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Bur n. 117 del 27 agosto 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 224 del 22 luglio 2024

Z.A.I. S.r.l. - Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione in Tangenziale E. Mattei 14 Portogruaro (VE) - attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006 a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento alle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla Z.A.I S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, per l'installazione ubicata in Tangenziale E. Mattei 14 - Portogruaro (VE). Il provvedimento adegua inoltre l'Autorizzazione Integrata Ambientale alle disposizioni di cui alla DGR n. 119/2018 e recepisce gli aggiornamenti dell'AIA accolti come modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/2006.

Il Direttore

VISTO il decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 3 del 23.01.2018 e ss.mm.ii con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Z.A.I. S.r.l per la gestione dell’installazione in Tangenziale E. Mattei 14 Portogruaro (VE);

VISTO il decreto n. 102 del 13.11.2018 con cui si autorizza la deroga per l’invio di miscele prodotte da ZAI S.r.l. ad ulteriori pretrattamenti presso l’impianto sito in via Ponzina 1/D a Legnago (VR);

VISTO il decreto n. 225 del 22.07.2019 con il quale si aggiorna l’AIA n. 3 del 23.01.2018 a seguito di alcune modifiche non sostanziali comunicate ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;

VISTO il decreto n. 317 del 26.03.2020 con cui si autorizza la deroga per l’invio di miscele prodotte da ZAI S.r.l. ad ulteriori pretrattamenti presso l’impianto sito in via Marinoni 11 a Palmanova (UD);

VISTO il decreto n. 112 del 05.06.2023 con cui si aggiorna l’AIA alle disposizioni di cui al DM n. 188/2020 in tema di cessazione di qualifica di rifiuto per carta e cartone nonché alle modifiche comunicate ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 con note acquisite al prot. reg. n. 376454 del 26.08.2021 e n. 376098 del 25.08.2021 e si approva il PMC/PGO (PMC rev. 08 del 08.11.2022);

VISTO il decreto n. 198 del 11.10.2023 con il quale si autorizza la deroga per l’invio di miscele prodotte da ZAI S.r.l. ad ulteriori pretrattamenti presso gli impianti siti in via Lazio 48 a Motta di Livenza (TV), via Provinciale, 13 – 23811 Ballabio (LC), Via del Lavoro, 19/20 – 638446 Monte Giberto (FM);

VISTA la nota prot. reg. n. 0349969 del 08.08.2022 con cui è stato disposto l’avvio del riesame ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, sull’installazione nel suo complesso, per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

VISTA la documentazione di riesame trasmessa dalla ZAI S.r.l. e acquisita ai prot. reg. n. 67373 e n. 67380 del 06.02.2023;

VISTA la nota prot. reg. n. 99338 del 21.02.223 di comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell’AIA, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990;

CONSIDERATO che la documentazione di riesame comprende altresì la richiesta di alcune modifiche, positivamente valutate dalla Conferenza di Servizi, consistenti in:

  1. eliminazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi inerti [R5] per la produzione di aggregati in edilizia per gli usi di cui agli allegati C2, C3, C4 della Circolare ministeriale UL/2005/5205;
  2. eliminazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi inerti [R5] per produzione di materiale per la produzione di materiale per il ripascimento degli arenili;
  3. integrazione di nuove operazioni di trattamento chimico fisico [R12] per produzione di combustibile pericoloso solido mediante operazioni di separazione di fase, omogeneizzazione, triturazione, separazione metalli, impregnazione e per la produzione di combustibile pericoloso liquido mediante operazioni di separazione di fase, grigliatura, omogeneizzazione, miscelatura;
  4. utilizzo dell’impianto di vagliatura, oltre che per la selezione dimensionale, anche per la separazione di alcune frazioni di rifiuti misti (R12/D13);
  5. integrazione di alcune tipologie di rifiuti alle operazioni di produzione di CSS [R12];

RITENUTO di procedere all’adeguamento ai BAT-AEL di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per quanto riguarda i punti di emissione in atmosfera come segue:

  • per i camini E1 e E2 che convogliano le emissioni provenienti da zone interessate da trattamenti di rifiuti con potere calorifero, si applica per il parametro TVOC un VLE pari a 30 mg/Nmc, coerente con i BAT-AEL di cui alla tabella 6.9 della BAT Conclusions della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147; per il Camino E2 il BAT-AEL si applica a partire dalla messa a regime del nuovo sistema di adsorbimento a carboni attivi;
  • per i camini E2 e E3 che convogliano le emissioni provenienti da zone interessate dal trattamento meccanico dei rifiuti, si applica per il parametro Polveri un VLE pari a 5 mg/Nmc, coerente con i BAT-AEL di cui alla tabella 6.3 della BAT Conclusions della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;

RITENUTO di non prevedere l’integrazione del parametro NH3 per i punti di emissione dell’installazione in quanto la Ditta non effettua trattamenti associati alla definizione di BAT-AEL per tale parametro e non sono state segnalate problematiche di carattere odorigeno;

RITENUTO di non dover adeguare i VLE per lo scarico in conformità alle BAT Conclusions in quanto per l’installazione non sono presenti scarichi di acque reflue industriali e di autorizzare, in conformità al Piano di Tutela delle Acque regionale (PTA), lo scarico delle acque trattate di prima pioggia e lo scarico in corpo idrico dei reflui domestici trattati, prendendo atto che le acque di seconda pioggia e dei pluviali non sono soggette ad alcun trattamento;

RITENUTO di adeguare le prescrizioni sulla miscelazione agli Indirizzi di cui alla DGR n. 119/2018 in quanto il riesame dell’installazione nel suo complesso rappresenta l’ambito pertinente per il recepimento di tali indirizzi secondo quanto chiarito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6513/2022;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 19.03.2024 (di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 179762 del 11.04.24) che concludono che “La Conferenza di Servizi approva pertanto il riesame dell’AIA in adeguamento alle BAT di settore, comprese le modifiche non sostanziali richieste, ai sensi dell’art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006, richieste dalla Ditta in sede di riesame”;

ATTESO che in base agli esiti della predetta Conferenza di Servizi ai fini dell’emanazione dell’AIA è stata richiesto l’aggiornamento di alcune planimetrie;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta il 08.07.2024 e il 15.07.2024 (prot. reg. n. 334965 del 09.07.2024 e n. 355632 del 16.07.2024);

VISTO il parere reso da ARPAV con nota 2024-0065260/U dell’11.07.2024 (prot. reg. n. 350755 del 12.07.2024) in merito al PMC rev. 11 del 10.06.2024 trasmesso dalla Ditta in esito alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 19.03.2024;

VISTO che nel sopracitato parere ARPAV esprime parere favorevole sul PMC subordinatamente al rispetto delle seguenti richieste e considerazioni:
“1) il PMC/PGO non risulta aggiornato con rispetto alla prescrizione n. 17.27 della bozza di AIA: si chiede pertanto di inserire una prescrizione in tal senso; 2) per i rifiuti prodotti dalle operazioni di miscelazione (R12-D13), elencati nella pertinente tabella del PMC, sono previste codifiche specifiche appartenenti al capitolo 1902, ma riferibili a rifiuti diversi dai CER 190203 e 190204*, codici di prassi attribuiti alle miscele in ragione della storicità di utilizzo di un codice che, pur inserito nel capitolo dei rifiuti provenienti da specifici trattamenti chimico-fisici, riporta nella descrizione il termine “premiscelati” (“miscugli” prima della novellazione). L’utilizzo di ulteriori codici del sottocapitolo 1902 (ad esempio CER 190205* e 19206 riferiti ai fanghi provenienti da trattamenti chimico-fisici) appaiono pertanto in contrasto con il presupposto della DGRV 119/2018. Analogamente si segnala per le modalità di caratterizzazione indicate per le miscele in uscita.”

RITENUTO pertanto di ritenere la versione del PMC rev. 11 del 10.06.2024 applicabile limitatamente alle parti non in contrasto con l’AIA e al sopracitato parere ARPAV e di prevedere conseguentemente l’aggiornamento del PMC entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

  • L. n. 241/1990;
  • d.lgs. n. 152/2006;
  • LR n. 33/1985;
  • LR n. 3/2000;
  • LR n. 4/2016;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare a ZAI S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs 152/2006.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Si prende atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, espresse nella seduta del 19 marzo 2024.

3. Si rilascia alla ZAI S.r.l. con sede legale e ubicazione in Tangenziale E. Mattei 14 - Portogruaro (VE), C.F./partita IVA 03843110275 l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006.

4. Si prende atto che l’installazione risulta catastalmente censita al foglio 43 mappale 362, sub. 7, del Comune di Portogruaro (VE).

5. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; inoltre:

5.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;

5.2. la ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;

5.3. la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.

6.  L’Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali:

6.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

6.2. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

6.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I, del d.lgs. n. 152/2006;

7.  Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a prestare a favore della Provincia le garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. n. 2721/2014 per l’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti o idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione della presente autorizzazione.

8. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:

8.1. Allegato A: Prescrizioni e Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

8.1.1. Allegato A1: Elenco CER e relative operazioni autorizzate;

8.1.2. Allegato A2: Layout installazione;

8.1.3. Allegato A3: Layout delle aree sottoposte ad aspirazione e punti di emissione in atmosfera;

8.1.4. Allegato A4: Layout della rete delle acque meteoriche e dei reflui di tipo domestico.

9. La Ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in Allegato A al presente provvedimento e relativi suballegati.

10. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 99338 del 21.02.2023.

11. Il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto.

12. Il p resente provvedimento è notificato alla ZAI S.r.l., e comunicato a Città Metropolitana di Venezia, Comune di Portogruaro, ARPAV.

13. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data della notifica di cui al punto precedente.

14. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.

15. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

16. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

17. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

224_Allegato_A0_DDR_224_22-07-2024_536674.pdf
224_Allegato_A1_DELL_ALLEGATO_A_DDR_224_22-07-2024_536674.pdf
224_Allegato_A2_DELL_ALLEGATO_A_DDR_224_22-07-2024_536674.pdf
224_Allegato_A3_DELL_ALLEGATO_A_DDR_224_22-07-2024_536674.pdf
224_Allegato_A4_DELL_ALLEGATO_A_DDR_224_22-07-2024_536674.pdf

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