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Bur n. 81 del 18 giugno 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 167 del 30 maggio 2024

Ditta INTEGRA S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale in Viale dell'Industria 42, Vicenza e ubicazione installazione in viale dell'Economia 60, Vicenza. Autorizzazione Integrata Ambientale DDDATE n. 207 del 18.08.2022 e ss.mm.ii. Inserimento nell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque di seconda pioggia provenienti dalle aree di viabilità e sosta (non interessate dalla movimentazione dei rifiuti) e modifica di alcune prescrizioni relative alla gestione degli scarichi.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si inserisce nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Integra S.r.l., l'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque di seconda pioggia provenienti dalle aree di viabilità e sosta (non interessate dalla movimentazione dei rifiuti) e si modificano alcune prescrizioni relative alla gestione degli scarichi.

Il Direttore

RICHIAMATO il DDDATE n. 207 del 18.08.2022 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione in oggetto trasmesso con prot. reg. n. 373351 del 25.08.2022;

RICHIAMATO il DDDATE n. 157 del 10.08.2023 di approvazione del PMC/PGO e di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale trasmesso con prot. reg. n. 437427 del 17.08.2023;

RICHIAMATO il DDDATE n. 73 del 19.03.2024 di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di una comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, trasmesso con prot. reg. n. 146844 del 22.03.2024;

CONSIDERATO che nel DDDATE n. 207 del 18.08.2022 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale si prende atto, senza autorizzarlo, dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia (successive ai primi 7 mm di pioggia) che dilavano aree non interessate dalla movimentazione di rifiuti;

PRESO ATTO che Viacqua con nota prot. n. 3408 del 22.02.2024 (prot. reg. n. 101988 del 28.02.2024) ha evidenziato che i valori analitici di alcuni parametri delle acque di 2^ pioggia (campionate dalla ditta stessa secondo le modalità adottate ancora nella precedente AIA e i cui referti vengono trimestralmente trasmessi) risultano prossimi ai limiti previsti per gli scarichi industriali (rif. PTA Regione Veneto, Allegato B tabella 1, colonna “scarico in rete fognaria”), con un grado di contaminazione, a volte, superiore a quello dello scarico delle acque di processo;

PRESO ATTO che Viacqua, sempre con nota prot. n. 3408 del 22.02.2024 (prot. reg. n. 101988 del 28.02.2024), ha richiesto, motivatamente, di valutare la possibilità di autorizzare anche lo scarico delle acque di 2^ pioggia dell’insediamento in oggetto, anche con riferimento al verbale trasmesso con prot. 180711 del 06.05.2020 da parte dell’Unità Organizzativa Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque della Regione del Veneto, relativamente alle sostanze pericolose, che prevede che “…se presenti in concentrazione superiore al limite di rilevabilità ma inferiore al limite di emissione (Tab. 3 o 4 allegato 5 parte terza del D.lgs.152/06, a seconda del recapito) potrà essere autorizzato lo scarico anche senza un preventivo trattamento di depurazione.”;

CONSIDERATO che quanto sopra esposto esclude la possibilità di applicare, per le aree non interessate dalla movimentazione di rifiuti, l’art. 39 comma 3 del PTA ma, diversamente, prevede che venga applicato quanto previsto all’art. 39 comma 1 del PTA;

CONSIDERATA quindi la necessità di valutare l’autorizzare allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia nella fognatura gestita da Viacqua all’interno dell’AIA rilasciata alla Ditta;

RITENUTO di precisare, rispetto a quanto espresso da Viacqua, che in generale vadano stabilite per lo scarico in fognatura delle acque meteoriche, anche se derivanti da un impianto di gestione rifiuti ma non dilavanti aree in cui vengono effettivamente svolte attività di gestione rifiuti, esclusivamente i Valori Limite di Emissione riportati in Tabella 1, Allegato B, colonna “scarico in fognatura” del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 e non i livelli di emissione associati (BAT-AEL) indicati nelle BAT Conclusions 2018 in quanto relative strettamente alla attività di gestione rifiuti;

CONSIDERATA quindi la necessità di modificare il punto 18 del DDDATE n. 157 del 10.08.2023 per esplicitare in maniera puntuale quanto sopra espresso;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 39 comma 1 del PTA non è previsto lo scarico diretto in fognatura per le acque di prima pioggia e che pertanto la procedura di sola verifica analitica prima dello scarico prevista al punto 17.2 del DDDATE n. 157 del 10.08.2023 deve essere modificata prevedendo il loro esclusivo invio a trattamento interno (come di fatto già eseguito dalla Ditta secondo quanto dichiarato nel verbale trasmesso con 573355 del 07.12.2021);

CONSIDERATA quindi la necessità di modificare il punto 17.2 del DDDATE n. 157 del 10.08.2023 per quanto espresso al punto precedente;

RILEVATA la necessità espressa da Viacqua, con nota prot. n. 3408 del 22.02.2024 (prot. reg. n. 101988 del 28.02.2024), di prevedere la presenza di un autonomo pozzetto di campionamento per le acque di seconda pioggia;

RICHIAMATA la nota di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e 8 della L. 241/90, per la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa con prot. reg. n. 110215 del 04.03.2024;

RICHIAMATA la nota di convocazione delle Conferenza dei Servizi in data 12.04.2024 trasmessa con prot. reg. n. 138604 del 18.03.2024;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza dei Servizi del 12.04.2024 trasmesso con nota prot. reg. n. 205159 del 26.04.2024 e la richiesta di aggiornamento del PMC/PGO e della planimetria degli scarichi dell’installazione;

PRESO ATTO che la Ditta ha trasmesso con prot. 519/2024 del 23.05.2024 (prot. reg. n. 249475 del 23.05.2024) la planimetria aggiornata della rete degli scarichi e la revisione n. 07 del 15.05.2024 del PMC/PGO;

PRESO ATTO che ARPAV ha espresso parere favorevole al PMC/PGO rev.7 del 15.05.2024 con nota prot. 49855 del 29.05.2024 e acquisita al prot. reg. n. 259035 del 29.05.2024;

CONSIDERATO che successivamente ad alcuni approfondimenti istruttori si è deciso, in analogia a quanto definito per altri impianti similari, di meglio precisare i contenuti delle seguenti prescrizioni del provvedimento DDDATE n. 207 del 18.08.2022 di Autorizzazione Integrata Ambientale:

Punto 23.4: per i composti PFAS per i quali nella determinazione analitica è necessario considerare sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati, si possono considerare esclusivamente il PFOS e il PFOA, in relazione alla limitata disponibilità dei relativi standard analitici;

Punto 18: il parametro “Cianuri totali (come CN)” previsto dal d.lgs. 152/06 può essere considerato in sostituzione del parametro “Cianuro libero (CN-)” previsto dalle BAT di settore in quanto fanno riferimento alla stessa metodica analitica;

Punto 18: il parametro “Indice degli idrocarburi (HOI)” previsto dalle BAT di settore, da determinarsi secondo la metodica EN ISO 9377-2, può essere ricompreso nel parametro “idrocarburi totali” previsto dal d.lgs. 152/06 in quanto, con riferimento al documento ISPRA 46/14-123/2015, lo stesso è calcolato come somma della frazione volatile (metodica analitica EPA 5021 A) e frazione estraibile (metodica analitica EN ISO 9377-2). Avendo entrambi i parametri il limite pari a 10 mg/l tale approccio risulta in ogni caso conservativo;

RITENUTO, per tutto quanto argomentato, di inserire nell’Autorizzazione Integrata Ambientale DDDATE n. 207 del 18.08.2022, rilasciata alla Integra S.r.l. per la gestione dell’installazione sita in Vicenza, viale dell’Economia 60, l’autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque di seconda pioggia provenienti dalle aree di viabilità e sosta (non interessate dalla movimentazione dei rifiuti) e modificare alcune prescrizioni relative alla gestione degli scarichi;

RITENUTO di sostituire l’Allegato C al DDDATE n. 207 del 18.08.2022, così come già sostituito dal provvedimento DDDATE n. 157 del 10.08.2023 e DDDATE n. 73 del 19.03.2024, con l’Allegato A al presente provvedimento;

RITENUTO di approvare il PMC/PGO rev.7 del 15.05.2024 trasmesso con prot. 519/2024 del 23.05.2024 (prot. reg. n. 249475 del 23.05.2024);

PRESO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con prot. reg. n. 110215 del 04.03.2024;
 

decreta

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di sostituire il punto 17 del DDDATE n. 207 del 18.08.2022 con il seguente punto:

17. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, lo scarico, attraverso il pozzetto denominato SF1 nella planimetria di cui all’Allegato C, nella pubblica fognatura gestita da Viacqua SpA, costituito dai seguenti apporti:

17.1 acque reflue industriali derivanti dall’attività di trattamento Linea chimico-fisico-biologico (D9-D8), nel rispetto dei Valori Limite di Emissione riportati in Tabella 1, Allegato B, colonna “scarico in fognatura” del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009, eccetto che per i parametri identificati nella seguente tabella, per i quali si applicano i VLE ivi definiti, in recepimento dei valori più restrittivi indicati come BAT-AEL in tabella 6.2 delle BAT Conclusions (BAT 20):

Parametro

U.M.

VLE

Arsenico

mg/l

0,1

Cromo

mg/l

0,3

Cromo VI

mg/l

0,1

Nichel

mg/l

1,0

Cianuri totali (come CN)

mg/l

0,1

 

il campionamento deve essere eseguito al punto di prelievo indicato in Allegato C secondo frequenze e metodologie indicate nel PMC;

17.2. acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dalle aree di viabilità e sosta (non interessate dalla movimentazione dei rifiuti) nel rispetto dei Valori Limite di Emissione riportati in Tabella 1, Allegato B, colonna “scarico in fognatura” del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009; il campionamento deve essere eseguito al punto di prelievo indicato in Allegato C secondo frequenze e metodologie indicate nel PMC;

3. di eliminare il punto 18 del DDDATE n. 207 del 18.08.2022;

4. di eliminare il punto 19.1 del DDDATE n. 207 del 18.08.2022;

5. di sostituire il punto 20 del DDDATE n. 207 del 18.08.2022 con il seguente punto:

20. tutte le acque meteoriche provenienti dalle aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti come individuate in planimetria (scarico autobotti, deposito rifiuti prodotti, sezione trattamento chimico-fisico, sezione trattamento fanghi, pesa), le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalle aree di viabilità e sosta (non interessate dalla movimentazione dei rifiuti), nonché i reflui provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi (eventuali spanti e acque meteoriche) e i reflui derivanti dalla rete di raccolta spanti sono inviate a trattamento nella sezione di trattamento chimico-fisico in continuo e successivo trattamento biologico;

6. di sostituire il punto 21.1 del DDDATE n. 207 del 18.08.2022 con il seguente punto:

21.1.  i pozzetti di ispezione e controllo, indicati in planimetria in Allegato C, devono essere sempre accessibili al personale del gestore della pubblica fognatura nonché agli altri organi di vigilanza e controllo; deve essere garantita la possibilità di campionamento distinta degli scarichi descritti al punto 17.1 e 17.2;

7. di sostituire il punto 23.4 del DDDATE n. 207 del 18.08.2022 con il seguente punto:

23.4.  nella determinazione analitica di cui al punto 23.3.2, per PFOA e PFOS devono essere considerati sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati;

8. di approvare la revisione del PMC/PGO n.7 del 15.05.2024 trasmesso con prot. 519/2024 del 23.05.2024 (prot. reg. n. 249475 del 23.05.2024) con parere favorevole di ARPAV prot. 49855 del 29.05.2024 (prot. reg. n. 259035 del 29.05.2024);

9. di sostituire l’Allegato C al DDDATE n. 207 del 18.08.2022, così come già sostituito dal provvedimento DDDATE n. 157 del 10.08.2023 e DDDATE n. 73 del 19.03.2024, con l’Allegato A al presente provvedimento;

10. di confermare tutte le altre prescrizioni presenti del DDDATE n. 207 del 18.08.2022 e ss.mm.i, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;

11. di richiedere entro 60 giorni alla Ditta, fermo restando quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla DGRV n. 2721 del 29.12.2014, la presentazione alla Provincia di Vicenza di un'appendice di recepimento del presente provvedimento di modifica dell’AIA;

12. di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Planimetria scarichi;

13. di notificare il presente provvedimento alla Integra S.r.l. e comunicarlo al Comune di Vicenza, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV e Viacqua Spa;

14. di stabilire che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con prot. reg. n. 110215 del 04.03.2024;

15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

16. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

167_Allegato_A_DDR_167_30-05-2024_531571.pdf

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