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Bur n. 113 del 20 agosto 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 233 del 01 agosto 2024

Medio Chiampo S.p.A. Impianto di depurazione civile e industriale di Montebello Vicentino (VI). Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica (DDR) n. 101 del 23/05/2022 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Allineamento frequenze verifiche Cromo Totale nei rifiuti in ingresso.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica la frequenza di verifica del parametro Cromo Totale nei rifiuti in ingresso con codici EER 20 03 04 e 20 03 06, allineandola a quella prevista nella procedura standard di OMOLOGA allegata al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) vigente.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio (DDRATST) n 26 del 26/05/2022 di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 alla ditta “Medio Chiampo S.p.A” avente ad oggetto “Medio Chiampo S.p.A. Riqualificazione dell'impianto di depurazione di Montebello Vicentino (VI). Comune di localizzazione: Montebello Vicentino (VI). Procedimento di autorizzazione unica regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016.”.

VISTO l’allegato B allo stesso DDRATST n. 26/2022 Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica (DDR) n. 101 del 23/05/2022 relativo al rilascio alla ditta “Medio Chiampo S.p.A dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività individuata al punto 5.3 a) dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. presso l'impianto di depurazione di Montebello Vicentino.

VISTO il proprio DDR n. 292 del 19/10/2022 di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) REV 11 – Settembre 2022.

ATTESO che il punto 7.5 del DDR n. 101//2022 stabilisce che: “i rifiuti con codici EER 20 03 04 e 20 03 06 potranno essere ricevuti in impianto se presentano concentrazioni di Cromo Totale, parametro ritenuto pertinente per l’applicazione delle BAT, non superiori a 15 mg/l; nella specifica OMOLOGA, di cui al successivo punto 7.9, andrà effettuato anche la verifica del parametro Cromo Totale con frequenza trimestrale per ogni singolo produttore, per i primi due anni, con una relazione finale per una eventuale successiva rivalutazione dopo tale periodo.”

RILEVATO che la previsione di verifica trimestrale è stata ripresa nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) REV 11, approvato con DDR n. 292/2022, segnatamente nell’Allegato 1 - Codici EER rifiuti trattati e parametri di caratterizzazione rifiuti” e nell’Allegato n. 3 “Procedura di preaccettazione e accettazione dei rifiuti all’ingresso impianto”

VISTA la nota della ditta Medio Chiampo, prot. n. 2024 1466 U del 10/06/2024, acquisita al protocollo regionale con il n. 281578 del 11/06/2024, in cui la ditta chiede una rivalutazione della frequenza delle verifiche del parametro Cromo Totale sui rifiuti con codici EER 20 03 04 e 20 03 06, trasmettendo altresì gli esiti dei controlli trimestrali effettuati sui suddetti ERR, per singolo produttore, e in cui evidenzia che tutti i campioni prelevati hanno concentrazioni di Cromo Totale inferiori a 15mg/l.

DATO ATTO che, con nota prot. regionale n. 0319286 del 02/07/2024, è stato richiesto ad ARPAV e alla Provincia di Vicenza di fornire il proprio parere in merito alla richiesta di rivalutazione della frequenza delle verifiche avanzata dalla ditta, entro 15 giorni dal ricevimento della succitata nota.

VISTA la successiva nota della ditta Medio Chiampo, prot. n. 2024 1769 U del 11/07/2024, acquisita al protocollo regionale con il n. 348412 del 11/07/2024, con cui, ad integrazione della precedente prot. n. 2024 1466 U del 10/06/2024, trasmette copia dei formulari e dei controlli effettuati sui rifiuti in ingresso per la verifica del parametro Cromo Totale.

PRESO ATTO che nel merito è pervenuto il parere di ARPAV, nota prot. n. 2024 - 0066938 / U del 17/07/2024, acquisita al prot. regionale n. 359505 del: 17/07/2024 con cui l’Agenzia, esaminata la documentazione presentata dalla ditta, ritiene che sia possibile allineare il controllo del Cromo Totale nei rifiuti di cui trattasi con la frequenza di caratterizzazione annuale, secondo la “Procedura di Preaccettazione e Accettazione dei rifiuti all’ingresso impianto” allegata al PMC vigente.

PRESO ATTO preso atto che la Provincia di Vicenza non ha avanzato nei termini assegnati con la nota regionale del 02/07/2024, e comunque fino ad oggi, osservazioni in merito alla modifica di cui trattasi.

RILEVATO che è necessario procedere ad un aggiornamento del DDR n. 101//2022 allineando le procedure di controllo del parametro Cromo Totale nei rifiuti in ingresso di cui ai codici EER 20 03 04 e 20 03 06 con la frequenza di caratterizzazione prevista nella procedura di OMOLOGA e nella “Procedura di Preaccettazione e Accettazione dei rifiuti all’ingresso impianto” allegata al PMC.

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra richiamato, di aggiornare il punto 7.5 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 101//2022, eliminando la frequenza di verifica trimestrale per singolo produttore, riformulandolo come di seguito specificato:

“i rifiuti con codici EER 20 03 04 e 20 03 06 potranno essere ricevuti in impianto se presentano concentrazioni di Cromo Totale, parametro ritenuto pertinente per l’applicazione delle BAT, non superiori a 15 mg/l; nella specifica OMOLOGA, di cui al successivo punto 7.9, andrà effettuata anche la verifica del parametro Cromo Totale con la frequenza di caratterizzazione annuale, secondo la “Procedura di Preaccettazione e Accettazione dei rifiuti all’ingresso impianto” allegata al PMC vigente.”

RITENUTO di prescrivere al Gestore la trasmissione di una versione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che recepisca le disposizioni soprarichiamate, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED).

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”.

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16/04/1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii.

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21/01/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii.

decreta

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Di modificare il punto 7.5 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 101 del 23/05/2022 come di seguito specificato:

“i rifiuti con codici EER 20 03 04 e 20 03 06 potranno essere ricevuti in impianto se presentano concentrazioni di Cromo Totale, parametro ritenuto pertinente per l’applicazione delle BAT, non superiori a 15 mg/l; nella specifica OMOLOGA, di cui al successivo punto 7.9, andrà effettuata anche la verifica del parametro Cromo Totale con la frequenza di caratterizzazione annuale, secondo la “Procedura di Preaccettazione e Accettazione dei rifiuti all’ingresso impianto” allegata al PMC vigente.”

3. Di prescrivere al Gestore la trasmissione – entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento – di una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) approvato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 292 del 19/10/2022 che recepisca le disposizioni di cui al succitato punto 2.

4. Di lasciare invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale impartite con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 101/2022, come modificato dal successivo DDR n. 292/2022, per quanto non in contrasto con quanto contenuto nel presente Decreto.

5. Di comunicare il presente provvedimento alla società Medio Chiampo S.p.A., al Comune di Montebello Vicentino, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V., al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” e al Consorzio A.Ri.C.A.

6. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Paolo Giandon

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