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Bur n. 99 del 26 luglio 2024


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 118 del 24 luglio 2024

Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2024, destinate alla produzione dei vini della DOC Valdadige.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta pervenuta dal Consorzio vini del Trentino per quanto riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la Legge 238/2016 in particolare l’articolo 35, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

VISTA l’istanza prot. n. 340565 del 10 luglio 2024 presentata dal Consorzio vini del Trentino, alle Amministrazioni competenti, da cui risulta, che le particolari condizioni climatiche della corrente annata possono influenzare negativamente le dinamiche di maturazione delle uve in relazione agli eventi piovosi che hanno determinato sia una asfissia dell’apparato radicale nonché gravi fitopatie che hanno compromesso l’attività vegetativa, condizioni che possono impedire il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, destinate alla produzione dei vini di cui al disciplinare di produzione;

VISTA quindi la richiesta formulata, con la nota di cui sopra, di permettere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 35, per le uve, di cui all’articolo 2 del disciplinare di produzione della DOC Valdadige, raccolte nella vendemmia 2024 e destinate alla produzione dei vini, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dal medesimo disciplinare;

RITENUTO sussistano le condizioni per l’accoglimento della richiesta formalizzata con la nota sopra richiamata;

decreta

  1. di stabilire in accordo con la Provincia autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano che per la campagna vendemmiale 2024/2025, per le uve, di cui all’articolo 2 del disciplinare di produzione della DOC Valdadige, destinate alla produzione dei vini di cui al rispettivo disciplinare di produzione è consentito, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dallo stesso disciplinare purché la destinazione di queste uve atte, nelle modalità e per le categorie di prodotto espressamente previste dal disciplinare, sia indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.
  2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla società Valoritalia e al Consorzio vini del Trentino;
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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