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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 110 del 15 luglio 2024
Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco", per tre campagne di commercializzazione dalla 2024/25 alla 2026/27. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 3.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela del vino “Conegliano-Valdobbiadene Prosecco” per quanto riguarda la prosecuzione della sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate ai fini della produzione dei vini DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”, per le tre campagne di commercializzazione dalla 2024/25 alla 2026/27.
Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;
VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;
VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco”;
VISTO il Decreto ministeriale 14 febbraio 2022 pubblicato nella GU n. 95 del 23 aprile 2022, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela vino Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco (di seguito solo Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
VISTO il vigente disciplinare di produzione del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco come da allegato al DM 12/07/2019 pubblicato nella GU n. 185 dell’8 agosto 2019;
VISTO i DDR n. 86 del 15/07/2019, n. 88 del 12/07/21 e n. 136 del 9/09/2021 con i quali è stata regolamentata l’iscrizione nello schedario vitivinicolo ai fini dell’idoneità dei vigneti rivendicabili a DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco dalla campagna 2019/20 alla campagna 2023/24;
VISTA la nota prot. n. 302669 del 24/06/2024 con la quale il Consorzio di tutela della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, il mantenimento della sospensione per i vigneti rivendicabili a DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco definita con i DDR sopra richiamati anche per le tre campagne vitivinicole 2024/25, 2025/26 e 2026/27;
VISTA la documentazione allegata alla richiesta ed in particolare i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” che hanno manifestato parere favorevole alla richiesta del Consorzio di tutela alla proposta avanzata di rinnovo della sospensione;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio di tutela, pubblicato nel BUR n. 89 del 02/07/2024 (Avviso di rettifica) non è pervenuta alcuna osservazione;
TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;
CONSIDERATO che le superfici per le quali si procede alla sospensione temporanea delle iscrizioni verranno gestite, secondo le procedure AVEPA, apponendo sulle medesime un “blocco tipologia” ovvero un blocco temporaneo che non impedisce l’aggiornamento dello schedario aziendale successivamente all’impianto ma che esclude per le stesse la possibilità di rivendicare le produzioni dei vini DOCG “Conegliano Valdobbiadene -Prosecco”;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare, emanare, in forma di decreto, l’atto previsto per l’applicazione della misura di cui al comma 3 dell’art. 39;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
decreta
Alberto Zannol
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