestione temporanea dei rifiuti limitato al Fabbricato 3, applicabile dall’assolvimento delle condizioni previste dalla nota del Direttore della U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare prot. reg. n. 214769 del 03.05.2024 e non oltre il 18.12.2026.
6. Il presente provvedimento chiude i procedimenti aperti con note prot. reg. n. 654363 del 07.12.2023, n. 57328 del 02.02.2024, n. 200412 del 23.04.2024, prot. reg. n. 214769 del 03.05.2024 e prot. reg. n. 374731 del 26.07.2024.
7. Si approva la versione aggiornata del PMC/PGO denominata “PMC Rev.11 di maggio 2024” trasmesso con nota n. 144/2024, acquisita al prot. reg. n. 275491 del 07.06.2024, comprensivo dei criteri aggiornati di cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 per il cloruro di sodio di cui al punto 7.6 del PAUR n. 82/2019.
8. Entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO, sulla base delle indicazioni contenute nel parere ARPAV 2024 - 0072695 / U del 05.08.2024 (prot. reg. n. 395998 del 06.08.2024) per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV.
9. Sono confermate tutte le prescrizioni del PAUR n. 82/2019 e ss.mm.ii. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.
10. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
11. Sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
12. Il presente provvedimento è notificato a Dal Maso Group S.r.l., e comunicato al Comune di Arzignano (VI), alla Provincia di Vicenza, ARPAV e Acque del Chiampo S.p.A..
13. Il presente provvedimento assume efficacia dalla notifica di cui al punto precedente.
14. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
15. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Sofia Memoli
(seguono allegati)
Torna indietro