Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 110 del 13 agosto 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 205 del 01 luglio 2024

TINTESS S.p.A. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in via dell'Industria 25, Thiene (VI) Autorizzazione Integrata Ambientale n. 116/2024. Precisazione sulla capacità autorizzata allo stoccaggio.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si precisa la capacità massima autorizzata allo stoccaggio (D15/R13) di cui al punto 3.1 dell'AIA n. 116/2024, specificando che 60 Mg sono riservati in via esclusiva a rifiuti non pericolosi relativi ai serbatoi F1 e F2.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 116/2024 con cui è stata rilasciata alla TINTESS S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in via dell’Industria 25, Thiene (VI) per le attività di cui ai punti di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota della Provincia di Vicenza prot n. GE/2024/0030480 del 27/06/2024 (prot. reg. n. 313957 del 28.06.2024) con la quale, in riferimento all’attività esercitata presso l’installazione, sono state richieste precisazioni in merito al massimale da garantire con polizza fidejussoria ai sensi della DGRV n. 2721/2014;

VISTA la nota del 01.07.2024 con cui la Tintess SPA ha presentato istanza affinché sia precisato che nei serbatoi F1 e F2 possono essere stoccati esclusivamente fanghi biologici non pericolosi;

RITENUTO di precisare che, ancorché non espressamente riportato al punto 3.1 dell’Allegato A all’AIA n. 116/2024, i serbatoi dei fanghi F1 e F2 identificati in planimetria dell’installazione (Allegato A2 dell’AIA), di capienza pari a 30 Mg ciascuno, per un totale di 60 Mg, sono dedicati esclusivamente al deposito di rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi biologici, nonché di fanghi biologici di processo, anche congiuntamente; a conferma, si richiama il fatto che i codici EER di fanghi autorizzati alla linea di disidratazione/essiccazione (Allegato A1 dell’AIA), stoccabili nei serbatoi F1 e F2, sono riferiti esclusivamente a rifiuti non pericolosi;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
     
  2. Si precisa che la capacità massima autorizzata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D15/R13) al punto 3.1 dell’AIA n. 116/2024 è pari a 1.067 Mg, di cui massimo 1.007 Mg di rifiuti pericolosi; i 60 Mg riservati in via esclusiva a rifiuti non pericolosi sono relativi ai serbatoi F1 e F2 per lo stoccaggio funzionale alla linea di disidratazione/essiccazione.
     
  3. Si conferma che i serbatoi F1 e F2 possono essere impiegati esclusivamente per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi biologici ritirati da terzi e per il deposito, anche congiunto, di fanghi biologici di processo.
     
  4. Il presente provvedimento è comunicato a TINTESS S.p.A., Provincia di Vicenza, Comune di Thiene, ARPAV.
     
  5. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
     
  6. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

Torna indietro