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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 96 del 20 giugno 2024
Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile e, stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini), da vigneti idonei alla rivendicazione DOC 'delle Venezie' Pinot grigio, per la vendemmia 2024 e, definizione termine ultimo operazioni di riclassificazione da altra DO. Legge n. 238/2016 art. 39, comma 2 e 4.
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Doc Delle Venezie per quanto riguarda la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile, dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini), per i vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio, per quanto concerne la vendemmia 2024 e, alla definizione del termine ultimo per le operazioni di riclassificazione da altra DO, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016 e dall’art. 4 del disciplinare di produzione.
Il Direttore
RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l’art. 39, commi 2 e 4, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, le regioni possono prevedere la riduzione della resa massima di vino classificabile a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini;
VISTO il DM del 18/08/2023 pubblicato in GU n. 203 del 31 agosto 2023, con cui è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’ (nel seguito solo Consorzio) e attribuito al medesimo l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc ‘delle Venezie’;
VISTO il vigente disciplinare di produzione della Doc ‘delle Venezie’, approvato con regolamento di esecuzione n. 1064/2020 della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020), modificato dal D.D.G. Masaf del 15 luglio 2024, ed in particolare l’art. 4 comma 6 che consente alle Regioni e Province autonome di attivare disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;
ACQUISITA quindi la nota 2024/42_1 (prot. regionale n. 267614 del 4/06/2024) con la quale il Consorzio, ai sensi dell’art. 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016, chiede:
VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
TENUTO CONTO l’espresso riferimento all’articolo 38 della Legge, presente al comma 6 dell’articolo 4 del disciplinare di produzione, posto in relazione all’adozione di disposizioni finalizzate a migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali.
TENUTO CONTO che le previsioni sulla domanda necessitano una pianificazione dell’offerta di Pinot grigio ‘delle Venezie’ proveniente dalla vendemmia 2024;
TENUTO CONTO che le misure di riduzione delle rese e di stoccaggio delle produzioni adottate per le vendemmie 2021, 2022 e 2023 hanno avuto sul generale riequilibrio tra domanda ed offerta e sul conseguente innalzamento del livello qualitativo del prodotto;
RITENUTO che la definizione di una data limite, entro cui le riclassificazioni debbano essere concluse, costituisca una adeguata modalità di gestione delle stesse, in quanto bilancia i diritti, sanciti dalla norma, relativi la riclassificazione, in capo ai privati e, la gestione dei volumi, propriamente assegnata ai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi del comma 4 dell’articolo 41 della Legge;
RITENUTO che ulteriore bilanciamento degli interessi in gioco derivi dal derogare, la data del 31 marzo 2025, per le riclassificazioni dei quantitativi, utili a costituire il taglio d’annata, che non possono essere superiori al 15% dell’intera partita da certificare in ossequio a quanto previsto dall’articolo 43 del Regolamento 33/2019 e all’obbligo di indicazione dell’annata di produzione delle uve, prevista al comma 7 dell’articolo 7 del disciplinare di produzione;
RITENUTO pertanto coerente, alla normativa puntualmente richiamata, quanto richiesto relativamente la definizione di una data limite entro la quale si possa procedere alla riclassificazione a Pinot grigio ‘delle Venezie’, permettendo comunque anche oltre tale data la riclassificazione per i volumi propri del taglio d’annata;
CONSTATATO che dall’analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità del provvedimento richiesto;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 74 del 7 giugno 2024, non sono pervenute osservazioni in merito;
CONSIDERATO che Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia hanno in corso di adozione analoga disposizione;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;
VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;
decreta
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accogliere, in condivisione con la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la proposta avanzata con nota 2024/42_1 (prot. regionale n. 267614 del 4/06/2024), dal Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’ di gestione dell’offerta;
3. in attuazione di quanto previsto al punto 2:
a) di adottare, ai sensi dell’art. 39 comma 2 della legge n. 238/2016 la riduzione della resa per ettaro, di cui al comma 5 dell’art. 4, del disciplinare di produzione, da 18 t/ha a 16 t/ha a cui consegue la determinazione dei superi di cui al comma 5 dell’art. 4, del disciplinare di produzione sulla quota di 16 t/ha;
b) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2024 secondo le seguenti modalità:
b.1.) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti
b.2.) di escludere dallo stoccaggio i vini destinati a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;
b.3.) di prevedere che i produttori interessati assicurino tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di svincolo dello stoccaggio;
b.4.) di stabilire che lo stoccaggio si concluda entro il 31 dicembre 2025, salvo eventuale proroga;
b.5.) di stabilire che lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non possa avere inizio prima del 1° marzo 2025, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di tutela della Doc ‘delle Venezie’;
b.6.) di stabilire che i detentori del prodotto sottoposto allo stoccaggio, possano autonomamente nel periodo previsto dai provvedimenti che disciplinano la misura, riclassificare, parte o tutto, il Pinot grigio stoccato atto a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio a vino con o senza IG o ad altra DO;
b.7.) di stabilire che la richiesta di svincolo o di riclassificazione, di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio, in considerazione dell’evoluzione della domanda potrà tener conto di diverse segmentazioni del mercato del vino Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio;
c) di definire al 31 marzo 2025 il termine ultimo per la riclassificazione a Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’ delle partite di vino Pinot grigio atto o certificato ad altra DO permettendo, successivamente a questa data, esclusivamente la riclassificazione, delle quantità relative la pratica del taglio d’annata per la costituzione di partite di vino Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia autonoma di Trento, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all’Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Triveneta Certificazioni e al Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Alberto Zannol
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