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Bur n. 69 del 28 maggio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 135 del 09 maggio 2024

Ditta Depuracque Servizi S.r.l. Installazione di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Sede legale e ubicazione installazione in via Roma 145, Salzano (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale DDDATE n. 254 del 29.11.2023. Aggiornamento delle prescrizioni tecniche in seguito alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 15.03.2024 per l'integrazione di codici CER nel parere EoW per la produzione di Solfato di ammonio.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiornano le prescrizioni tecniche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Depuracque Servizi S.r.l. in seguito alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 15.03.2024 per l'integrazione di codici CER nel parere EoW per la produzione di Solfato di ammonio.

Il Direttore

RICHIAMATO il DDDATE n. 254 del 29.11.2023 con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, conseguente all’esecuzione dei lavori di aggiornamento e perfezionamento tecnologico della linea di trattamento biologico di finissaggio previsti dalla DGRV n. 915 del 20.07.2015, nonché al riesame ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l’adeguamento alle BAT Conclusions 2018;

PRESO ATTO della comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, trasmessa dalla ditta in data 15.03.2024 e acquisita al prot. reg. n. 140538 del 19.03.2024;

PRESO ATTO che la comunicazione soprarichiamata di modifica non sostanziale all’AIA prevede l’integrazione di alcuni codici CER, già autorizzati in ingresso all’installazione, per la produzione di Solfato di ammonio (EoW) e di seguito riportati:

  • 06 01 06* altri acidi
  • 06 02 03* idrossido di ammonio
  • 06 02 05* altre basi
  • 09 01 01* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
  • 09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
  • 09 01 04* soluzioni di fissaggio
  • 09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
  • 11 01 07* basi di decappaggio
  • 11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
  • 11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
  • 16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
  • 16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
  • 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
  • 19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
  • 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
  • 20 03 04 fanghi delle fosse settiche

RICHIAMATA la nota di riscontro e avvio del procedimento prot. reg. n. 159744 del 29.03.2024;

PRESO ATTO dell’aggiornamento del parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell’art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per il Solfato d’ammonio rilasciato da ARPAV - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti – con prot. 36965/U del 22.04.2024 (prot. reg. n. 199861 del 23.04.2024);

VERIFICATO che non è previsto un aumento della capacità massima di trattamento o stoccaggio di rifiuti, introduzione di nuovi CER pericolosi o produzione di nuovi rifiuti;

VERIFICATO che la Ditta ha dichiarato che gli interventi proposti non determineranno alcun effetto significativo differenziale sull’ambiente e rispetto allo stato di fatto impiantistico autorizzato con l’AIA n° 254 del 29.11.2023;

RITENUTO sulla base di tutto quanto sopra, di aggiornare le prescrizioni tecniche dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Depuracque Servizi S.r.l. per l’installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in via Roma 145, Salzano (VE) in seguito alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 15.03.2024 per l’integrazione di codici CER nel parere EoW per la produzione di Solfato di ammonio e dell’aggiornamento del parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell’art. 184 ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per il Solfato d’ammonio rilasciato da ARPAV - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti – con prot. 36965/U del 22.04.2024 (prot. reg. n. 199861 del 23.04.2024);

PRESO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con prot. reg. n. 159744 del 29.03.2024;

decreta

1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.

2. di confermare alla Ditta Depuracque Servizi S.r.l. con sede legale e ubicazione dell’installazione in via Roma 145, Salzano (VE), l’Autorizzazione Integrata Ambientale DDDATE n. 254 del 29.11.2023.

3. di sostituire il punto 11 e relativi sottopunti dell’Allegato A del DDDATE n. 254 del 29.11.2023 con i seguenti punti:

11. Al fine della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) della soluzione di solfato ammonico, prodotta nella sezione di strippaggio ed assorbimento di reflui acquosi ammoniacali, devono essere accertate (fermo restando quanto prescritto al comma 5-bis dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006) le seguenti condizioni riportate nel parere ARPAV prot. n. 36965/U del 22.04.2024 (acquisito al prot. reg. n. 199861 del 23.04.2024) e le relative prescrizioni operative:

11.1. alla soluzione di solfato d’ammonio (derivante dal trattamento dei rifiuti) in attesa della verifica di conformità deve essere attribuito il codice rifiuto 16 10 02 gestito come rifiuto prodotto dalla Ditta; i rifiuti sottoposti a strippaggio che generano il flusso gassoso dal cui assorbimento con acido solforico si genera il rifiuto 16 10 02 possono essere esclusivamente i codici EER 060103, 060106*, 060203*, 060205*, 060313*, 070701*, 080120, 080307, 080308, 080313, 080415*, 080416, 090101*, 090102*, 090104*, 090105*, 110105*, 110106*, 110107*, 110111*, 110112, 110115*, 110198*, 120301*, 160506*, 161001*, 161002, 161003*, 161004, 190703, 190814, 191308, 200304 e riconducibili alle seguenti tipologie:

  • soluzioni acquose contenenti residui di inchiostri, disciolti ed in sospensione, originate da residui di stampa e lavaggio macchinari, e contaminate principalmente da COD e da ammoniaca (presente negli inchiostri o negli additivi e finissanti utilizzati nella grafica);
  • soluzioni acide, utilizzate per la acidatura e conseguente satinatura del vetro;
  • soluzioni ammoniacali utilizzate nella refrigerazione industriale, da acque di circuiti frigoriferi che utilizzano le proprietà termodinamiche dell’ammoniaca (macelli, tunnel di congelamento, pescherecci d’altura, fabbriche di gelato);
  • percolato di discariche in coltivazione o post mortem;
  • soluzioni ed eluati contenenti idrossido di ammonio;
  • soluzioni dell’industria fotografica;
  • soluzioni e concentrati dell’industria del trattamento superficiale dei metalli;
  • reflui contenenti ammoniaca in soluzione;

11.2. i serbatoi dedicati D31 - D314 - D47 - D48, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati al punto 6.1.4, possono essere alternativamente utilizzati per contenere il rifiuto composto dalla soluzione di solfato d’ammonio (CER 16 10 02) in attesa della verifica di conformità e il prodotto End of Waste dopo controllo analitico;

11.3. il solfato d’ammonio per cessare la qualifica di rifiuto deve rispettare i seguenti criteri tecnico-ambientali:

Parametro

U.M.

Valore

pH

-

2,5-5

Densità

kg/l

1,1-1,2

Titolo in azoto

 

% 5,0-7,5

Antimonio (1)

mg/l

<1

Cadmio (1)

mg/l

<1

Nichel (1)

mg/l

<1

Piombo (1)

mg/l

<1

Rame (1)

mg/l

<1

Cromo Totale (1)

mg/l

<1

Zinco (1)

mg/l

<1

Solventi aromatici (1)

mg/l

<2

 

(1) da verificare con frequenza annuale

11.4. le analisi di conformità di cui al punto 11.3 vanno eseguite per ogni lotto; il lotto può avere dimensioni massime pari a 30 m3;

11.5. il materiale dovrà essere commercializzato entro 6 mesi dalla data di produzione, attestata mediante l’emissione della dichiarazione di conformità (DDC) di cui al punto 11.8. Superato tale periodo, il materiale invenduto dovrà essere sottoposto con cadenza semestrale e fino ad un massimo di due anni, alla verifica del pH, densità e titolo di azoto;

11.6. le dimensioni del lotto e le tempistiche di stoccaggio di cui ai due punti precedenti dovranno essere riportate all’interno del sistema di gestione aziendale;

11.7. ogni lotto di prodotto EoW (caratterizzato batch per batch) deve essere accompagnato da certificato analitico e da apposita Scheda di Sicurezza che deve comprendere informazioni sulle proprietà e sui pericoli della sostanza, istruzioni per la manipolazione, lo smaltimento, il trasporto e misure di pronto soccorso, antincendio e di controllo dell'esposizione;

11.8. la Ditta, per ogni lotto di produzione, redige e consegna al cliente un DDT denominato “Specifiche tecniche del Prodotto”. Come previsto dalle LG SNPA 41/2022 la ditta dovrà produrre una dichiarazione di conformità del prodotto redatta sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli art. 47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che attesta la conformità del lotto di produzione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;

 la scheda di conformità dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

Informazioni minime richieste dalle LG SNPA 41/2022

Ragione sociale del produttore

Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto

Uso specifico previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto

Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione

Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.

 

11.9. i quantitativi prodotti e i risultati della verifica annuale dei criteri tecnico-ambientali devono essere riportati nella reportistica periodica del PMC.

4. di far salve tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nell’AIA DDDATE n. 254 del 29.11.2023 per le parti non in contrasto con il presente provvedimento;

5. di richiedere alla Ditta entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, fermo restando quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla DGRV n. 2721 del 29.12.2014, la presentazione alla Città Metropolitana di Venezia di un'appendice di recepimento del presente provvedimento di modifica dell’AIA;

6. di notificare alla Depuracque Servizi S.r.l. e comunicare a Comune di Salzano, Città metropolitana di Venezia e ARPAV il presente provvedimento.

7. di stabilire che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con prot. reg. n. 159744 del 29.03.2024;

8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

9. di informare che è ammesso, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Paolo Giandon

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