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Bur n. 78 del 14 giugno 2024


Materia: Edilizia scolastica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA n. 51 del 05 giugno 2024

Disposizioni per la riduzione del finanziamento statale assegnato con D. Int. n. 87 del 1° febbraio 2019 al Comune di Legnago (VR). Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Finanziamento interventi Piano Annuale 2018. "Adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della scuola Frattini -Barbieri mediante demolizione e ricostruzione di nuovo edificio" - codice edificio 0230442543 - CUP: B19H18000280004. Contributo finanziario MIUR: € 2.150.000,00 (DL 12.09/2013, n. 104 art. 10; Decreto Int. n. 87 del 01/02/2019).

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone la riduzione di € 7.630,30 da applicarsi al finanziamento statale già assegnato di € 2.150.000,00 all’intervento del Comune di Legnago (VR) di “Adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della scuola Frattini -Barbieri mediante demolizione e ricostruzione di nuovo edificio” - Decreto interministeriale n. 87 del 1° febbraio 2019.

Il Direttore

PREMESSO

  • con Decreto Interministeriale 03/01/2018 recante “Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”, in applicazione dell’art. 10 del D.L. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 128 del 08/11/2013, le Regioni sono state autorizzate a contrarre mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato al fine di favorire interventi straordinari di edilizia scolastica di competenza degli enti locali proprietari e sono stati altresì stabiliti i criteri di ammissibilità per le candidature degli enti proponenti nonché i criteri e le tempistiche per la formazione dei relativi Piani triennali regionali degli interventi, e dei loro aggiornamenti annuali;
  • con D.G.R. n. 511 del 17/04/2018 la Regione del Veneto ha pubblicato il bando per la formazione del proprio Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020;
  • con Decreto Interministeriale n. 87 del 1/02/2019 e successiva rettifica con D.M. n. 42 del 30/06/2020 è stato finanziato il piano regionale triennale “annualità 2018” approvato dalla Regione con D.G.R. n. 1044 del 17/07/2018, successiva rettifica con D.G.R. n. 1561 del 22/10/2018 e ulteriore integrazione con D.G.R. n. 722 del 28/05/2019, oltre che dallo Stato con D.M. n. 615 del 12 /09/2018 e successiva rettifica con D.M. n. 849 del 10/12/2018;
  • la disciplina di regolazione del finanziamento in argomento è riconducibile alla materia dei cosiddetti “Mutui BEI” e nel concreto è stata dettagliata in disposizioni operative emanate dallo stesso Ministero dell’istruzione denominate “Linee Guida#BEI2018” (giusta nota DGEFID n. 3370 del 27/02/2020 acquisita al Prot. Reg. n. 94356 del 27 febbraio 2020 e inoltrata ai beneficiari con nota regionale n. 106.463 del 05/03/2020) che regolano, tra le altre cose, l’operato delle Regioni nel ruolo di “organo validatore” richiamando le stesse Regioni ad un’attenta verifica delle procedure ad evidenza pubblica seguite dagli enti locali, con la possibilità, ferme restando le ipotesi di revoca del finanziamento, di procedere in caso di irregolarità e in analogia a quanto previsto per i fondi strutturali, anche ad applicare le rettifiche finanziarie secondo gli orientamenti contenuti della Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 (Commission Decision of 14.5.2019 laying down the guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicable rules on public procurement” – C(2019) 3452 final).

VISTO che tra gli interventi beneficiari di contributo con D. Int. n. 87 del 1/02/2019 è presente quello del Comune di Legnago (VR) per “Adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della scuola Frattini -Barbieri mediante demolizione e ricostruzione di nuovo edificio” - codice edificio 0230442543 - CUP: B19H18000280004, finanziato per un importo di € 2.150.000,00 a fronte di un quadro economico di spesa di quadro economico di progetto di € 3.700.000,00 incrementato poi con determinazione comunale n. 158 del 26/02/2024 ad € 3.975.000,00, con conseguente aumento della quota co - finanziata.

VISTO che il Comune di Legnago (VR) beneficiario con D. Int. n. 87 del 1/02/2019 del contributo sopra citato ha sottoscritto la convenzione, repertorio numero 37.100/2020, regolante i rapporti intercorrenti tra Regione del Veneto ed Ente beneficiario impegnandosi secondo quanto stabilito nella stessa all’art. 2 – impegni e dichiarazioni - lettera ( e) a “acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per ciascun Progetto (a) conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia e (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza secondo le norme dello per lo specifico settore”.

CONSIDERATO che a seguito dell’attività di verifica delle procedure di aggiudicazione relative all’intervento in trattazione, prevista dalle summenzionate “Linee Guida#BEI2018”, è emerso che il Comune di Legnago:

  • con riferimento ai lavori ha stimato l’importo delle opere di demolizione in € 275.000,00 IVA esclusa e quello dei lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico in € 2.872.233,45 IVA esclusa, per un totale complessivo di € 3.147.233,45 IVA esclusa, affidando tutto con due procedure distinte, ovvero:
    1. opere di demolizione - CIG 7967557C06: affidate con determina n. 625 del 07/08/2019 per un importo di € 189.743,92 IVA esclusa, su un importo stimato di € 275.000,00 IVA esclusa mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 con invito a partecipare a 21 operatori economici, previo avviso di “Manifestazione d’interesse”;
       
    2. lavori di costruzione del nuovo edificio scolastico - CIG 7914271708: affidati con determina n. 864 del 05/11/2019 per un importo di € 2.822.821,06 IVA esclusa, su un importo stimato di € 2.872.233,45 IVA esclusa, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. d) e art. 60 del D. Lgs. 50/2016;

e successivamente, a seguito della risoluzione del contratto in corso d’opera dei “lavori di costruzione” (precedente lettera ii), ai sensi dell’art. 80 e 108 del D. Lgs. 50/2016, ha quantificato i lavori residuali per completare l’opera e fatto il seguente affidamento:

  1. lavori di completamento a seguito di rescissione contrattuale – CIG 960873749D: affidati con determina n. 115 del 13/02/2023 per un importo di € 745.966,53 IVA esclusa, su un importo stimato di € 817.254,83 IVA esclusa, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2 del 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato da ultimo con D.L. 77/2021, convertito con legge 108/2021, con invito rivolto a cinque operatori economici individuati dalla stazione appaltante.
  • con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura ha stimato l’importo del servizio di “progettazione e D.L. delle opere di demolizione” in € 32.447,17 IVA ed oneri esclusi, del servizio “D.L. delle opere di costruzione della nuova scuola” in € 97.008,43 IVA ed oneri esclusi e di quello di “C.S.E.” in € 37.391,42 IVA ed oneri esclusi, per un totale complessivo di € 166.847,02, affidando tutto con le tre procedure seguenti:
  1. servizio di progettazione e direzione lavori opere di demolizione – CIG Z4B282C4C1: affidato con determina n. 457 del 03/06/2019 per un importo di € 16.223,58 su un importo stimato di € 32.447,17 IVA ed oneri esclusi, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 1 – lett. a del D.lgs. 50/2016 con invito rivolto a cinque operatori economici individuati dalla stazione appaltante;
     
  2. servizio di direzione lavori delle opere di costruzione – CIG 7921256B3B: affidato con determinazione n. 913 del 18/11/2019 per un importo di € 66.828,14 IVA ed oneri esclusi, su un importo stimato di € 97.008,43 IVA ed oneri esclusi, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 157 co 2 e art. 36 co 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, con avviso pubblico di manifestazione d’interesse al quale hanno risposto 6 professionisti tutti invitati a presentare offerta e con una sola offerta pervenuta;
     
  3. servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – CIG Z8F2ABFC42: affidato con determinazione n.1100 del 30/12/2019, per un importo di € 9.347,86 IVA ed oneri esclusi su un importo stimato di € 37.391,42 IVA ed oneri esclusi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 1 – lett. a del D.lgs. 50/2016 con invito rivolto a cinque operatori economici individuati dalla stazione appaltante.

RICHIAMATO quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 nella versione vigente alla data di espletamento delle procedure di affidamento dei lavori di demolizione e quelli di nuova costruzione (precedenti lett. i e ii), in particolare:

  • all’art. 35 co. 4 «Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori […] è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. […]» e al co. 6 «[…] Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino»;
  • all’art. 36 co. 2 lett. d) «[…] le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: […] d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8»;

RICHIAMATO il combinato disposto dell’art. 35 co. 6 del D.lgs. 50/2016, delle linee guida n. 1 e delle numerose pronunce dell’ANAC secondo cui la stazione appaltante è tenuta alla “stima unitaria” dell’importo totale dei servizi di architettura ed ingegneria laddove questi possono essere affidati allo stesso soggetto senza che vi siano incompatibilità, fatta salva la facoltà dell’amministrazione di procedere ad affidamenti a soggetti diversi sempreché si utilizzino le procedure previste per l’affidamento unitario, mentre la stima in via separata degli incarichi di progettazione può essere giustificata solamente in caso di differente tempistica del finanziamento (questo ultimo aspetto chiarito da ANAC, nella Deliberazione n. 36 Adunanza del 4 aprile 2012 e ribadito con successiva Delibera numero 976 del 23 ottobre 2019);

RICHIAMATO quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 nella versione vigente alla data di espletamento delle procedure di affidamento servizi di ingegneria e architettura (precedenti lett. iv, v e vi), in particolare all’art. 157 «Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di […] di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice».

RICHIAMATO quanto stabilito dalle “Linee Guida#BEI2018” ministeriali al capitolo – “Indicazioni operative per le verifiche degli interventi finanziati” - laddove “……. si richiama l’attenzione delle Regioni ad una verifica attenta delle procedure ad evidenza pubblica seguite dagli enti locali, con particolare riferimento agli incarichi professionali, a causa della tendenza riscontrata per altre linee di finanziamento al frazionamento dei servizi. Si ricorda che, ai fini della determinazione della base d’asta e quindi della procedura da applicare, devono essere computate tutte le prestazioni possibili e riferite al servizio da affidare (es. progettazione, direzione dei lavori e coordinamento in fase di progettazione). Si ricorda che la progettazione (inclusiva di tutti i livelli) dovrebbe essere affidata al singolo professionista, salvo che non vi siano particolari ragioni per le quali ciò non sia possibile (es. incarico di progettazione preliminare e definitivo affidati nel 2015, finanziamento ricevuto nel 2018 e necessità di sviluppo e successivo affidamento del livello di progettazione esecutiva, rinuncia o morte dell’inziale progettista ecc.). Anche per la direzione lavori, il codice dei contratti pubblici precisa che dovrebbe essere affidata al progettista, salvo analisi delle casistiche per le quali questo non sia possibile (es. affidamento del solo incarico di progettazione per incertezza del finanziamento o intenzione iniziale di svolgimento della direzione die lavori internamente, poi necessaria all’esterno, ecc.).

VISTA la nota regionale Prot. n. 237272 del 16/05/2024 trasmessa al Comune di Legnago (VR) ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 di avvio del procedimento di rettifica finanziaria del contributo concesso, con cui, viste le disposizioni normative vigenti nel periodo di svolgimento delle procedure di affidamento:

  • si è rilevato che il Comune, visto l’importo complessivo dei lavori da affidare, ferma restando la facoltà di procedere per le opere di demolizione e quelle di costruzione con affidamenti distinti utilizzando per ognuno le procedure previste per l’affidamento unitario, avrebbe dovuto aggiudicare le opere di demolizione CIG 7967557C06 (precedente lett. i), con procedura ordinaria utilizzando le forme di pubblicità previste per l’eventuale affidamento unitario;
  • si è preso atto che il Comune per l’affidamento dei “lavori di completamento a seguito di rescissione contrattuale” CIG 960873749D (precedente lett. iii), ha avuto la necessità di esperire una nuova procedura di gara, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria come previsto all’art. 110 co. 1 del D. lgs 50/2016, per le motivazioni indicate nella determina ricognitiva n. 158 del 26/02/2024;
  • si è rilevato che il Comune, visto l’importo complessivo dei servizi di ingegneria e architettura da affidare, ferma restando la facoltà di procedere all’aggiudicazione con affidamenti distinti utilizzando le procedure previste per l’affidamento unitario, avrebbe dovuto aggiudicare i servizi di “progettazione e direzione lavori opere di demolizione” – CIG Z4B282C4C1 (precedente lett. iv), di “direzione lavori delle opere di costruzione” – CIG 7921256B3B (precedente lett. v) e di “coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” – CIG Z8F2ABFC42 (precedente lett. vi) con procedure aperte o ristrette utilizzando le forme di pubblicità previste per l’eventuale affidamento unitario.

VISTA la nota n. 24195 del 24/05/2024, acquisita al Prot. Reg. n. 252584 del 27/05/2024, con la quale il Comune di Legnago (VR), in risposta alla nota regionale di avvio del procedimento di rettifica finanziaria del contributo concesso di cui sopra, ha preso atto di quanto rilevato specificando che l’utilizzo di procedure di affidamento più snelle è stato motivato da ragioni di urgenza e allo scopo di velocizzare la realizzazione dell’opera senza volontà di eludere la norma;

DATO ATTO che a seguito del ricevimento della nota comunale sopracitata è stato svolto dall’ufficio regionale competente un supplemento di istruttoria dell’intero affare;

RITENUTO di non poter accettare le motivazioni comunali sopra citate, in quanto:

  • con riferimento alla volontà di affidare sia i lavori che i servizi di ingegneria e architettura a più operatori economici distinti, si rileva che tale facoltà è consentita, ma i singoli incarichi devono comunque essere affidati con la procedura prevista per l’eventuale affidamento unitario;
  • con riferimento alle ragioni d’urgenza allo scopo di velocizzare la realizzazione dell’opera, si specifica che le deroghe procedurali consentite per le situazioni d’urgenza sono puntualmente regolate nel D.lgs. 50/2016, e che l’urgenza di procedere per non incorrere nella perdita del finanziamento non giustifica, in caso di affidamenti disgiunti, l’utilizzo di procedure di affidamento diverse da quelle consentite per l’eventuale affidamento unitario come peraltro più volte chiarito dall’ANAC, in ultimo con deliberazione n. 34 del 26/01/2022;

CONSIDERATO con riferimento alla decisione Commissione Europea C (2019) – 3452 - final del 14/5/2019 in argomento:

  • che al paragrafo 1.1 - “Finalità degli orientamenti” - è indicato che “La Commissione imporrà rettifiche finanziarie (….). L’irregolarità può essere quantificabile con esattezza o meno. L’incidenza finanziaria di un’irregolarità è quantificata con esattezza ove possibile (…). Tuttavia, si tiene conto del fatto che, nel caso delle irregolarità negli appalti pubblici, non è possibile quantificare esattamente l'incidenza finanziaria per via della natura dell'irregolarità. Pertanto, in tali casi, alla spesa in questione si applica una rettifica forfettaria che tenga conto della natura e della gravità delle irregolarità, conformemente ai criteri di cui al punto 1.4”;
  • che al paragrafo 1.4 - “Criteri da prendere in considerazione per stabilire un tasso di rettifica proporzionato”- “qualora non sia possibile quantificare con esattezza l’incidenza finanziaria dell’irregolarità per via della sua natura, ma l’irregolarità possa di per sé avere implicazioni finanziarie per il bilancio, la Commissione può calcolare l’ammontare della rettifica da applicare tenendo conto di tre criteri, ossia la natura e la gravità delle irregolarità e la perdita finanziaria derivante per i Fondi. Ciò implica che le rettifiche finanziarie applicate sulla base della scala di tassi forfettari di cui alla sezione 2 dei presenti orientamenti (5%, 10%, 25% e 100%) rispettano il principio della proporzionalità…”,

RITENUTO

  • di dover provvedere per il caso in esame, in coerenza con gli orientamenti della citata decisione Commissione Europea C (2019) - 3452-final del 14/5/2019, data la natura dell’irregolarità che non permette di quantificarne con esattezza l’incidenza finanziaria, all’applicazione di una rettifica forfettaria che tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità riscontrate;
  • che per le rilevate irregolarità negli affidamenti delle “opere di demolizione” - CIG 7967557C06 (precedente lett. i) – del servizio di “progettazione e direzione lavori opere di demolizione” – CIG Z4B282C4C1 (precedente lett. iv), al servizio di “direzione lavori delle opere di costruzione” – CIG 7921256B3B (precedente lett. v) e al servizio di “coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” – CIG Z8F2ABFC42 (precedente lett. vi) - possa trovare applicazione il tasso di rettifica del 5% previsto dalla Decisione Commissione Europea C(2019) - 3452 nella tabella “2.1 Tipi di irregolarità e tassi corrispondenti delle rettifiche finanziarie - Bando di gara e capitolato d'oneri” - irregolarità n. 11 “criteri di esclusione e selezione che pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali, regionali o locali limitano l’accesso degli operatori economici - casi in cui sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione” indicate a pagina 14 della stessa Decisione e in particolare:
    • del 5% dell’importo di aggiudicazione di € 189.743,92 delle “opere di demolizione” CIG 7967557C06;
    • del 5% dell’importo di aggiudicazione di € 16.223,58 del servizio di “progettazione e direzione lavori opere di demolizione” – CIG Z4B282C4C1;
    • del 5% dell’importo di aggiudicazione di € 66.828,14 del servizio di “direzione lavori delle opere di costruzione” – CIG 7921256B3B;
    • del 5% dell’importo di aggiudicazione di € 9.347,86 del servizio di “coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” – CIG Z8F2ABFC42.

RITENUTO PERTANTO di applicare al finanziamento in trattazione concesso al Comune di LEGNAGO una rettifica economica finale di complessivi € 7.630,30 pari al prodotto dell’importo di aggiudicazione di ciascun affidamento soggetto a rettifica, l’incidenza del finanziamento statale sull’importo complessivo del progetto e la relativa aliquota di rettifica come sopra riportata, come indicato nella seguente espressione:

(€ 189.743,92 + € 16.223,58+ € 66.828,14+ € 9.347,86) * (€ 2.150.000/ € 3.975.000) * 0,05 = € 7.630,30

VISTE le DDGR n. 1702 del 09/12/2020, n 866 del 22/06/2021 e n. 1250 del 10/10/2022 con cui la Giunta regionale definisce il nuovo assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 28 del 25/10/2022 con il quale sono stati individuati gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre la riduzione di € 7.630,30 da applicarsi al finanziamento statale complessivo di € 2.150.000,00 assegnato con Decreto Interministeriale n. 87 del 1/02/2019 al Comune di Legnago (VR) per l’intervento CUP: B19H18000280004 “Adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della scuola Frattini - Barbieri mediante demolizione e ricostruzione di nuovo edificio” -Codice edificio 0230442543;
  3. di dare atto che l’importo finale del contributo assegnato con Decreto Interministeriale n. 87 del 1/02/2019 al Comune di Legnago per l’intervento CUP: B19H18000280004 “Adeguamento antisismico e riqualificazione energetica della scuola Frattini - Barbieri mediante demolizione e ricostruzione di nuovo edificio” al netto della riduzione di cui al punto 2, è rideterminato in € 2.142.369,70;
  4. di dare atto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito è il soggetto legittimato a fare le necessarie variazioni contabili conseguenti, anche in ordine alla sua esatta registrazione nell’applicativo informatico ministeriale per il controllo contabile;
  5. di confermare in capo al sottoscritto Direttore della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica le funzioni di responsabile unico del procedimento;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
  8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luciano Macropodio

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