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Bur n. 99 del 26 luglio 2024


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 122 del 24 luglio 2024

Gestione produzione Doc Prosecco vendemmia 2024. Stoccaggio, destinazione esuberi di campagna e definizione resa massima di trasformazione. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela Prosecco Doc relativa alla gestione della vendemmia 2024 che prevede lo stoccaggio di una parte della produzione, la destinazione degli esuberi di campagna e la definizione della resa massima di trasformazione. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 (nel seguito Legge) recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” assegna, all’articolo 39, ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine riconosciuti la potestà di proporre alle amministrazioni regionali misure di gestione dell’offerta del prodotto atto alla denominazione, definendo altresì le modalità di attuazione.

VISTO il disciplinare di produzione della DOC Prosecco di cui al DM 19 giugno 2023 pubblicato in G.U.R.I. n.148 del 27 giugno 2023;

VISTA la nota n. 96 del 1° luglio 2024 (protocollo regionale n. 315440 del 1° luglio 2024) il Consorzio di tutela della DOC Prosecco (di seguito Consorzio) – il cui riconoscimento ai sensi dell’articolo 41 della Legge è stato confermato con D.M. n. 352114 del 02/08/2021 - chiede di adottare, per la vendemmia 2024, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 39 della Legge.

VISTO le richieste formalizzate dal Consorzio alla Regione del Veneto e alla Regione Friuli Venezia Giulia, che devono assumere uguali provvedimenti di attuazione, sono volte all’adozione per la produzione derivante dalla vendemmia 2024:

  • dell’attingimento temporaneo straordinario, ossia dell’attribuzione di idoneità temporanea, ad una parte della superficie a Glera, idonea alla rivendica per la DOC Prosecco, ma sottoposta al blocco tipologia e quindi normalmente esclusa a questa rivendicazione, da cui ricavare una produzione di 450.000 hl di vino della varietà Glera riservandosi di comunicare entro il 31 luglio 2024 l’estensione in ettari totali ;
  • dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini);
  • di un vincolo di destinazione degli esuberi di produzione, delle uve della varietà Glera, di cui al comma 6 art. 4 del disciplinare di produzione;
  • di un vincolo a non generare eccedenze di cantina imponendo la resa massima di trasformazione di uva in vino al 75% ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 del disciplinare di produzione.

VISTA la nota prot. n. 117 del 22 luglio 2024 (protocollo regionale n. 367357 del 23 luglio 2024) con cui il Consorzio comunica che non prima del 30 luglio 2024 potrà fornire indicazioni circa la superficie complessiva e per azienda da destinare all’attingimento straordinario chiedendo contestualmente, alle Amministrazioni competenti, nelle more della definizione di tali superfici, di procedere con l’approvazione dei provvedimenti per lo stoccaggio e per la gestione degli esuberi di campagna e di cantina.

VISTA la Legge ed in particolare il comma 4 dell’articolo 39 che prevede per la gestione dei volumi di vino derivanti dalla vendemmia, la regolazione delle quantità attraverso l’attivazione dello stoccaggio;

VISTO il DM del 18/07/2018, recante “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”;

VALUTATA quindi la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 28 giugno 2024;
  • il verbale della riunione del 19 giugno 2024 in cui sono formalizzati i pareri delle organizzazioni professionali di categoria;
  • il verbale dell’Assemblea dei soci del 24 maggio 2024;
  • la relazione tecnico economica inerente alla situazione attuale e potenziale della Denominazione predisposta dal Consorzio;

VALUTATA la relazione tecnica a supporto della richiesta del Consorzio in cui sono esposti i dati delle produzioni e delle giacenze dei vini, l'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 90 del 05 luglio 2024, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico le misure in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e le misure di gestione dell’offerta richieste con nota n. 96 del 1° luglio 2024, integrata dalla nota prot. n. 117 del 22 luglio 2024, dal Consorzio tutela Prosecco Doc, per la vendemmia 2024, dettagliate nei seguenti punti 2, 3;
  2. lo stoccaggio del prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dai vigneti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disciplinare di produzione con le seguenti modalità:
    1. la quantità da sottoporre a stoccaggio è quella ottenuta dall’uva prodotta eccedente:
      • le 15 t/ha per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo;
      • le 9 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
    2. i volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio, al fine di perseguire la stabilità del funzionamento del mercato:
      • potranno essere svincolati su richiesta del Consorzio, totalmente o parzialmente a Prosecco DOC, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, prima del 31 dicembre 2025;
      • non potranno essere riclassificati e, pertanto, la durata dei provvedimenti di stoccaggio, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, potrà essere prorogata, su richiesta del Consorzio, anche successivamente il 31 dicembre 2025 oppure potranno essere sostituiti, con apposito provvedimento da chiedere alle Regioni entro il 15 novembre 2025, con prodotto della vendemmia 2025
      • non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere detenuti, in proprietà, presso le stesse ditte produttrici o presso terzi, né immessi alla fase di elaborazione e/o imbottigliamento antecedentemente l’adozione del relativo provvedimento di svincolo dello stoccaggio.
  3. la gestione degli esuberi di campagna di cui al comma 6 dell’art. 4 e degli esuberi di cantina di cui al comma 5 dell’art. 5 del disciplinare di produzione alle seguenti condizioni:
    1. gli esuberi di produzione della varietà Glera previsti dall’art. 4 comma 6 devono essere obbligatoriamente destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino;
    2. gli esuberi di cantina previsti al comma 5 dell’articolo 5 non devono essere prodotti, posto che, la resa massima di trasformazione di uva in vino, tassativamente non deve superare il limite del 75%;
  4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), a Valoritalia srl e al Consorzio tutela Prosecco Doc;
  5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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