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Bur n. 118 del 30 agosto 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 257 del 16 agosto 2024

FORTOM CHIMICA S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione a Quinto Vicentino (VI), via Stradone, 1/A. Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia, alla FORTOM CHIMICA S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione sita in via Stradone, 1/A - Quinto Vicentino (VI), a seguito di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147. Il provvedimento autorizza e ricomprende le modifiche positivamente valutate in fase di screening VIA con decreto n. 37 del 29.06.2023 e adegua inoltre l'Autorizzazione Integrata Ambientale alle disposizioni di cui alla DGR n. 119/2018 in tema di miscelazione.

Il Direttore

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 10 del 12.02.2016 con il quale con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l. per la gestione dell’installazione in Via Stradone, 1/A Quinti vicentino (VI);

VISTO il decreto n. 19 del 29.03.2018 con cui si autorizza la deroga per l’invio di miscele prodotte da FORTOM CHIMICA S.r.l. ad ulteriori pretrattamenti presso l’impianto della Ditta Geocycle Italia S.r.l. sito a Tradate (VA);

VISTA la DGR n. 119/2018 che approva gli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTO il decreto n. 330 del 31.03.2020 del Direttore della Direzione Ambiente con cui si autorizza la deroga per le miscele prodotte da FORTOM CHIMICA S.r.l. ad ulteriori pretrattamenti di accorpamento e di miscelazione (R12) presso l’installazione della Ditta Mecomer S.r.l., con sede legale ed operativa in via Tecchione, 46, San Giuliano Milanese (MI);

VISTA la nota prot. reg. n. 382746 del 31.08.2021 con cui si avvia il riesame dell’installazione per l’adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018;

VISTO il decreto n. 200 del 03/10/2022 con cui si autorizza la deroga per le miscele prodotte da FORTOM CHIMICA S.r.l. ad ulteriori pretrattamenti presso la piattaforma polifunzionale di TAO Ambiente Srl con sede legale in Usmate Velate (MB), ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo in D10/R1;

VISTA la nota prot. reg. n. 306995 del 11.07.2022 con cui è stato disposto l’avvio del riesame ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, sull’installazione nel suo complesso per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili BAT per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

VISTA la Sentenza n. 6513/2022, inerente la riforma delle sentenze del TAR Veneto n. 218/2021 e n. 235/2021, con cui il Consiglio di Stato ha confermato nel merito tecnico tutte le prescrizioni contenute nella DGRV n. 119/2018, e dichiarato, nel contempo, l’impossibilità per l’Amministrazione di ricomprendere l’adeguamento agli Indirizzi tecnici di cui alla DGRV n. 119/2018 nelle fattispecie di riesame espressamente previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. reg. n. 450315 del 30/09/2022 che, alla luce della Sentenza n. 6513/2023 archivia il procedimento amministrativo di cui alla comunicazione n. 382746 del 31.08.2021 di riesame dell’installazione per l’adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, precisando che tale adeguamento avverrà nell’ambito del riesame sull’installazione disposto con nota prot. reg. n. 306995 del 11.07.2022;

VISTO il decreto n. 37 del 29.06.2023 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso con cui si dà atto dell’esclusione dalla procedura di VIA per l’istanza di modifiche progettuali acquisita al prot. reg. n. 63129 del 02/02/2023;

RICHAMATE integralmente le premesse al decreto n. 37/2023 e la condizione ambientale inerente l’obbligo di presentare, entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso una relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni di cui alla relazione istruttoria VINCA n. 56/2023 e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri;

VISTA la documentazione trasmessa per il riesame dalla FORTOM CHIMICA S.r.l. ed acquisita ai prot. reg. nn. 370560 – 370574 – 370578 – 370583 del 10/07/2023 e n. 423510 del 07.08.2023, comprensiva delle modifiche escluse da VIA con decreto n. 37/2023 consistenti in:

  1. l’aumento perimetrale del sito dell’impianto, allo scopo di incrementare l’areale da dedicare allo stoccaggio degli EoW;
  2. la realizzazione nell’area in ampliamento di un parco serbatoi (n. 18 serbatoi) e di una tettoia dedicati allo stoccaggio di materiali EoW;
  3. l’incremento dei flussi annuali di rifiuti sottoponibili a recupero R2 da 18.000 t/a 19.800 t/anno e dei flussi totali gestibili in impianto (R2, R12, D9, D13 e D14) da 21.000 t/anno a 26.750 t/anno;
  4. l’incremento della capacità di stoccaggio dei rifiuti sottoponibili a messa in riserva e deposito preliminare (R13 – D15) da 284 t a 637 t;
  5. l’installazione di un impianto di anidrificazione a servizio della linea recupero solventi;
  6. una diversa allocazione all’interno dell’installazione dei rifiuti e dei materiali EoW;

VISTA la nota prot. reg. n. 0429951 del 10.08.2023 di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, e contestuale indizione della Conferenza di Servizi;

VISTO la nota prot. reg. n. 666266 del 15/12/2023 di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 28/11/2023, convocata con nota prot. reg. n. 058548 del 27.10.2023;

VISTA la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta a seguito delle richieste della Conferenza di Servizi (assunta al prot. regionale ai nn. 138201 - 138145 in data 18.03.2024, al n. 160122 in data 29.03.2024 e al n. 251570 in data 24.05.2024);

VISTA la nota prot. reg. n. 291368 del 17/06/2024 di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 24/05/2024, convocata con nota prot. reg. n. 0219079 del 07.05.2024, per il prosieguo della valutazione sulla base del materiale integrativo prodotto;

CONSIDERATO che l’ampliamento perimetrale del sito dell’installazione comporterà la trasformazione di un’area attualmente agricola in un’area del tutto assimilabile ad un’area di tipo produttivo (ZTO D1);

CONSIDERATO che l’approvazione del Provvedimento costituisce, ai sensi dell’art. 208, co 6. del d.lgs. 152/2006, variante allo strumento urbanistico;

VISTA la nota prot. n. 11991 del 06/12/2023 (prot. reg. n. 65362 del 07.12.2023 con cui il Comune di Quinto Vicentino ha espresso il proprio parere in merito alla prevista trasformazione urbanistica e rappresentato che l’intervento programmato comporterà per la Ditta la corresponsione di un contributo straordinario al Comune ai sensi dell’art. 16 c. 4 alinea d ter) Dpr 380/01;

VISTA l’Atto unilaterale d’obbligo - rep. n. 671 serie IT n. 24106 del 26/07/2024 –, con cui la Ditta si impegna a corrispondere al Comune di Quinto Vicentino idoneo contributo perequativo, acquisito al prot. reg. n. 403166 del 08/08/2024;

VISTA la nota 6144/2024 (prot. reg. n. 223137 dell’08.05.2024) con cui il competente Consorzio di Bonifica Brenta ha trasmesso la concessione idraulica allo scarico in Roggia Fontana delle acque di dilavamento dell’installazione;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 24.05.2024 che concludono che La Conferenza di Servizi approva pertanto il riesame dell’AIA in adeguamento alle BAT di settore e alle modifiche positivamente valutate in sede di screening VIA, nel rispetto delle prescrizioni di recepimento di quanto stabilito nelle sedute della CdS”;

ATTESO che in base agli esiti della predetta Conferenza di Servizi ai fini dell’emanazione dell’AIA sono stati richiesti oltre alla produzione di alcune informazioni di dettaglio in relazione alle procedure gestionali: l’aggiornamento della planimetria della rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di raffreddamento, l’integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo con le informazioni relative alla potenza nominale dell’esistente a caldaia e con la reportistica LDAR, la stima dei costi del Piano di ripristino;

VISTO il parere vincolante e obbligatorio di ARPAV sulla cessazione di qualifica di rifiuto 2024 - 0061411 / U (prot. reg. n. 322096 del 03/07/2024);

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta in riscontro alle richieste della Conferenza di Servizi, acquisita al prot. reg. n. 367293 del 23/07/2024, 372440 del 25/07/2024, 393880 del 05/08/2024;

RITENUTO di dover adeguare le prescrizioni sulla miscelazione agli indirizzi tecnici di cui alla DGR n. 119/2018 in quanto il riesame dell’installazione nel suo complesso rappresenta l’ambito pertinente per il recepimento di tali indirizzi, secondo quanto chiarito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6513/2022;

RITENUTO di ricomprendere nell’AIA riesaminata le deroghe per l’invio di miscele a impianti terzi di pretrattamento rilasciate con precedenti decreti, adeguandole al nuovo assetto prescrittivo e garantendo il conferimento finale a D10/R1 senza tuttavia vincolare l’identificazione di uno specifico impianto finale, in quanto gli impianti intermedi possono avere accesso a una molteplicità di impianti finali;

RITENUTO in conformità agli orientamenti regionali, di ricomprendere nei quantitativi autorizzati allo stoccaggio (D15/R13) i rifiuti decadenti da attività di gestione rifiuti in precedenza gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 152/2006, anche al fine di sottoporli a garanzia finanziaria, senza che ciò si configuri come incremento fisico della capacità dell’installazione, in quanto effetto conseguente esclusivamente a diversa modalità di registrazione di rifiuti già gestiti in installazione;

CONSIDERATO che in fase di riesame la Ditta ha dato riscontro agli aspetti che il decreto n. 37/2023 di esclusione dalla procedura di VIA demandava alla fase autorizzativa relativi a modalità di rigenerazione del letto a carboni attivi, modalità di gestione delle code di fondo e intermedi di lavorazione, definizione delle aree di stoccaggio rifiuti e deposito EoW;

RITENUTO di integrare in AIA lo stoccaggio di rifiuti per invio a impianti terzi, secondo la decisione dalla Conferenza di Servizi, ad invarianza dei quantitativi istantanei stoccati e dei flussi giornalieri di rifiuti complessivamente gestiti secondo la configurazione di progetto;

RITENUTO di adeguare i VLE del punto di emissione ai BAT-AEL di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, stabilendo un limite per i TVOC pari a 45 mg/Nm3, in quanto il flusso di massa al punto di emissione è inferiore a 0,5 kg/h e pertanto non si applica il BAT-AEL di cui alla tabella 6.9 relativo alla rigenerazione dei solventi esausti, mentre si applica il BAT-AEL di cui alla tabella 6.10 e la relativa nota 2 per il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa.

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

  • L. 241/1990;
  • d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • LR 33/1985;
  • LR 3/2000;
  • LR 4/2016:

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare a FORTOM CHIMICA S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
     
  2. Si prende atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, espresse nella seduta del 24.05.2024.
     
  3. Si rilascia alla FORTOM CHIMICA S.r.l. con sede legale e ubicazione installazione in via Stradone, 1/A - Quinto Vicentino (VI), C.F./partita IVA 01658370240 l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, comprensiva delle modifiche progettuali escluse da VIA con decreto n. 37 del 29.06.2023 a seguito di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006.
     
  4. Si prende atto che l’installazione risulta catastalmente censita al foglio 1, mappali nn. 16 e 324, del Comune di Quinto Vicentino (VI).
     
  5. Ai sensi dell’art. 24 della LR n. 3/2000 i lavori inerenti le modifiche progettuali devono essere avviati entro 12 mesi dalla notifica del presente provvedimento e la messa in esercizio nella configurazione finale di progetto deve essere effettuata entro 36 mesi dalla data di avvio dei lavori; i termini possono essere prorogati su motivata istanza della Ditta.
     
  6. Con riferimento alle modifiche progettuali, la Ditta è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia, Comune, ARPAV le seguenti comunicazioni:

6.1  comunicazione di avvio lavori;

6.2  comunicazione preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di progetto, secondo quanto previsto dall’art. 25 della LR 3/2000, contenente:

a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto;

b) data di avvio dell’esercizio nella configurazione di progetto;

c) collaudo delle opere relative agli stoccaggi;

d) documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie, aggiornate all’incremento quantitativo degli stoccaggi;

e) documentazione attestante gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio;

6.3 collaudo funzionale, entro 180 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio alla configurazione di progetto.

  1. I lavori previsti dal progetto possono essere realizzati per stralci funzionali e le relative comunicazioni di cui al punto 6 presentate con riferimento ai singoli stralci; in tal caso, i termini di cui al punto 5 si intendono rispettati se l’avvio lavori del primo stralcio avviene entro un anno dalla notifica del presente provvedimento e la messa in esercizio dell’ultimo stralcio avviene entro 36 mesi dall’avvio lavori del primo stralcio.
     
  2. La Ditta è tenuta al rispetto integrale delle prescrizioni e delle raccomandazioni impartite con decreto di esclusione dalla procedura di VIA n. 37/2023.
     
  3. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; inoltre:

    9.1  in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;

    9.2  la ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;

    9.3  la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
  1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:

    10.1  autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

    10.2  autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I, del d.lgs. n. 152/2006;

    10.3  autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.
  1. Il provvedimento comporta, ai sensi del disposto dell’art. 208, co. 6, del d.lgs. 152/2006, Variante al vigente strumento urbanistico comunale relativamente all’area in ampliamento al perimetro dell’installazione; la Ditta è tenuta a corrispondere al Comune di Quinto Vicentino il pertinente contributo perequativo, secondo gli importi e le modalità definite nell’Atto unilaterale rep. n. 671 serie IT n. 24106 del 26/07/2024.
     
  2. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

  12.1     Allegato A: Prescrizioni e Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

Allegato A1: Elenco CER e relative operazioni;

Allegato A2: Planimetria della gestione rifiuti allo stato di fatto, comprensiva di individuazione dei punti di emissione e di scarico (acquisita al prot. reg. n. 370574 del 10/07/2023);

Allegato A3: Planimetria della gestione rifiuti allo stato di progetto (acquisita al prot. reg. n. 138201 del 18/03/2024);

Allegato A4: Planimetria delle emissioni in atmosfera allo stato di progetto (acquisita al prot. reg. n. 367293 del 23/07/2024);

Allegato A5: Planimetria degli scarichi allo stato di progetto (acquisita al prot. reg. n. 393880 del 05/08/2024).

  1. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a prestare a favore della Provincia le garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. n. 2721/2014 per l’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti o idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione; l'incremento dei quantitativi in stoccaggio relativo ai rifiuti in ingresso può essere applicato solo a seguito di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione della presente autorizzazione.
     
  2. La Ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in Allegato A al presente provvedimento e relativi sub allegati.
     
  3. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 0429951 del 10.08.2023.
     
  4. Il presente provvedimento è notificato alla FORTOM CHIMICA S.r.l., e comunicato alla Provincia di Vicenza, al Comune di Quinto Vicentino e all’ARPAV.
     
  5. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.
     
  6. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
     
  7. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
     
  8. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
     
  9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

All_A0_Prescrizioni_FORTOM_DDR_257_2024_537266.pdf
All_A1_CER_FORTOM_DDR_257_2024_537266.pdf
All_A2_FORTOM_DDR_257_2024_537266.pdf
All_A3_FORTOM_DDR_257_2024_537266.pdf
All_A4_FORTOM_DDR__257_2024_537266.pdf
All_A5_DDR_257_2024_537266.pdf

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