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Bur n. 76 del 11 giugno 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 32 del 29 maggio 2024

Stabila 2 S.r.l. Apertura e coltivazione di una cava di argilla per laterizi denominata "Stabila 2" - Comuni di localizzazione: Isola Vicentina (VI) - Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (Art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società "Stabila 2 S.r.l." relativo al progetto denominato "Apertura e coltivazione di una cava di argilla per laterizi denominata "Stabila 2", ubicato nel Comune di Isola Vicentina (VI).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la L.R. n. 13 del 16/03/2018 “Norme per l’attività di cava”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 relativa all’intervento in oggetto, presentata dalla società “Stabila 2 S.r.l.” ed acquisita al prot. reg. nn. 106446 e 106450 del 29/02/2024;

PRESO ATTO che il progetto in esame rientra nella tipologia prevista nell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 8, lettera i) “cave e torbiere”;

CONSIDERATO che il progetto prevede, in particolare, l’apertura e la coltivazione di una cava di argilla per laterizi denominata “Stabila 2”, in un’area di complessivi 82.963 mq, ubicata nel settore settentrionale del territorio del Comune di Isola Vicentina (VI) e classificata dal vigente Piano degli Interventi in zto “E2 agricola”;

VISTA la nota prot. n. 115955 del 06/03/2024, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni:

  • Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Richiesta di integrazioni acquisita con prot. n. 146284 del 22/03/2024;
     
  • Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza. Parere acquisito con prot. n. 168696 del 04/04/2024;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/03/2024 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa volontariamente dal proponente ed acquisita con prot. n. 150938 del 25/03/2024:

VISTO il contributo istruttorio di ARPAV del 18/04/2024;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto 23;

TENUTO CONTO degli esiti della relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 175/2024 a cura della U.O. VAS, VINCA e NUVV;

CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 22/05/2024, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare;

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
     
  • la L.R. n. 4/2016;
     
  • la L.R. n. 13/2018;
     
  • la D.G.R. n. 568/2018;
     
  • la D.G.R. n. 1400/2017;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 relativa all’intervento in oggetto, presentata dalla società “Stabila 2 S.r.l.” ed acquisita al prot. reg. nn. 106446 e 106450 del 29/02/2024;

VISTA la documentazione integrativa volontariamente trasmessa dal proponente ed acquisita al prot. reg. n. 150938 del 25/03/2024;

ESAMINATI lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all’istanza, nonché la documentazione integrativa presentata;

PRESO ATTO che il progetto in esame rientra nella tipologia prevista nell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 8, lettera i) “cave e torbiere”;

CONSIDERATO che il progetto prevede, in particolare, l’apertura e la coltivazione di una cava di argilla per laterizi denominata “Stabila 2”, in un’area di proprietà di complessivi 82.963 mq, ubicata nel settore settentrionale del territorio del Comune di Isola Vicentina (VI) e classificata dal vigente Piano degli Interventi in zto “E2 agricola”;

CONSIDERATO che la superficie di scavo è stimata in 76.959 mq; la profondità di scavo prevista è di 6 metri, i volumi di scavo sono dell’ordine di 444.879 mc; il materiale utile, avendo il giacimento uno spessore medio di 2,34 metri, ammonta a circa 180.000 mc mentre il materiale di risulta è dell’ordine di 264.879 mc e sarà utilizzato integralmente per la ricomposizione;

PRESO ATTO che, per le opere di demolizione del fabbricato esistente e della relativa linea elettrica di servizio, è in corso un’autonoma procedura urbanistico / edilizia;

CONSIDERATO che l’accesso al sito può avvenire alternativamente da Via Leogra, posta a nord, o direttamente dalle aree di proprietà di Stabila 2 ubicate a sud;

PRESO ATTO che le escavazioni, effettuate nei periodi stagionali più propizi, interesseranno progressivamente l'area scavabile fino ad estinguersi nell'arco di circa 3 anni; l'argilla estratta dall’area sarà direttamente destinata allo stabilimento di produzione locale della ditta “Stabila 2 srl”, senza interessare la pubblica viabilità;

PRESO ATTO che il proponente, ai sensi dell’art. 15 comma 7 delle NTA del PRAC, procederà alla richiesta di scavo in deroga alla distanza di 20 m da edifici privati non disabitati, ritenendo, alla luce delle verifiche condotte sulle stabilità dei fronti di scavo, che vi siano le condizioni di sicurezza e stabilità per i manufatti esistenti;

CONSIDERATO che, per limitare il disturbo acustico rispetto alle residenze più prossime, ubicate a nord, il progetto prevede la realizzazione di due terrapieni di 75 m di lunghezza e circa 3 di altezza, oltre che la richiesta di deroga per le lavorazioni di scotico e scavo fino a -1 in un’area di 100x100 a partire dal confine nord ed ovest e, in generale, lo svolgimento dei lavori riducendo le emissioni sonore inutili;

CONSIDERATO che, al termine del periodo di coltivazione della cava, sarà attuato il progetto di ricomposizione ambientale, le cui fasi salienti sono di seguito elencate:

  1. definitivo modellamento delle scarpate utilizzando il materiale grossolano associato al giacimento argilloso;
     
  2. distribuzione e spianamento sul fondo cava dell’ulteriore materiale grossolano associato a ricostituire un andamento semi pianeggiante con leggera baulatura adatto all’uso agricolo del fondo e pendenza verso Sud;
     
  3. distribuzione del terreno agrario accantonato durante le operazioni di scotico al procedere delle opere di scavo;
     
  4. realizzazione dei fossi di scolo delle acque di ruscellamento a Nord ed a Sud;

CONSIDERATO che, entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni:

  • Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Richiesta di integrazioni acquisita con prot. n. 146284 del 22/03/2024;
     
  • Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza. Parere acquisito con prot. n. 168696 del 04/04/2024;

VISTO il contributo istruttorio trasmesso da ARPAV il 18/04/2024;

CONSIDERATO che, dall’analisi dei principali strumenti di pianificazione territoriale e di settore, non emergono elementi confliggenti con la proposta in esame, ed in particolare:

  • l’area d’intervento non ricade all’interno di tematismi prescrittivi di cui alle Norme Tecniche del PTRC; essa non è interessata da ambiti tutelati per legge di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, mentre ricade parzialmente in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto; l’intervento non ricade nell’ambito di Piani d’Area o Piani di parchi regionali;
     
  • per quanto riguarda il PTCP della Provincia di Vicenza, l’area in oggetto si colloca in prossimità di un corso d’acqua vincolato (Torrente Leogretta) nonché in prossimità di cave estinte e di cave attive e ricade in area a rischio idraulico R1; la zona di cava ricade in aree di agricoltura periurbana adiacente ad aree ad elevata utilizzazione agricola;
     
  • il PAT del Comune di Isola Vicentina evidenzia il vincolo generato dalla fascia di rispetto dei corsi d’acqua, il cui limite orientale interessa il settore occidentale dell’area oggetto di coltivazione; l’area si colloca in un contesto di linee preferenziali di sviluppo insediativo – Estrattiva e Produttiva connessa all’escavazione delle argille;
     
  • l’area d’intervento è classificata, secondo il vigente Piano degli Interventi del Comune di Isola Vicentina, come zto “E2 – agricola”;
     
  • l’ambito in esame non rientra tra le aree soggette a pericolosità idraulica secondo il PGRA;
     
  • l’area d’intervento non ricade all’interno dei siti della Rete Natura 2000;
     
  • il progetto in esame risulta conforme alla LR 13/2018 e alle norme tecniche del PRAC.

CONSIDERATO che, alle condizioni operative dichiarate nella relazione presentata dalla ditta proponente, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è da ritenersi corretta per quanto concerne la descrizione del futuro impatto acustico determinato dal nuovo intervento nell’ambiente circostante;

CONSIDERATO che si concorda con le modalità di richiesta di deroga per i valori acustici differenziali in periodo diurno espresse dal proponente nella integrazione di marzo 2024;

RITENUTO comunque opportuno che, ad impianto a regime, il proponente effettui una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione e che per questo si prevede una specifica condizione ambientale;

CONSIDERATO che la gestione delle terre e rocce da scavo eventualmente prodotte durante il lavori di realizzazione dei fossi di scolo delle acque di ruscellamento dovrà avvenire secondo quanto previsto dal DPR 120/2017; a tale riguardo si utilizzi il portale ARPAV reperibile al seguente link: https://terrerocce.arpa.veneto.it/;

CONSIDERATO che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:

  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo DGRV 1987/2014;
     
  • il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:
    • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;
       
    • preferire l’utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;
       
    • prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cava, un’altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri (indicativamente l’altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 5 volte il diametro della base dello stesso);

CONSIDERATO che, in sede di istanza di autorizzazione, il proponente dovrà altresì:

  • produrre idonea documentazione tecnica di dettaglio per l’ottenimento del parere di competenza del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, come segnalato con nota acquisita al prot. n. 146284 del 22/03/2024;
     
  • recepire il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisito con prot. n. 168696 del 04/04/2024, le cui valutazion sono seguito riportate in stralcio:

“... per quanto esclusivamente di competenza archeologica si comunica che il progetto non interessa immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II e III del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Si segnala tuttavia che l’area oggetto di intervento risulta ad elevato rischio archeologico, essendo inserita in un comprensorio geografico assiduamente frequentato sin da epoca protostorica. In particolare la zona interessata dalla cava si trova in prossimità di numerosi rinvenimenti effettuati durante analoghe attività estrattive di argilla, e costituite da materiali fittili romani (macine e materiali da fornace) in Loc. Leogra e Campo Grande (indizianti la presenza di insediamenti e siti produttivi, archivio Sabap Vr-Ro-Vi), e da una sepoltura emersa in via Capiterlina (Carta archeologica del Veneto III, 1992, F. 50, n.6.). Inoltre, sempre da loc. Campo Grande proviene la stele iscritta dei Venetkens, costituente un raro esempio di scrittura venetica, oggi esposta al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. Pertanto, in base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza, pur non ravvisando la necessità di sottoporre il piano in oggetto alla procedura di V.I.A., onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico, ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., indicare le seguenti prescrizioni: - che le operazioni di scavo siano precedute da operazioni di verifica archeologica preliminare costituiti da saggi condotti da archeologi professionisti e concordati con la Scrivente, senza alcun onere a carico di quest’Ufficio, al fine di accertare la compatibilità del progetto con la consistenza archeologica dell'area: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione delle opportune misure di tutela. Si ricorda in ogni caso che eventuali ritrovamenti di beni nel sottosuolo appartenenti allo Stato a norma dell’art. 91 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., dovranno essere tempestivamente denunciati a questo Ufficio ai sensi dell’art. 90 dello stesso decreto ...”;

VISTI gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 175 /2024 della U.O. VAS, VINCA e NUVV della Regione Veneto, che in particolare si riferiscono a:

DARE ATTO

che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
     
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e

DICHIARARE

per la realizzazione di una cava di argilla per laterizi denominata "Stabila 2", in comune di Isola Vicentina (VI), una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017

e

PRESCRIVERE

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali, anche con riguardo al mantenimento, laddove coerenti con la locale serie vegetazionale, ovvero al ripristino delle siepi perimetrali all’ambito di cava e lungo il fosso di scolo a Sud con struttura plurifilare e multiplana): Bufo viridis, Hierophis viridiflavus, Podarcis muralis, Lacerta bilineata, Coronella austriaca, Pipistrellus kuhlii;
     
  2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree, arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli). La gestione e manutenzione di tali impianti andrà effettuata fino all’accertamento dell’affermazione dei caratteri diagnostici di ciascuna tipologia fitocenotica, prevedendo altresì le opportune forme di contrasto alle specie alloctone;
     
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso a questa U.O. entro 15 giorni dalla sua adozione.

La validità del presente esito istruttorio decade al mutare del quadro di riferimento ambientale relativo agli habitat e alle specie di interesse comunitario considerate nella valutazione, in conseguenza dei cambiamenti delle dinamiche ambientali ovvero qualora tale quadro sia mutabile a seguito della sopravvenuta autorizzazione di ulteriori piani, progetti e interventi che possano interagire congiuntamente con l’istanza in argomento.

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto ambientale e paesaggistico;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria, le osservazioni e i pareri pervenuti;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

1

Macrofase

Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria VINCA n. 175 /2024, riportate in premessa.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di 
Ottemperanza

Entro 60 giorni dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

 

2

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione Temi ambientali/Rumore/Normativa del sito web www.arpa.veneto.it) presso i ricettori potenzialmente più esposti; la verifica dovrà essere effettuata per ciascun ricettore individuato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e in condizioni di massima gravosità dell’attività estrattiva (lavorazioni più vicine a ciascun ricettore) al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica. I risultati di ciascuna verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune entro 60 giorni dall’effettuazione delle misurazioni. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà chiedere deroga al Comune, conformemente alle modalità descritte dal proponente nelle integrazioni volontarie di cui al prot. n. 150938 del 25/03/2024, oppure predisporre e presentare al Comune di Isola Vicentina, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della Verifica di 
Ottemperanza

Entro 60 giorni dall’effettuazione delle misurazioni presso il primo ricettore abitativo più esposto alle lavorazioni, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati delle verifiche di impatto acustico ed una relazione sulle azioni attuate in caso di superamento dei limiti.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 22/05/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 22/05/2024 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:
 

1

Macrofase

Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni contenute nella relazione istruttoria VINCA n. 175 /2024, riportate in premessa.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di 
Ottemperanza

Entro 60 giorni dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

 

2

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione Temi ambientali/Rumore/Normativa del sito web www.arpa.veneto.it) presso i ricettori potenzialmente più esposti; la verifica dovrà essere effettuata per ciascun ricettore individuato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e in condizioni di massima gravosità dell’attività estrattiva (lavorazioni più vicine a ciascun ricettore) al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica. I risultati di ciascuna verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune entro 60 giorni dall’effettuazione delle misurazioni. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà chiedere deroga al Comune, conformemente alle modalità descritte dal proponente nelle integrazioni volontarie di cui al prot. n. 150938 del 25/03/2024, oppure predisporre e presentare al Comune di Isola Vicentina, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della Verifica di 
Ottemperanza

Entro 60 giorni dall’effettuazione delle misurazioni presso il primo ricettore abitativo più esposto alle lavorazioni, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati delle verifiche di impatto acustico ed una relazione sulle azioni attuate in caso di superamento dei limiti.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società “Stabila 2 S.r.l.”, con sede legale in Via A. Canobbio n. 34 – 37132 Verona (VR) - P. IVA 04650130232 (PEC: stabila2srl@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Isola Vicentina, alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive e alla Direzione Pianificazione Territoriale;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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