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Materia: Edilizia scolastica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA n. 51 del 05 giugno 2024
Disposizioni per la riduzione del finanziamento statale assegnato con D. Int. n. 87 del 1° febbraio 2019 al Comune di Legnago (VR). Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Finanziamento interventi Piano Annuale 2018. "Adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della scuola Frattini -Barbieri mediante demolizione e ricostruzione di nuovo edificio" - codice edificio 0230442543 - CUP: B19H18000280004. Contributo finanziario MIUR: € 2.150.000,00 (DL 12.09/2013, n. 104 art. 10; Decreto Int. n. 87 del 01/02/2019).
Il provvedimento dispone la riduzione di € 7.630,30 da applicarsi al finanziamento statale già assegnato di € 2.150.000,00 all’intervento del Comune di Legnago (VR) di “Adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della scuola Frattini -Barbieri mediante demolizione e ricostruzione di nuovo edificio” - Decreto interministeriale n. 87 del 1° febbraio 2019.
Il Direttore
PREMESSO
VISTO che tra gli interventi beneficiari di contributo con D. Int. n. 87 del 1/02/2019 è presente quello del Comune di Legnago (VR) per “Adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della scuola Frattini -Barbieri mediante demolizione e ricostruzione di nuovo edificio” - codice edificio 0230442543 - CUP: B19H18000280004, finanziato per un importo di € 2.150.000,00 a fronte di un quadro economico di spesa di quadro economico di progetto di € 3.700.000,00 incrementato poi con determinazione comunale n. 158 del 26/02/2024 ad € 3.975.000,00, con conseguente aumento della quota co - finanziata.
VISTO che il Comune di Legnago (VR) beneficiario con D. Int. n. 87 del 1/02/2019 del contributo sopra citato ha sottoscritto la convenzione, repertorio numero 37.100/2020, regolante i rapporti intercorrenti tra Regione del Veneto ed Ente beneficiario impegnandosi secondo quanto stabilito nella stessa all’art. 2 – impegni e dichiarazioni - lettera ( e) a “acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per ciascun Progetto (a) conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia e (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza secondo le norme dello per lo specifico settore”.
CONSIDERATO che a seguito dell’attività di verifica delle procedure di aggiudicazione relative all’intervento in trattazione, prevista dalle summenzionate “Linee Guida#BEI2018”, è emerso che il Comune di Legnago:
e successivamente, a seguito della risoluzione del contratto in corso d’opera dei “lavori di costruzione” (precedente lettera ii), ai sensi dell’art. 80 e 108 del D. Lgs. 50/2016, ha quantificato i lavori residuali per completare l’opera e fatto il seguente affidamento:
RICHIAMATO quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 nella versione vigente alla data di espletamento delle procedure di affidamento dei lavori di demolizione e quelli di nuova costruzione (precedenti lett. i e ii), in particolare:
RICHIAMATO il combinato disposto dell’art. 35 co. 6 del D.lgs. 50/2016, delle linee guida n. 1 e delle numerose pronunce dell’ANAC secondo cui la stazione appaltante è tenuta alla “stima unitaria” dell’importo totale dei servizi di architettura ed ingegneria laddove questi possono essere affidati allo stesso soggetto senza che vi siano incompatibilità, fatta salva la facoltà dell’amministrazione di procedere ad affidamenti a soggetti diversi sempreché si utilizzino le procedure previste per l’affidamento unitario, mentre la stima in via separata degli incarichi di progettazione può essere giustificata solamente in caso di differente tempistica del finanziamento (questo ultimo aspetto chiarito da ANAC, nella Deliberazione n. 36 Adunanza del 4 aprile 2012 e ribadito con successiva Delibera numero 976 del 23 ottobre 2019);
RICHIAMATO quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 nella versione vigente alla data di espletamento delle procedure di affidamento servizi di ingegneria e architettura (precedenti lett. iv, v e vi), in particolare all’art. 157 «Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di […] di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice».
RICHIAMATO quanto stabilito dalle “Linee Guida#BEI2018” ministeriali al capitolo – “Indicazioni operative per le verifiche degli interventi finanziati” - laddove “……. si richiama l’attenzione delle Regioni ad una verifica attenta delle procedure ad evidenza pubblica seguite dagli enti locali, con particolare riferimento agli incarichi professionali, a causa della tendenza riscontrata per altre linee di finanziamento al frazionamento dei servizi. Si ricorda che, ai fini della determinazione della base d’asta e quindi della procedura da applicare, devono essere computate tutte le prestazioni possibili e riferite al servizio da affidare (es. progettazione, direzione dei lavori e coordinamento in fase di progettazione). Si ricorda che la progettazione (inclusiva di tutti i livelli) dovrebbe essere affidata al singolo professionista, salvo che non vi siano particolari ragioni per le quali ciò non sia possibile (es. incarico di progettazione preliminare e definitivo affidati nel 2015, finanziamento ricevuto nel 2018 e necessità di sviluppo e successivo affidamento del livello di progettazione esecutiva, rinuncia o morte dell’inziale progettista ecc.). Anche per la direzione lavori, il codice dei contratti pubblici precisa che dovrebbe essere affidata al progettista, salvo analisi delle casistiche per le quali questo non sia possibile (es. affidamento del solo incarico di progettazione per incertezza del finanziamento o intenzione iniziale di svolgimento della direzione die lavori internamente, poi necessaria all’esterno, ecc.).
VISTA la nota regionale Prot. n. 237272 del 16/05/2024 trasmessa al Comune di Legnago (VR) ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 di avvio del procedimento di rettifica finanziaria del contributo concesso, con cui, viste le disposizioni normative vigenti nel periodo di svolgimento delle procedure di affidamento:
VISTA la nota n. 24195 del 24/05/2024, acquisita al Prot. Reg. n. 252584 del 27/05/2024, con la quale il Comune di Legnago (VR), in risposta alla nota regionale di avvio del procedimento di rettifica finanziaria del contributo concesso di cui sopra, ha preso atto di quanto rilevato specificando che l’utilizzo di procedure di affidamento più snelle è stato motivato da ragioni di urgenza e allo scopo di velocizzare la realizzazione dell’opera senza volontà di eludere la norma;
DATO ATTO che a seguito del ricevimento della nota comunale sopracitata è stato svolto dall’ufficio regionale competente un supplemento di istruttoria dell’intero affare;
RITENUTO di non poter accettare le motivazioni comunali sopra citate, in quanto:
CONSIDERATO con riferimento alla decisione Commissione Europea C (2019) – 3452 - final del 14/5/2019 in argomento:
RITENUTO
RITENUTO PERTANTO di applicare al finanziamento in trattazione concesso al Comune di LEGNAGO una rettifica economica finale di complessivi € 7.630,30 pari al prodotto dell’importo di aggiudicazione di ciascun affidamento soggetto a rettifica, l’incidenza del finanziamento statale sull’importo complessivo del progetto e la relativa aliquota di rettifica come sopra riportata, come indicato nella seguente espressione:
(€ 189.743,92 + € 16.223,58+ € 66.828,14+ € 9.347,86) * (€ 2.150.000/ € 3.975.000) * 0,05 = € 7.630,30
VISTE le DDGR n. 1702 del 09/12/2020, n 866 del 22/06/2021 e n. 1250 del 10/10/2022 con cui la Giunta regionale definisce il nuovo assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 28 del 25/10/2022 con il quale sono stati individuati gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
decreta
Luciano Macropodio
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