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Bur n. 54 del 23 aprile 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 191 del 11 aprile 2024

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo, in Via Cantarane, in Comune di Dolcè (VR) su foglio 13 mappale 335. Richiedente: Zuani Antonio Luigi R.D. 11.12.1933, n. 1775 Pratica D/14069.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
istanza di ricerca e concessione prot. n. 341150 del 26/06/2023;
avviso di deposito della domanda prot.n. 369803 del 10/07/2023 pubblicato sul BUR n. 112 del 18/08/2023;
valutazione ex ante di derivazione idrica da corpo idrico sotterraneo U.O. Genio Civile di Verona prot. n. 369815 del 10/07/2023;
dichiarazione dell’Azienda Gardesana Servizi prot.n. 406938 del 28/07/2023;
dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 635473 del 28/11/2023;
parere Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento prot. n. 18642 del 12/01/2024;
ordinanza n. 15 del 18/01/2024 di ammissione ad istruttoria dell’istanza;
referto di pubblicazione dell’ordinanza prot. n. 17537 del 09/04/2024.

Il Direttore

PREMESSO che Zuani Antonio Luigi, C.F. omissis, nato a omissis il omissis e residente in omissis presso il Comune di omissis, ha presentato istanza prot. n. 341150 del 26/06/2023 per l’ottenimento dell’autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di n. 1 pozzo sul terreno catastalmente individuato al foglio 13 mappale 335, in Via Cantarane, in Comune di Dolcè, nonché della concessione di derivazione d’acqua sotterranea per medi moduli 0,0167 (pari a 1,67 l/s) e massimi moduli 0,033 (pari a 3,3 l/s) e un volume annuo massimo di prelievo di 3.300,00 mc/a ad uso irriguo;

VISTO l’avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 112 del 18/08/2023a seguito del quale non sono pervenute domande concorrenti;

CONSIDERATO l’esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 369815 del 10/07/2023 che rileva una classe di impatto “TRASCURABILE” unitamente ad un rischio ambientale “BASSO” con conseguente AMMISSIBILITA’ dell’istanza in oggetto;

VISTA la dichiarazione dell’Azienda Gardesana Servizi prot.n. 406938 del 28/07/2023, con la quale la stessa dichiara che la derivazione da pozzo in oggetto avverrà ad una distanza superiore a 200 m così come previsto dall’art. 94 del DLgs. 152/2006. Tale parere stabile che: - dovrà essere inviata, a terebrazione ultimata, la stratigrafia del pozzo di ricerca unitamente ai documenti progettuali aggiornati; - dovrà essere avvisata Ags Spa dell’effettuazione delle prove di portata, in modo da verificare eventuali interferenze con l’approvvigionamento pubblico; - dovranno essere inviata le caratteristiche chimico – batteriologiche dell’acquifero in modo tale da aggiornare il data – base di Ags Spa; - dovrà essere inviata la georeferenziazione del pozzo privato; al fine della corretta quantificazione dei volumi nel caso fossero scaricati in fognatura, qualora una parte dei volumi emunti abbiano una diversa destinazione, essi devono essere parimenti misurati ed avere una riscontrabile separazione degli impianti e delle reti interne; - la ditta potrà continuare ad avvalersi del servizio acquedottistico per gli usi potabili fornito da Ags Spa a condizione esclusiva che venga garantita la disconnessione fisica tra le due reti di approvvigionamento per evitare l’immissione di acque derivanti dal pozzo privato nella rete di acqua potabile pubblica; - dovrà essere realizzato un foro del diametro minimo di 1 pollice sulla testata del pozzo, al fine di consentire eventuali misure piezometriche; dovrà essere installato un misuratore di portata sulla mandata del pozzo, in modo da quantificare puntualmente i volumi prelevati (tale quantificazione dovrà essere comunicata annualmente utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.ags.vr.it);

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 635473 del 28/11/2023 con la quale si comunica che i terreni censiti in Comune di Dolcè al fg. 13 mappali n. 335-337, non ricadono in area irrigua secondo la classificazione del territorio consortile e pertanto non sono attualmente coperti dal servizio irriguo;

VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole con prescrizioni dell’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Trento prot. n. 18642 del 12/01/2024ed espresso ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933, così come modificato dall’art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell’utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico e idrologico. Tale parere stabilisce che: - il volume concedibile non dovrà essere superiore a 770,00 mc/a con conseguente rivalutazione delle portate media in 0,39 l/s e massima in 2,34 l/s; - dovrà essere installato un contatore volumetrico dei consumi idrici; - prima del rilascio della concessione siano eseguite prove di portata a tre o più gradini almeno sulla base della portata media e massima di concessione;

VISTO l’esito della pubblicazione dell’Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 15 del 18/01/2024 del Direttore della U.O. Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell’art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all’Albo Pretorio comunale di Dolcè (VR) per l’acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all’istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. A seguito di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel procedimento;

VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota prot. 442192 del 04/10/2021 “Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo – L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18”;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

VISTA la D.G.R. n. 863 del 22 giugno 2021, “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta Regionale: conferimento degli incarichi di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012” e ss. mm. ii.;

decreta

1. Di autorizzare Zuani Antonio Luigi, così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione di n. 1 pozzo per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito in Via Cantarane, in Comune di Dolcè (VR), su foglio 13 mappale 335, per medi moduli 0,0039 (pari a 0,39 l/s) e massimi moduli 0,0234 (pari a 2,34 l/s) e un volume annuo massimo di prelievo di 770,00 mc ad uso irriguo. I riferimenti catastali dei terreni interessati dall’irrigazione sono i seguenti: fg. 13 mappali n. 335-337 per una superficie pari a 7.733 mq per 183 giorni/anno e 3 ore/giorno. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.

2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:

a. la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l’uso richiesto, riservando la falda più profonda e protetta all’uso idropotabile che ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto agli altri usi; 

b. la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda; 

c. dovrà essere installato un contatore per la misurazione dei consumi, come previsto dalla documentazione progettuale;

d. dovranno essere eseguite, dopo la realizzazione del pozzo, prove di portata a tre o più gradini con portate almeno doppie di quella massima richiesta, volte a confermare sul campo la trasmissività dell’acquifero e le curve di abbassamento e di risalita, le eventuali interferenze con pozzi limitrofi, comunicandone i relativi esiti all’U. O. Genio Civile di Verona per le eventuali limitazioni o condizioni all’emungimento;

e. il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;

f. qualora il livello piezometrico dell’acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l’esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;

g. ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il richiedente dovrà provvedere all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;

h. qualora la temperatura dell’acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del 10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante compilazione del modello di cui all’allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;

i. il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie – U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) – Sezione di Bologna – Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;

l. in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l’impresa esecutrice dei lavori) ha l’obbligo di comunicare all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d’Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/, l’inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre, come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all’art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;

m. copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di Verona;

n. nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal D.Lgs.03.04.2006 n.152;

o. ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà tenere presente prioritariamente l’esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo interessato dalla ricerca.

3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell’art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d’acqua.

4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d’acqua fino alla presentazione da parte del richiedente ai sensi dell’art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori.

5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Domenico Vinciguerra

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