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Bur n. 84 del 21 giugno 2024


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 96 del 20 giugno 2024

Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile e, stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini), da vigneti idonei alla rivendicazione DOC 'delle Venezie' Pinot grigio, per la vendemmia 2024 e, definizione termine ultimo operazioni di riclassificazione da altra DO. Legge n. 238/2016 art. 39, comma 2 e 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Doc Delle Venezie per quanto riguarda la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile, dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini), per i vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio, per quanto concerne la vendemmia 2024 e, alla definizione del termine ultimo per le operazioni di riclassificazione da altra DO, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016 e dall’art. 4 del disciplinare di produzione.

Il Direttore

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l’art. 39, commi 2 e 4, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, le regioni possono prevedere la riduzione della resa massima di vino classificabile a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini;

VISTO il DM del 18/08/2023 pubblicato in GU n. 203 del 31 agosto 2023, con cui è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’ (nel seguito solo Consorzio) e attribuito al medesimo l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc ‘delle Venezie’;

VISTO il vigente disciplinare di produzione della Doc ‘delle Venezie’, approvato con regolamento di esecuzione n. 1064/2020 della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020), modificato dal D.D.G. Masaf del 15 luglio 2024, ed in particolare l’art. 4 comma 6 che consente alle Regioni e Province autonome di attivare disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

ACQUISITA quindi la nota 2024/42_1 (prot. regionale n. 267614 del 4/06/2024) con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016, chiede:

  1. di adottare per la vendemmia 2024 la disposizione di cui all’art. 39, comma 2, della legge n. 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio;
  2. di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2024, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio ‘delle Venezie’ in coerenza con gli obiettivi dell’art. 39, comma 4, della legge n. 238/2016;
  3. di adottare, mediante l’applicazione dell’articolo 39 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le disposizioni affinché si determini, per la corrente campagna vitivinicola 2024/2025, la data del 31 marzo 2025 quale termine per la riclassificazione orizzontale in ingresso da Pinot grigio appartenente ad altra DOC territoriale a Pinot Grigio DOC «Delle Venezie» precisando che successivamente a tale data, 31 marzo 2025, sia possibile procedere alla riclassificazione delle partite di vino atto o certificato originariamente da altra DO, esclusivamente destinate alla pratica del taglio d’annata.

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

  • l’estratto del verbale del consiglio di amministrazione del consorzio del 26 febbraio 2024 e del 20 marzo 2024;
  • le risultanze dell’incontro del 28 febbraio 2024 e 24 aprile 2024 con le organizzazioni di rappresentanza dei produttori della filiera;
  • l’estratto verbale assemblea ordinaria dei soci del 7 maggio 2024;
  • la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta formulata dal Consorzio predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell’Università di Padova in data 13 maggio 2024;

TENUTO CONTO l’espresso riferimento all’articolo 38 della Legge, presente al comma 6 dell’articolo 4 del disciplinare di produzione, posto in relazione all’adozione di disposizioni finalizzate a migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali.

TENUTO CONTO che le previsioni sulla domanda necessitano una pianificazione dell’offerta di Pinot grigio ‘delle Venezie’ proveniente dalla vendemmia 2024;

TENUTO CONTO che le misure di riduzione delle rese e di stoccaggio delle produzioni adottate per le vendemmie 2021, 2022 e 2023 hanno avuto sul generale riequilibrio tra domanda ed offerta e sul conseguente innalzamento del livello qualitativo del prodotto;

RITENUTO che la definizione di una data limite, entro cui le riclassificazioni debbano essere concluse, costituisca una adeguata modalità di gestione delle stesse, in quanto bilancia i diritti, sanciti dalla norma, relativi la riclassificazione, in capo ai privati e, la gestione dei volumi, propriamente assegnata ai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 della Legge;

RITENUTO che ulteriore bilanciamento degli interessi in gioco derivi dal derogare, la data del 31 marzo 2025, per le riclassificazioni dei quantitativi, utili a costituire il taglio d’annata, che non possono essere superiori al 15% dell’intera partita da certificare in ossequio a quanto previsto dall’articolo 43 del Regolamento 33/2019 e all’obbligo di indicazione dell’annata di produzione delle uve, prevista al comma 7 dell’articolo 7 del disciplinare di produzione;

RITENUTO pertanto coerente, alla normativa puntualmente richiamata, quanto richiesto relativamente la definizione di una data limite entro la quale si possa procedere alla riclassificazione a Pinot grigio ‘delle Venezie’, permettendo comunque anche oltre tale data la riclassificazione per i volumi propri del taglio d’annata;

CONSTATATO che dall’analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità del provvedimento richiesto;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 74 del 7 giugno 2024, non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO che Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia hanno in corso di adozione analoga disposizione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di accogliere, in condivisione con la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la proposta avanzata con nota 2024/42_1 (prot. regionale n. 267614 del 4/06/2024), dal Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’ di gestione dell’offerta;

3. in attuazione di quanto previsto al punto 2:

a) di adottare, ai sensi dell’art. 39 comma 2 della legge n. 238/2016 la riduzione della resa per ettaro, di cui al comma 5 dell’art. 4, del disciplinare di produzione, da 18 t/ha a 16 t/ha a cui consegue la determinazione dei superi di cui al comma 5 dell’art. 4, del disciplinare di produzione sulla quota di 16 t/ha;

b) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2024 secondo le seguenti modalità:

b.1.) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti

  • per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 14 t/ha, pari a 98 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 16 t/ha, pari a 112 ettolitri per ettaro;
  • per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 8,4 t/ha, pari a 58,8 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 9,6 t/ha pari a 67,2 ettolitri per ettaro;

b.2.) di escludere dallo stoccaggio i vini destinati a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;

b.3.) di prevedere che i produttori interessati assicurino tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di svincolo dello stoccaggio;

b.4.) di stabilire che lo stoccaggio si concluda entro il 31 dicembre 2025, salvo eventuale proroga;

b.5.) di stabilire che lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non possa avere inizio prima del 1° marzo 2025, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di tutela della Doc ‘delle Venezie’;

b.6.) di stabilire che i detentori del prodotto sottoposto allo stoccaggio, possano autonomamente nel periodo previsto dai provvedimenti che disciplinano la misura, riclassificare, parte o tutto, il Pinot grigio stoccato atto a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio a vino con o senza IG o ad altra DO;

b.7.) di stabilire che la richiesta di svincolo o di riclassificazione, di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio, in considerazione dell’evoluzione della domanda potrà tener conto di diverse segmentazioni del mercato del vino Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio;

c) di definire al 31 marzo 2025 il termine ultimo per la riclassificazione a Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’ delle partite di vino Pinot grigio atto o certificato ad altra DO permettendo, successivamente a questa data, esclusivamente la riclassificazione, delle quantità relative la pratica del taglio d’annata per la costituzione di partite di vino Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia autonoma di Trento, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Triveneta Certificazioni e al Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’;

5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione

Alberto Zannol

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